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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 17957/2026

Testo disponibile della fonte

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ato ad Augusta il 23/07/1996Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 1 con rinvio algiudice a quo per nuova determinazione della pena.1.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste ha impugnatoper cassazione la sentenza del Tribunale di Udine del 28 novembre 2025 con laquale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine al reato di danneggiamento di cui al capo 1 per essere lo stesso estintoa seguito di remissione di querela.Con un unico motivo di ricorso la Procura ricorrente eccepisce la violazione dilegge (art.635, comma secondo, n.1, in relazione all’ultimo comma della norma)e vizio di motivazione, sul rilievo che la condotta dell’imputato aveva ad oggettouna cosa di proprietà comunale (una plafoniera posta in un gazebo installato inoccasione di una fiera), destinata a pubblica utilità o pubblico servizio, conconseguente procedibilità di ufficio del reato di danneggiamento.2.

Il ricorso del Procuratore generale è fondato.3.

All’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 635, comma secondo,n. 1, cod. pen.La disposizione normativa in esame fa riferimento, tra l’altro, alle attività didanneggiamento compiute su «… altre delle cose indicate nel numero 7)dell'articolo 625».

A sua volta la disposizione normativa da ultimo citata fariferimento al fatto «… commesso su cose … esposte per necessità o perconsuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizioo a pubblica utilità …».

L’ultimo comma, prima parte, dell’art. 635 cod. pen., neltesto attualmente vigente, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 31/2024, cosìtestualmente recita: «Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondocomma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessitào per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625,primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Nonv’è dubbio che nel caso in esame la plafoniera danneggiata – di proprietà delComune di Cervignano, apposta sul soffitto di un gazebo installato in una piazzacittadina, in occasione di una fiera – non solo era esposta «per necessità o perconsuetudine o per destinazione alla pubblica fede» ma era anche un bene, persua natura, destinato «a pubblico servizio o a pubblica utilità».Il disposto dell’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. prevede, come detto, laprocedibilità a querela «limitatamente» alle cose esposte per necessità o perconsuetudine o per destinazione alla pubblica fede, con la conseguenza che ildanneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità rimaneprocedibile di ufficio ed a nulla rileva la remissione di querela richiamata nellasentenza impugnata, a giustificazione della declaratoria di improcedibilità delreato.3.

Per le considerazioni esposte, si impone l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, con riferimento al capo 1, con trasmissione degli atti alTribunale di Udine per il giudizio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui alcapo 1), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine, in diversapersona fisica, per il giudizio.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato ad Augusta il 23/07/1996Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 1 con rinvio algiudice a quo per nuova determinazione della pena.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste ha impugnatoper cassazione la sentenza del Tribunale di Udine del 28 novembre 2025 con laquale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine al reato di danneggiamento di cui al capo 1 per essere lo stesso estintoa seguito di remissione di querela.Con un unico motivo di ricorso la Procura ricorrente eccepisce la violazione dilegge (art.635, comma secondo, n.1, in relazione all’ultimo comma della norma)e vizio di motivazione, sul rilievo che la condotta dell’imputato aveva ad oggettouna cosa di proprietà comunale (una plafoniera posta in un gazebo installato inoccasione di una fiera), destinata a pubblica utilità o pubblico servizio, conconseguente procedibilità di ufficio del reato di danneggiamento.2. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.3. All’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 635, comma secondo,n. 1, cod. pen.La disposizione normativa in esame fa riferimento, tra l’altro, alle attività didanneggiamento compiute su «… altre delle cose indicate nel numero 7)dell'articolo 625». A sua volta la disposizione normativa da ultimo citata fariferimento al fatto «… commesso su cose … esposte per necessità o perconsuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizioo a pubblica utilità …». L’ultimo comma, prima parte, dell’art. 635 cod. pen., neltesto attualmente vigente, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 31/2024, cosìtestualmente recita: «Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondocomma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessitào per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625,primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa». Nonv’è dubbio che nel caso in esame la plafoniera danneggiata – di proprietà delComune di Cervignano, apposta sul soffitto di un gazebo installato in una piazzacittadina, in occasione di una fiera – non solo era esposta «per necessità o perconsuetudine o per destinazione alla pubblica fede» ma era anche un bene, persua natura, destinato «a pubblico servizio o a pubblica utilità».Il disposto dell’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. prevede, come detto, laprocedibilità a querela «limitatamente» alle cose esposte per necessità o perconsuetudine o per destinazione alla pubblica fede, con la conseguenza che ildanneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità rimaneprocedibile di ufficio ed a nulla rileva la remissione di querela richiamata nellasentenza impugnata, a giustificazione della declaratoria di improcedibilità delreato.3. Per le considerazioni esposte, si impone l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, con riferimento al capo 1, con trasmissione degli atti alTribunale di Udine per il giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui alcapo 1), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine, in diversapersona fisica, per il giudizio.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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