CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 43415/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art.328 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con motivi affidati al difensore di fiducia,i1 D'Angelo che deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità. Con memoria depositata il 13 settembre 2021 il ricorrente insiste nei motivi di ricorso ribadendo la non inammissibilità dello stesso specie con riferimento alla avvenuta verifica del dolo del delitto di cui all'art. 328 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte con il ricorso, oltre che implicanti questioni di mero fatto, sono riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati da parte dei giudici di merito che il ricorrente pedissequamente reitera. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). Completa risulta, invero, la decisione della Corte territoriale che ha dato conto delle ragioni che avevano portato a ritenere come il ricorrente, ben consapevole della necessità di dover provvedere, quale Sindaco protempore del Comune di Casacanditella e responsabile dello sportello unico per le attività produttive, avesse volontariamente omesso di disporre la chiusura della lavanderia gestita da [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di igiene e sanità; motivazione che il ricorrente, per mezzo di parcellizzata analisi delle ragioni della decisione, vorrebbe censurare attraverso una diversa ricostruzione fattuale degli eventi anche facendo diretto ma precluso riferimento agli elementi probatori. Il ricorrente oppone una mancata conoscenza del procedimento rettamente apprezzata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come l'atto per lungo tempo omesso sia stato tempestivamente adottato quando gli inquirenti ebbero a richiedere le complete generalità finalizzate alla conclusione delle indagini. Né maggiore efficacia presenta la censura rivolta alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. avendo la Corte territoriale fatto presente, tra l'altro, il delicato interesse connesso alla salvaguardia della salute pubblica cui era preordinato il necessario agire del pubblico ufficiale, nel caso di specie, omesso per lungo tempo. 4. All'inammissibilità dell'impugnazionesegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il