CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 33810/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 04/03/2025, il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa in data 07/02/2025 con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett. a) e c) in relazione ai reati di estorsione - due ipotesi, una consumata e una tentata ai danni di due imprenditori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - aggravati dall'essere commessi da più persone riunite facenti parte di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 bis cod. pen., di avere agito con le modalità di cui all'art 416-bis. 1., cod. pen. ed a favore del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], commessi a Palermo rispettivamente in epoca successiva e prossima al 6 dicembre 2021 e antecedente e prossima al 5 giugno 2024 e in data 5 giugno 2024. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Rappresenta al riguardo il ricorrente che il quadro cautelare si baserebbe su un'unica captazione ambientale, la conversazione avvenuta il 06/06/2024 (progr. 1534 e 1537) tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; conversazione della quale il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza generica, e il Tribunale del riesame di Palermo, nell'ordinanza di conferma della misura cautelare, riportano soltanto brevi stralci dai quali è stato desunto che autore delle presunte pretese estorsive fosse il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; la difesa riporta nel corpo del ricorso il dialogo intercettato per esteso - richiamando il principio secondo il quale non è consentito al ricorrente frazionare l'atto e sottoporre alla Corte solo le parti che ritiene a sé favorevoli - e rileva come il contenuto della conversazione porterebbe ad escludere che, al di là del medesimo cognome tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e i due [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nella conversazione intercettata (i germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) presunti esponenti della consorteria mafiosa di "cosa nostra" operante nel mandamento "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]", vi fosse alcun tipo di rapporto e tantomeno di cointeressenza mafiosa; si segnala in particolare in proposito che, a seguito del narrato del Manfré, in cui si paventerebbe una presunta richiesta di denaro estorsiva legata all'espletamento di lavori edili a Palermo (in via Papignano), appare singolare il modo di rispondere di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], laddove usa espressioni del tipo "lui chi?" (progr. 1534), "Ora io ci passo... e vediamo cosa mi dice..", "..Ora ci vado e vediamo" (progr. 1537); si osserva altresì che le ipotesi contestate nel procedimento in questione risultano ascritte al solo ricorrente e non anche a [OSCURATO:PERSONA], inferendone che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito senza autorizzazione mafiosa ovvero che il narrato - di cui al dialogo intercettato - del Manfre e del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe affidabile, in assenza di riscontri alla presunta richiesta estorsiva, quali loro denunce o dichiarazioni testimoniali. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) e c) e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis. 1., cod. pen.; ribadisce la difesa che, secondo l'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito consapevolmente nell'area del mandamento mafioso sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], e con la finalità di destinare i proventi del reato di estorsione ai sodali che si trovano in carcere e alle loro famiglie, in base all'unica citata intercettazione ambientale, che non coinvolge il ricorrente in prima persona; la difesa osserva che, in precedente indagine, denominata "intero mandamento" (condotta dalla Squadra mobile di Palermo nel 2022), il ricorrente era stato coinvolto, ma non erano emersi collegamenti tra lo stesso ed altri soggetti gravitanti nel mandamento territoriale, pur avendo egli avuto contatti anche con esponenti di rilievo della consorteria; anche in questo caso, rileva la difesa, l'intercettazione del 6 giugno 2024, singolarmente considerata, non sarebbe in grado di attestare che il ricorrente abbia agito con Vanimus e la finalità di agevolare l'associazione; sul punto, viene citata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, la finalità perseguita dall'autore del delitto, deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e che vi sia la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale (Cass. 45536/2022). In ordine alle altre circostanze aggravanti contestate, ed in particolare per quella relativa alle "più persone riunite", il ricorrente, deduce la carenza di motivazione e si richiama il principio sancito dalle S.U. (n.21837 del 29/03/2012), secondo il quale per la sussistenza della circostanza aggravante in questione, prevista per il delitto di estorsione, è necessaria la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia; analogamente, si censura l'assenza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 e comma 3, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma 3 nn.1 e 3 cod. pen., sostenendo che il provvedimento impugnato non avrebbe indicato gli elementi dai quali risulti provato che il ricorrente appartenga all'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 125, 292 comma 2 lett. c), 275 comma 3, 285 cod. proc. pen.. Rappresenta in proposito la difesa che il Tribunale del riesame di Palermo ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. in forza dell'assunto, ritenuto erroneo, secondo cui il ricorrente avrebbe agito quale soggetto a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] ed ha valutato la misura cautelare massima quale unica adeguata a tutelare dette esigenze, poiché la misura degli arresti domiciliari non avrebbe impedito all'indagato di continuare a veicolare, tramite contatti telefonici o telematici, le richieste estorsive decise dal capomafia; aggiunge la difesa che [OSCURATO:PERSONA] era già stato attenzionato dagli inquirenti (con l'informativa dei Carabinieri di Palermo del 3 settembre 2024) e che a suo carico non erano emersi elementi di un suo fattivo coinvolgimento in attività di natura estorsiva, tantomeno a favore di una compagine mafiosa; aggiunge altresì che, nel presente procedimento, a fronte di plurime contestazioni ai sensi dell'art. 629 cod. pen., il ricorrente viene in rilievo per un unico episodio; cosa che consentirebbe di superare la presunzione di adeguatezza della misura cautelare massima, quale unica applicabile ai sensi dell'articolo 275 comma 3 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo aspecifico e quindi generico, oltre che valutativo, in tutte le sue articolazioni. 2. Giova ribadire, in ragione della natura delle doglianze proposte, quali siano i termini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal tribunale del riesame sulla libertà personale. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l'affermazione di gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative, le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato, essendo sufficiente che siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 sulla cui scia si pongono, ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) e non dovendo, del resto, essere valutate secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2, che richiede una particolare qualificazione degli indizi, i quali devono essere non solo gravi, ma anche precisi e concordanti (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179-01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364-01). Pertanto, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv.248698-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). In particolare, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, l'interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, anche nei casi in cui esso sia criptico o cifrato, di talché è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). E' stato, altresì, affermato che le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). 3. Tanto premesso, per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo di ricorso - trattati congiuntamente per le reciproche interazioni - rileva il collegio che il Tribunale ha motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione, in danno degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in termini non censurabili in sede di legittimità, con un apparato argomentativo con il quale il ricorrente non si confronta, limitandosi genericamente ad affermare che a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi sarebbe un mero dato indiziario privo di consistenza, trattandosi di una conversazione tra terzi, senza alcun riscontro che accomuni il ricorrente con i germani [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto, infatti, appare essenzialmente volto ad ottenere in questa sede un'alternativa lettura e valutazione di circostanze già esaminate dal giudice della cautela, il quale, senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine, riconducendo la condotta dell'indagato allo schema legale della tentata estorsione, aggravata anche ai sensi dell'art. 416- bis.l. cod. pen.. 3.1. L'ordinanza in verifica ha ripercorso la vicenda fattuale, nei limiti strettamente necessari (pp. 3 e 4), dando conto dell'attività di captazione svolta dagli investigatori, ed in particolare dell'intercettazione ambientale datata 6 giugno 2024, che ha documentato l'incontro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], valorizzando il motivo dell'incontro, il tenore testuale univoco della conversazione avvenuta durante l'incontro stesso (richiamata alle pagg. 3 e 4 dell'ordinanza) e la caratura ed il prestigio delinquenziale delle figure di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti a sodalizio mafioso giudizialmente accertato (p. 2), ai quali, non a caso, i due imprenditori si rivolgono, per invocare il loro intervento a fronte delle pretese estorsive avanzate dall'indagato, qualificabili come vero e proprio "pizzo", connesso all'attività imprenditoriale svolta dalle due vittime, e paventando conseguenze negative in caso di rifiuto a soddisfare le richieste ("...se non me li porti entro sabato di assumi le conseguenze..", come ricordato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione citata; p.4 ordinanza). Il Tribunale del riesame ha indicato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità ed in piena aderenza ai dati investigativi, gli elementi ritenuti idonei - sul piano cautelare - ad affermare il diretto coinvolgimento dell'odierno ricorrente, quale soggetto "a disposizione di [OSCURATO:PERSONA]" (p.2), alle attività estorsive poste in essere dal sodalizio, attraverso la condotta puntualmente raccontata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della citata conversazione ambientale intercettata durante l'incontro con i germani [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto, anch'esso scevro da manifesta illogicità, è stato reputato chiaro; né appaiono ravvisabili motivi per dubitare che gli interlocutori non parlassero seriamente degli affari illeciti trattati ovvero riferissero il falso. Così richiamata la piattaforma indiziaria, il collegio della cautela, con autonoma motivazione, ha esaminato e vagliato attentamente, confutandole in concreto, le deduzioni contenute nell'istanza di riesame aventi ad oggetto, sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, la condotta estorsiva di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo configurabile anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.. Il Tribunale di Palermo, infatti, ha altresì indicato gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto configurabile a carico del ricorrente anche il fine di agevolazione mafiosa e cioè la sua consapevolezza che il tentativo di estorsione da lui messo in atto fosse a vantaggio del clan mafioso. In tal senso si è valorizzato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, non solo il coinvolgimento del ricorrente in indagini su mandamenti mafiosi locali (p. 3), ma anche gli esiti dell'attività captativa stessa nella parte in cui si attesta la destinazione delle somme riscosse con l'attività estorsiva al sostentamento del sodalizio, sotto forma di sostentamento alle famiglie dei sodali detenuti. Sul punto, il Tribunale del riesame richiama l'eloquente passaggio della conversazione ambientale citata ove [OSCURATO:PERSONA] giustifica l'operato e l'atteggiamento (definito da [OSCURATO:PERSONA] come "il diavolo", con gli "occhi usciti da fuori"; v. p. 4 ordinanza) di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei due imprenditori, spiegando chiaramente che "i mafiosi carcerati sono tanti e arrivati a fine mese c'era l'esigenza di fare pervenire alle loro famiglie un sostegno economico (p. 4 ordinanza). E' implicito, poi, nell'argomentazione del Tribunale, il riconoscimento dell'aggravante oggettiva delle "più persone riunite", riconosciuta in capo al ricorrente quale esecutore della condotta estorsiva nell'interesse del sodalizio. 4. Infine, i giudici della cautela hanno congruamente motivato anche in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata. Va premesso che, correttamente il Tribunale ha evidenziato che si procede per un reato per il quale sussiste la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La presunzione è relativa, ma, come evidenziato dal Tribunale del riesame, non risulta contrastata, nel caso in esame, da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui potere escludere l'attualità delle esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva. Alla luce della citata doppia presunzione, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di sia di reiterazione sia di inquinamento probatorio, suscettibili di essere salvaguardate soltanto con la misura cautelare massima, indicando a tal fine precisi elementi positivi, quali la gravità dei fatti ed il contesto associativo nel quale sono maturati, valorizzando la circostanza che "[OSCURATO:PERSONA] si sia messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'attività estorsiva da quest'ultimo diretta" (p. 5). A fronte di tali elementi concreti, il ricorrente ha contrapposto argomenti generici inidonei a fare ritenere insussistente la citata doppia presunzione. Infine, non decisivo, in merito alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della misura, è il riferimento al dato costituito da un altro e distinto procedimento, relativo a diversa vicenda. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme