CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20558/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma via di [OSCURATO:PERSONA]. 54, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 3071 / 6 6 /1 4 , depositata il 10 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva quattro avvisi di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per Iva, Irpeg, Ilor per gli anni 1996 e 1997. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] della contribuente era accolta solo in parte dalla CTP di Bergamo. La sentenza era riformata dalla CTR sez. distaccata di Brescia che, con decisione n. 63 del 29 agosto 2007, annullava tutti gli avvisi. La sentenza della CTR, su impugnazione dell’Ufficio per l’Iva e per gli avvisi relativi al 1997, era cassata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6229/2013, con rinvio innanzi al medesimo giudice d’appello in diversa composizione, il quale, a seguito di riassunzione, rigettava il ricorso della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l’Ufficio con controricorso. La contribuente, nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, depositando altresì memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che dei quattro originari avvisi quello relativo a Irpeg e Ilor per il 1996 è stato definitivamente annullato dalla sentenza n. 63 del 2007 della CTR della Lombardia sez. staccata di Brescia, la cui statuizione non è stata impugnata sul punto dall’Agenzia delle entrate. La procedura di definizione agevolataex art. 6, comma 10, d.l. n. 119del 2018, pertanto, è stata avviata solo per gli altri tre avvisi ed essa deve ritenersi andata a buon fine attesa la documentazione prodotta dalla contribuente (prima rata per due avvisi e pagamento integrale delle somme dovute per il restante avviso, tutti quietanzati con mod. F24), senza che , alla data del 31 di cembre 2020, sia stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione. Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Deciso