Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 46103/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 12/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui è stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Secondo il Tribunale: a) il 17.2.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, aveva ricevuto comunicazione della data in cui avrebbe dovuto essere assunto l'interrogatorio di garanzia da parte del Giudice per le indagini preliminari nei confronti degli odierni ricorrenti; b) nell'occasione fu dato avviso, ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen., anche del deposito dell'ordinanza custodiale; c) il 18.2.2021 lo stesso e difensore degli indagati, avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, aveva dato atto della ricezione della notifica del provvedimento relativo alla fissazione degli interrogatori e di avviso del deposito dell'ordinanza custodiale; d) le impugnazioni proposte fuori sede il 21.4.2021 sarebbero tardive.

2. Gli indagati hanno proposto autonomi ricorsi, testualmente sovrapponibili, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

Si assume che l'avviso di deposito della ordinanza non poteva essere comunicato unitamente al decreto di fissazione dell'interrogatorio, attesa la "diversa ratio e funzione dei due provvedimenti" (così i ricorsi) Proprio la diversa finalità dei due atti, si argomenta, avrebbe imposto il "confezionamento" di due diverse ed autonome comunicazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel caso di specie, non è in contestazione che l'avviso fu formalmente trasmesso al difensore con posta elettronica certificata nell'ambito di un unico atto che conteneva anche l'indicazione della data in cui sarebbe stato assunto l'interrogatorio dei ricorrenti ed il difensore aveva dato atto della ricezione del provvedimento.

Dunque un comunicazione completa, rituale, ricevuta dal difensore.

Peraltro, in relazione all'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio, essa, per costante giurisprudenza, non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta sì fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza (cfr. Sez.

U, n. 26798 del 3 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349, e Sez. 6, n. 10854 del 29/01/2007 Ferraro, Rv. 235921; v., inoltre, tra le decisioni recenti non massimate, Sez. 5, n. 57495 del 12/10/2017, Rucireta, e Sez. 1, n. 6839 del 28/01/2016, Gorezi).

Al riguardo non è stato dedotto nulla di specifico, nemmeno se il difensore si presentò per l'assunzione dell'interrogatorio e cosa fu in quella sede eventualmente da lui dedotto.

Ne consegue che il Tribunale ha correttamente considerato tardive le richieste di riesame presentate nell'interesse degli odierni ricorrenti.4 All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 12/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui è stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo il Tribunale: a) il 17.2.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, aveva ricevuto comunicazione della data in cui avrebbe dovuto essere assunto l'interrogatorio di garanzia da parte del Giudice per le indagini preliminari nei confronti degli odierni ricorrenti; b) nell'occasione fu dato avviso, ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen., anche del deposito dell'ordinanza custodiale; c) il 18.2.2021 lo stesso e difensore degli indagati, avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, aveva dato atto della ricezione della notifica del provvedimento relativo alla fissazione degli interrogatori e di avviso del deposito dell'ordinanza custodiale; d) le impugnazioni proposte fuori sede il 21.4.2021 sarebbero tardive. 2. Gli indagati hanno proposto autonomi ricorsi, testualmente sovrapponibili, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che l'avviso di deposito della ordinanza non poteva essere comunicato unitamente al decreto di fissazione dell'interrogatorio, attesa la "diversa ratio e funzione dei due provvedimenti" (così i ricorsi) Proprio la diversa finalità dei due atti, si argomenta, avrebbe imposto il "confezionamento" di due diverse ed autonome comunicazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel caso di specie, non è in contestazione che l'avviso fu formalmente trasmesso al difensore con posta elettronica certificata nell'ambito di un unico atto che conteneva anche l'indicazione della data in cui sarebbe stato assunto l'interrogatorio dei ricorrenti ed il difensore aveva dato atto della ricezione del provvedimento. Dunque un comunicazione completa, rituale, ricevuta dal difensore. Peraltro, in relazione all'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio, essa, per costante giurisprudenza, non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta sì fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza (cfr. Sez. U, n. 26798 del 3 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349, e Sez. 6, n. 10854 del 29/01/2007 Ferraro, Rv. 235921; v., inoltre, tra le decisioni recenti non massimate, Sez. 5, n. 57495 del 12/10/2017, Rucireta, e Sez. 1, n. 6839 del 28/01/2016, Gorezi). Al riguardo non è stato dedotto nulla di specifico, nemmeno se il difensore si presentò per l'assunzione dell'interrogatorio e cosa fu in quella sede eventualmente da lui dedotto. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente considerato tardive le richieste di riesame presentate nell'interesse degli odierni ricorrenti.4 All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,