CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33764/2025
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. A fronte poi del fatto che la documentazione contabile era stata restituita proprio all’imputato, e non alla persona che egli assume di avere delegato alla gestione della ditta, è evidente che la sua mancata consegna debba essere al primo, ferma rimanendo anche l’affermazione della Corte di merito circa la necessaria vigilanza del titolare della ditta circa la correttezza della gestione ad opera dell’assunto delegato. Si ricorda a tale proposito che anche quando il delegato abbia una preparazione professionale adeguata – come non risulta avere avuto il suocero dell’imputato – il titolare della ditta ha sempre il dovere di vigilare sull’esatta tenuta della contabilità. Si è infatti affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 – 01). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche erano state congruamente negate in considerazione dei gravi precedenti penali dell’imputato, anche per fatti specifici. La misura della pena era poi giustificata dalla gravità della condotta e dall’assoluta assenza di resipiscenza, anche in relazione alle condotte che aveva causato le ridette precedenti condanne. E si ricordi che: - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo