CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Considerato altresì che, in tema di detenzione domiciliare speciale ex art. 47- quinquies Ord. pen. in favore di detenuto padre di prole di età inferiore a dieci anni quando la madre versi nell'impossibilità di prestarle assistenza e non vi sia altro modo di affidarla ad altri che al padre, la nozione di siffatta condizione di impossibilità della madre deve identificarsi con quella che - per l'emersione di oggettivi fattori impeditivi inerenti alla sfera di azione della medesima - determina il rischio concreto per la prole di un grave "deficit" assistenziale e di un'irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo (Sez. 1, n. 4796 del 08/02/2021, G., Rv. 280789, principio nnassimato rispetto alla fattispecie di prole con handicap grave ma valevole anche per il caso in esame); Ritenuto, che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la richiesta alla luce dello stadio assolutamente prematuro del trattamento penitenziario (visto il recente ingresso del detenuto in carcere per l'espiazione di condanna relativa a reati di sicura gravità), della pendenza di un procedimento per reati analoghi a quello in espiazione, delle non poche segnalazioni di polizia anc:he per fatti recenti e successivi a quelli relativi alla condanna, dell'assenza di riscontri circa la situazione di impossibilità della madre di occuparsi della prole (atteso che lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa risulta limitato a sei ore al giorno e che i figli frequentano regolarmente la scuola dell'obbAgo nelle ore in cui la madre è impegnata nel lavoro) e della riscontrata presenza di altre figure familiari di supporto; Considerato, pertanto, che, il ricorso articola deduzioni generiche, in fatto e prive di reale confronto con il provvedimento impugnato, la cui motivazione risulta congrua ed esente da vizi logici; Rilevato altresì che le informazioni valorizzate dal Tribunale sono state riferite dalla madre della prole, e, pertanto, non realizzano una forma di travisamento per invenzione (v. pag. 2 dell'ordinanza), e che il ricorrente non ha dimostrato la rilevanza di quanto sarebbe stato dedotto nella memoria difensiva asseritamente non esaminata dai giudici a quo; Rilevato, infine, che la detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47- quinquies, Ord. pen., contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si sottrae comunque alla necessità di verificare l'adeguatezza della misura alle finalità di reinserimento sociale e postula che non vi sia il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati (v. Sez. 1, n. 47092 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274481); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in