CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Mattia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], iviresidente in via D. Taiani n. 42, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Alessandro del foro di Salerno-controricorrente-Numero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/2026e nei confronti diAgenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Genovese- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania– Sezione staccata di Salerno n. 6218/9/2021, depositata il 27.07.2021 enotificata a mezzo p.e.c. il 14.09.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza depositata il 17.10.2017, la Commissione TributariaProvinciale di Salerno accoglieva il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] estratti di ruolo riferiti alla TARSU per il Comune di Maiori e relativialle annualità 2002/2003, 2005, 2006/2007, 2008, 2009 e 2010, perl’importo complessivo di euro 49.011,00, ritenendo fondata la tesi delricorrente in ordine alla intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.2. La sentenza veniva appellata davanti alla Commissione TributariaRegionale della Campania – sezione staccata di Salerno dal Comune diMaiori, che ribadiva gli originari motivi a sostegno della richiesta di rigettodel ricorso in primo grado, ossia l’inammissibilità dell’impugnazione: - inquanto proposta oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella; in quantocaratterizzata da incertezza del petitum e della causa petendi; in quantorichiedente un giudizio di accertamento, non ammissibile nel processotributario.Numero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/20263. La CTR ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’Agenzia delle Entrate Riscossione che aveva partecipato al giudizio diprimo grado.4. Il giudice d’appello rigettava l’impugnazione, condividendo l’approdocui era giunta la CTP in ordine alla prescrizione dei crediti sottesi agli attiimpugnati.5. In particolare, la CTR, pur condividendo il principio giurisprudenzialedell’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo relativo acartella di pagamento regolarmente notificata al contribuente e non daquesti impugnata, tuttavia osservava, richiamando varie pronunce dellaCorte di cassazione, che il gravame doveva in ogni caso ritenersi consentitonel caso in cui venissero invocati effetti estintivi del credito intervenuti aseguito della notifica della cartella.6. Il giudice di appello, inoltre, evidenziava le ragioni di noncondivisione della tesi dell’Agenzia delle Entrate relative alla prescrizionedecennale, invece che quinquennale, rilevata anche dalla CTP, richiamandola sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016, applicabile, a suo parere,anche alla TARSU (evidenziando che il termine decennale di cui all’art. 2953c.c. si applica solo nel caso di diritti di riscossione derivanti da sentenzapassata in giudicato e non anche, come nel caso portato alla sua attenzione,di diritti di credito con prescrizione breve oggetto di sentenze definitive).7. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione ilComune di Maiori, articolato in quattro motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso del 20.12.2021,chiedendo il rigetto dei quattro motivi di ricorso.9. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in data 24.08.2022 al solo finedella eventuale partecipazione all’udienza ai sensi dell’art. 370, comma 1,c.p.c.10. Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/202611. In vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Maiori depositavamemoria, ribadendo e argomentando i motivi di impugnazione.12. Con ordinanza interlocutoria del 17.03.2023, la causa venivarinviata a nuovo ruolo, avendo il contribuente avanzato richiesta disospensione per accedere a definizione agevolata del 16.03.2023.13. Non essendo stata completata la procedura agevolata, venivaavanzata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata ex art.380 bis c.p.c. del 13.10.2025.14. In data 31.10.2025, il Comune ricorrente chiedeva la fissazione diudienza per la decisione della causa ex art. 380-bis, commi 1 e 3, c.p.c.15. Veniva, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravatasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che ilgiudice di appello aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione diinammissibilità del ricorso introduttivo, svolta in primo grado e ripropostain appello. L’inammissibilità era conseguente all’indeterminatezza relativaall’indicazione degli atti impugnati – per i quali si faceva riferimento (anche)ad inesistenti «avvisi di mora prodromici», - sia in relazione alla causapetendi.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone il contenuto della censura di cui alprimo motivo sotto il profilo della violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 31dicembre 1997, n. 516 (recte d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), sull’assuntoche il giudice del gravame avrebbe dovuto ad ogni modo rilevarel’inammissibilità del ricorso introduttivo in ragione della indeterminatezzaNumero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/2026del suo contenuto e della stessa proposizione di una domanda a contenutomeramente dichiarativo.3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1997,n. 516 (recte d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546),4. Con il quarto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3,c.p.c., l’ente impositore si duole della violazione degli artt. 2938 c.c., degliartt. 1362 cod. civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che il giudice diappello, nello statuire sulla prescrizione dei crediti, aveva violato i canoni diinterpretazione della domanda, - che, nel suo complesso, non recava laspecifica enunciazione dell’eccezione di prescrizione, - e, così, aveva finito perrilevare d’ufficio la fattispecie estintiva in violazione dell’art. 2938 c.c. cit..5. La condivisione dei rilievi posti a fondamento della proposta didefinizione accelerata della controversia (afferente alla sussistenzadell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del contribuente in ordineall’impugnazione originaria dell’estratto di ruolo) appare preclusiva delvaglio circa la fondatezza del ricorso, comportando la cassazione dellasentenza appellata.5.1. Il disposto di cui all'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito conl. n. 215 del 2021, poi ulteriormente sostituito dall’art. 12, comma 1, deld.lgs. n. 110 del 2024) prevede l’inimpugnabilità dell’estratto di ruolo, salvoche l’impugnante non sia titolare di uno specifico interesse rientrante in casitipizzati, così sancendo: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Ilruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sonosuscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cuial decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;Numero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/2026b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblicidi cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis delpresente decreto;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresae dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quantoprevisto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472».5.2. Non vi è dubbio che a dare origine alla presente controversiasia stata l’impugnazione di estratto di ruolo, nella quale il contribuente, asuo tempo, non aveva allegato alcunché in ordine al pregiudizio attuale chepotesse derivare dall’atto impugnato.5.3. L’originario ricorso era stato presentato primadell’introduzione dell’art. 12, comma 4-bis, cit., sicché, ai fini dellavalutazione circa la sussistenza dell’interesse ad agire, quale condizionedell’azione necessaria alla stessa instaurazione del rapporto processuale, vaesaminata la questione dell’applicabilità dello ius superveniens aiprocedimenti pendenti.5.4. Tale dubbio è stato già dipanato da Cass., Sez. U, Sentenzan. 26283 del 06/09/2022, che ha individuato nell’art. 12, comma 4-bis, deld.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, di alcunispecifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo ealla cartella non notificata o invalidamente notificata, evidenziando che laNumero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/2026condizione dell’azione ha «natura dinamica, che rifugge da considerazionistatiche allo stato degli atti […] e può assumere una diversa configurazione,anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione». La citatadisposizione richiede che «il debitore che agisce in giudizio dimostri chedall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio» e, cioè, un interessead agire qualificato che – in base a regole generali – dev’essere dotato delrequisito dell’attualità («L’interesse ad agire, previsto quale condizionedell’azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattereoggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto econsistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizionel’attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso deve averenecessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il pianodi una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettivaconsistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale allasoluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di dirittoin vista di situazioni future o meramente ipotetiche» (così Cass. Sez. 2,8/05/2024, n. 12532. Così anche Cass. n. 15141/25).5.5. Ciò posto e preso atto della mancata allegazione da parte delcontribuente, né nel ricorso originario, né successivamente, di uno specificopregiudizio derivante dall’atto impugnato, devono essere affrontate leulteriori questioni della rilevabilità d’ufficio della carenza dell’interesse adagire ex art. 100 c.p.c. - considerato che tale carenza non ha costituitooggetto di alcuna deduzione di parte -, e della possibile preclusione allastessa rilevabilità derivante dalla eventuale formazione del giudicatointerno.5.6. Orbene, quanto alla prima questione, questa Corte haevidenziato che la carenza di interesse, quale requisito per la trattazionenel merito della domanda, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità(v. fra le altre, Cass. n. 13078/22).Numero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/20265.7. Costituisce, tuttavia, limite alla rilevabilità della condizionedell’azione la pregressa formazione di giudicato interno (v. Cass. n. 13078cit.).5.8. Il giudicato interno, tuttavia, può formarsi in merito aquestioni processuali che costituiscono il cardine dei principi costituzionaliin materia di difesa e di processo, come la carenza di interesse ad agire,solo nel caso di espressa pronuncia del giudice sul punto, dovendosiescludere, in relazione alle stesse, la possibilità di formazione del c.d.giudicato implicito.5.9. Nel caso di specie, né il giudice di primo grado né quello diappello hanno affrontato la questione della carenza di interesse ad agire inrelazione all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, limitandosi astatuire in merito alla impugnabilità dell’estratto di ruolo nel caso diomessa/invalida notifica della cartella di pagamento.5.10. Come prima osservato, tuttavia, non può essersi formatoalcun giudicato implicito in merito alla questione dell’interesse ad agire,sicché non è preclusa anche nella fase di legittimità la verifica dellacondizione dell’azione (tra le altre: Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n.23568/2011; Cass., S.U., n. 11799/2017).5.11. In merito a tale questione si sono recentemente pronunciatele Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 24172/25), che hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: «In tema di giudicato implicito, la parte che ha interessea far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma delprocesso o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alleparti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciareespressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre,nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determinala formazione del giudicato interno sulla questione processuale, inapplicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame exNumero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/2026art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice delgravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la primavolta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processualirilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado delprocesso e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione sirisolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui ilgiudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragionepiù liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questioneprocessuale implicata».5.12. Le patologie riguardanti le c.d. “questioni fondanti”, secondole Sezioni Unite (tra le quali rientra proprio l’interesse ad agire) devonointendersi come «vizi qualificati, poiché riguardano presupposti “fondanti”la struttura e il funzionamento del processo», catalogabili, a loro volta, indue diverse categorie.5.13. In particolare, una prima categoria di vizi su “questionifondanti” derivano «dalla violazione di norme processuali preposte allatutela del diritto al contraddittorio (elemento costitutivo e indefettibile delprocesso, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e,in una prospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di cuiagli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE)» «che si traducono in una definitivamenomazione del contraddittorio, (producendo) un pregiudizio in re ipsa neiconfronti della parte che le subisca»; la seconda categoria afferisce al«difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si siaincardinato il rapporto processuale», «minando in radice la validità delrapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente,non può concludersi con una valida sentenza».5.14. Il difetto di interesse ad agire (unitamente al difetto dilegitimatio ad causam, al difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione,al difetto di rappresentanza processuale; alle decadenze verificatesi perNumero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/2026effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione; allaviolazione del principio del ne bis in idem; all’esistenza di un giudicatointerno o esterno, ove risultante dagli atti del processo; alla litispendenza;all’inesistenza della sentenza) rientra in tale ultima ripartizione.5.15. La Corte ha precisato che «l’importanza che rivestono taliquestioni processuali rispetto a valori cardine dell’ordinamentocostituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone,quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse sisono concretamente manifestate», così che «la soluzione che eccettuadall’area del giudicato implicito le questioni processuali “fondanti” siprospetta come necessaria implicazione di una comparazione traragionevole durata del processo e le altre garanzie costituzionali sottese allenorme processuali che recepiscono i valori strutturali del processo, all’esitodella quale quest’ultime devono essere ritenute prioritarie» (in linea con taleorientamento, v., quali pronunce ancora più recenti, Cass. n. 10366/26 e6127/2026. Quest’ultima, proprio in merito alla rilevata carenza di interessequale “questione fondante”, ha osservato: «Come si è rilevato in dottrinal’interesse ad agire riguarda il merito inteso come bisogno di tutelagiurisdizionale che deve emergere dall’affermazione dei fatti costitutivi e deifatti lesivi del diritto. Certamente, tale interesse si declina in modo peculiarenei giudizi che – come quello tributario – assumono una valenzaspecificamente impugnatoria e che, come già sopra si è osservato, non èdato ravvisare nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, atteso che in essonon si esprime alcuna pretesa impositiva. Proprio per tale motivo, anche ilpiù recente legislatore del d.lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, ha preteso cheil ricorrente debba indicare delle specifiche situazioni che – ab externo –palesano l’interesse del ricorrente ad una domanda di giustizia che,altrimenti, si risolverebbe in un mero giudizio di accertamento negativo inquest’ambito, di natura sostanzialmente anticipatoria e privo di rilievo sottoNumero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/2026il profilo della enucleazione di un concreto bene della vita minacciato o incisodal solo estratto di ruolo»).5.16. Come evidenziato, nessuna allegazione in merito all’interessead agire è stata effettuata in seno all’originario ricorso, né in una fasesuccessiva, sicché non può che prendersi atto del difetto di interesse adagire del contribuente.6. Per quanto esposto è, dunque, irrilevante la disamina dei motivitrasfusi nel ricorso per cassazione, perché, quand’anche fossero fondate, anorma dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (comeinterpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022), l’azionenon poteva essere iniziata e proseguita in difetto di allegazione edimostrazione di un interesse “qualificato” alla contestazione della cartelladi pagamento, in tesi invalidamente notificata.7. Consegue, dunque, a norma dell’art. 382 c.p.c., la cassazione senzarinvio della sentenza impugnata.8. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dilegittimità, considerato lo jus superveniens.9. Essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente ètenuto al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte cassa l’impugnata sentenza e dichiara inammissibile l’originarioil ricorso. Compensa le spese di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 29042/2021Numero sezionale 2855/2026Numero di raccolta generale 13754/2026Data pubblicazione 11/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.Il PresidenteMilena Balsamo