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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14861/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio e dichiararsi lo stesso inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi in data 07/05/2021 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di ricettazione.

2. Contro la detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore d' ufficio, formulando quattro motivi: a. violazione degli artt. 156 e 161 del codice di rito, nullità del processo di appello e di primo grado per intervenuta notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto a giudizio al difensore anzicchè all' imputato detenuto ed al domicilio eletto.

Assume che, erroneamente, la Corte di appello aveva respinto la relativa eccezione, non considerando che nel caso in esame l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. ed il decreto di citazione a giudizio dovevano essere notificato presso il nuovo domicilio eletto all' atto della scarcerazione; b. violazione di legge in relazione all' art. 62 bis c.p.

Assume che sul punto la Corte territoriale aveva adottato una motivazione del tutto a podittica ; c. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della chiesta continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 850/2013.

Lamenta che i giudici di appello avevano rigettato tale richiesta sulla scorta dell'erroneo presupposto che tale sentenza non fosse stata prodotta in atti, non tenendo conto che tale sentenza, invece era stata allegata all' atto di appello; d. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della chiesta sospensione condizionale della pena.

Evidenzia che l'accoglimento dei motivi precedenti avrebbe potuto comportare una nuova valutazione circa la concedibilità di tale beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate e, per l'effetto, vanno annullate sia la sentenza di appello che quella di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso.

2. L'odierno imputato risponde di un reato commesso il 23 settembre 2013 ed, in pari data, risulta avere sottoscritto un verbale di identificazione ed elezione di domicilio redatto dai carabinieri intervenuti; in tale verbale lo stesso, avvertito della facoltà di nominare difensore di fiducia e richiesto di eleggere domicilio, ha dichiarato di accettare la nomina di un difensore di ufficio — individuato dalla polizia giudiziaria nell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — e di eleggere domicilio presso lo studio dello stesso.

La notifica all'imputato dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. nonché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado sono avvenute presso il domiciliatario — quindi mediante notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — e così quella per il giudizio di appello.

L'imputato non ha mai nominato difensore di fiducia e non è mai comparso in giudizio e si è proceduto, in entrambi i gradi di merito, in sua assenza, con l'assistenza del difensore .di ufficio, che è anche il firmatario del ricorso per cassazione de quo.

Emerge, quindi, dagli atti che la dichiarazione di assenza dell'imputato non è stata preceduta dall'accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato in violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420) secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

La Corte di appello ha, invero, respinto la questione di nullità dedotta dalla difesa sulla base del mero dato formale della elezione del domicilio presso il difensore d' ufficio e della irrilevanza nella nomina fiduciaria sopravvenuta nell'ambito del procedimento (separato) avente ad oggetto la coeva contestazione di furto.

Tuttavia alla luce dei citati principi, pur a fronte di una notifica non omessa, ma solo effettuata in una forma diversa da quella prescritta, essa deve ritenersi affetta da nullità assoluta avendo il difensore allegato e comprovato che l'imputato era stato detenuto e che aveva designato un proprio difensore di fiducia (sia pure senza uno specifico riferimento all' odierno procedimento).

In conclusione, in mancanza di dati che depongano per l'esistenza di contatti tra imputato e difensore di ufficio che oggi ricorre in cassazione o, comunque, di indicatori di consapevolezza del prevenuto circa l'esistenza del procedimento, l'adozione, nel caso di specie, di un modello notificatorio che non è passato attraverso la consegna a mani proprie dell'imputato del decreto di citazione a giudizio ovvero del suo difensore di fiducia domiciliatario deve ritenersi inidoneo a determinare la conoscenza dell'atto, il che conduce a qualificare come assoluta la nullità determinatasi e, come tale, a reputarla rilevabile e deducibile in qualsiasi stato e grado del procedimento.

La notifica all'imputato dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, non risultando accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza, con la conseguenza che vanno annullate le sentenze di primo e di secondo grado con trasmissione degli atti alla Procura di Lodi per quanto di competenza risultando viziato anche l' avviso ex art. 415-bis c.p.p.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, in data 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio e dichiararsi lo stesso inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi in data 07/05/2021 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di ricettazione. 2. Contro la detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore d' ufficio, formulando quattro motivi: a. violazione degli artt. 156 e 161 del codice di rito, nullità del processo di appello e di primo grado per intervenuta notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto a giudizio al difensore anzicchè all' imputato detenuto ed al domicilio eletto. Assume che, erroneamente, la Corte di appello aveva respinto la relativa eccezione, non considerando che nel caso in esame l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. ed il decreto di citazione a giudizio dovevano essere notificato presso il nuovo domicilio eletto all' atto della scarcerazione; b. violazione di legge in relazione all' art. 62 bis c.p. Assume che sul punto la Corte territoriale aveva adottato una motivazione del tutto a podittica ; c. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della chiesta continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 850/2013. Lamenta che i giudici di appello avevano rigettato tale richiesta sulla scorta dell'erroneo presupposto che tale sentenza non fosse stata prodotta in atti, non tenendo conto che tale sentenza, invece era stata allegata all' atto di appello; d. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della chiesta sospensione condizionale della pena. Evidenzia che l'accoglimento dei motivi precedenti avrebbe potuto comportare una nuova valutazione circa la concedibilità di tale beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate e, per l'effetto, vanno annullate sia la sentenza di appello che quella di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso. 2. L'odierno imputato risponde di un reato commesso il 23 settembre 2013 ed, in pari data, risulta avere sottoscritto un verbale di identificazione ed elezione di domicilio redatto dai carabinieri intervenuti; in tale verbale lo stesso, avvertito della facoltà di nominare difensore di fiducia e richiesto di eleggere domicilio, ha dichiarato di accettare la nomina di un difensore di ufficio — individuato dalla polizia giudiziaria nell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — e di eleggere domicilio presso lo studio dello stesso. La notifica all'imputato dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. nonché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado sono avvenute presso il domiciliatario — quindi mediante notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — e così quella per il giudizio di appello. L'imputato non ha mai nominato difensore di fiducia e non è mai comparso in giudizio e si è proceduto, in entrambi i gradi di merito, in sua assenza, con l'assistenza del difensore .di ufficio, che è anche il firmatario del ricorso per cassazione de quo. Emerge, quindi, dagli atti che la dichiarazione di assenza dell'imputato non è stata preceduta dall'accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato in violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420) secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. La Corte di appello ha, invero, respinto la questione di nullità dedotta dalla difesa sulla base del mero dato formale della elezione del domicilio presso il difensore d' ufficio e della irrilevanza nella nomina fiduciaria sopravvenuta nell'ambito del procedimento (separato) avente ad oggetto la coeva contestazione di furto. Tuttavia alla luce dei citati principi, pur a fronte di una notifica non omessa, ma solo effettuata in una forma diversa da quella prescritta, essa deve ritenersi affetta da nullità assoluta avendo il difensore allegato e comprovato che l'imputato era stato detenuto e che aveva designato un proprio difensore di fiducia (sia pure senza uno specifico riferimento all' odierno procedimento). In conclusione, in mancanza di dati che depongano per l'esistenza di contatti tra imputato e difensore di ufficio che oggi ricorre in cassazione o, comunque, di indicatori di consapevolezza del prevenuto circa l'esistenza del procedimento, l'adozione, nel caso di specie, di un modello notificatorio che non è passato attraverso la consegna a mani proprie dell'imputato del decreto di citazione a giudizio ovvero del suo difensore di fiducia domiciliatario deve ritenersi inidoneo a determinare la conoscenza dell'atto, il che conduce a qualificare come assoluta la nullità determinatasi e, come tale, a reputarla rilevabile e deducibile in qualsiasi stato e grado del procedimento. La notifica all'imputato dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, non risultando accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza, con la conseguenza che vanno annullate le sentenze di primo e di secondo grado con trasmissione degli atti alla Procura di Lodi per quanto di competenza risultando viziato anche l' avviso ex art. 415-bis c.p.p. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, in data 8
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