CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 11610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28618-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6928/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Istituto per l'anno 2009 sul presupposto dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato non iscritta alla Cassa forense; 2. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26 - 31, I. n. 335 del 1995, all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla I. n. 111 del 2011, all'art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997 e all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997, per non avere i giudici di appello ritenuto che nel caso di libero professionista (avvocato) iscritto d'ufficio dall'Inps alla gestione separata per la contribuzione dovuta in relazione all'anno 2009, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del "Quadro RR"; Ric. 2020 n. 28618 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- 5. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari; 6. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; 7. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell'anno 2009, disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 22.6.2015; 8. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 9. nondimeno, considerato che il ricorso dell'INPS attiene unicamente alla sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il problema della rilevabilità d'ufficio della questione concernente la corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi; Ric. 2020 n. 28618 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- 10. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPO<