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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11813/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ex art. 611 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catania ha annullato per vizi procedurali il decreto di sequestro probatorio disposto dal P.M. di Catania il 4 dicembre 2023 su un motoveicolo rinvenuto nella disponibilità del ricorrente.

Al tempo stesso, nella parte motiva del provvedimento (il dispositivo è silente sul punto) si spiega che "non si può procedere alla restituzione del motociclo in sequestro ai sensi dell'art.324 comma 7 c.p.p. trattandosi di bene di cui va disposta la confisca ai sensi degli artt.240 comma 2 e 648 quater c.p. in quanto costituente bene di cui ne è vietata la detenzione e prodotto e/o profitto del reato di cui all'art.648 bis c.p.".

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in sostanza lamentando la mancanza dei presupposti per il mantenimento del sequestro in particolare sotto il profilo della carenza del fumus boni iuris.

3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile mentre con comparsa inviata c:on lo stesso mezzo il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

Va premesso che il provvedimento impugnato ha annullato il decreto di sequestro probatorio contestato, che è stato così rimosso, al tempo stesso disponendo, ex art.324 comma 7 c.p.p. il mantenimento del vincolo sul bene in ragione della prospettiva confisca obbligatoria dello stesso, ex art.240 comma 2 e 648 quater c.p., come si legge nella motivazione.

2. Il ragionamento che sta a base della decisione non può essere condiviso.

Infatti, è proprio il principio giurisprudenziale affermato dalla sentenza citata dal Procuratore generale (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276690 - 01) ad essere ostativo.

Ivi si legge che "il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio".

Tuttavia, l'ambito di applicazione viene di seguito circoscritto poiché si precisa che "il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato".

Su tali premesse, è agevole trovare la soluzione della questione sottoposta al vaglio della Corte.

Infatti, l'art. 240 secondo comma, c.p., circoscrive i casi di confisca obbligatoria alle seguenti ipotesi: 1) cose che costituiscono il prezzo del reato; 1-bis) beni e strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di accessi abusivi a reti informatiche, danneggiamenti di dati o truffe informatiche nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto; 2) cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Ebbene, essendo sufficiente limitare l'analisi ai precedenti numeri 1 e 2 (un veicolo non rientra ovviamente tra gli strumenti informatici di cui al numero 1 bis), il motociclo sequestrato non costituisce prezzo del reato (di cui al n.1) né rientra tra i mala intrinseca soggetti ad ablazione necessaria (di cui al n.2), quali ad esempio sostanze stupefacenti ovvero armi prive di matricola.

Per contro, l'art.648 quater c.p. prevede la confisca obbligatoria di quanto costituisca prezzo o prodotto del reato (ciò che esule dal secondo comma dell'art.240 c.p., essendo solo soggetto alla confisca facoltativa di cui al comma 1 della stessa disposizione).

In quanto disposizione di carattere speciale in tema di confisca obbligatoria, in assenza di un richiamo all'art.240, comma 2, c.p., il divieto di restituzione del bene soggetto a sequestro probatorio annullato, previsto dall'art.324 comma 7 c:.p. non può pertanto operare, alla luce dei principi enunciati dal precedente sopra menzionato.

3. Da quanto precede deriva l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio e, quale corollario necessario, la restituzione del veicolo in sequestro all'avente diritto.

Va pertanto disposta, ex art.626 c.p.p., la comunicazione della presente pronuncia al Procuratore Generale in sede per consentire di provvedere alla fase esecutiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ex art. 611 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catania ha annullato per vizi procedurali il decreto di sequestro probatorio disposto dal P.M. di Catania il 4 dicembre 2023 su un motoveicolo rinvenuto nella disponibilità del ricorrente. Al tempo stesso, nella parte motiva del provvedimento (il dispositivo è silente sul punto) si spiega che "non si può procedere alla restituzione del motociclo in sequestro ai sensi dell'art.324 comma 7 c.p.p. trattandosi di bene di cui va disposta la confisca ai sensi degli artt.240 comma 2 e 648 quater c.p. in quanto costituente bene di cui ne è vietata la detenzione e prodotto e/o profitto del reato di cui all'art.648 bis c.p.". 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in sostanza lamentando la mancanza dei presupposti per il mantenimento del sequestro in particolare sotto il profilo della carenza del fumus boni iuris. 3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile mentre con comparsa inviata c:on lo stesso mezzo il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. Va premesso che il provvedimento impugnato ha annullato il decreto di sequestro probatorio contestato, che è stato così rimosso, al tempo stesso disponendo, ex art.324 comma 7 c.p.p. il mantenimento del vincolo sul bene in ragione della prospettiva confisca obbligatoria dello stesso, ex art.240 comma 2 e 648 quater c.p., come si legge nella motivazione. 2. Il ragionamento che sta a base della decisione non può essere condiviso. Infatti, è proprio il principio giurisprudenziale affermato dalla sentenza citata dal Procuratore generale (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276690 - 01) ad essere ostativo. Ivi si legge che "il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio". Tuttavia, l'ambito di applicazione viene di seguito circoscritto poiché si precisa che "il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato". Su tali premesse, è agevole trovare la soluzione della questione sottoposta al vaglio della Corte. Infatti, l'art. 240 secondo comma, c.p., circoscrive i casi di confisca obbligatoria alle seguenti ipotesi: 1) cose che costituiscono il prezzo del reato; 1-bis) beni e strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di accessi abusivi a reti informatiche, danneggiamenti di dati o truffe informatiche nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto; 2) cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Ebbene, essendo sufficiente limitare l'analisi ai precedenti numeri 1 e 2 (un veicolo non rientra ovviamente tra gli strumenti informatici di cui al numero 1 bis), il motociclo sequestrato non costituisce prezzo del reato (di cui al n.1) né rientra tra i mala intrinseca soggetti ad ablazione necessaria (di cui al n.2), quali ad esempio sostanze stupefacenti ovvero armi prive di matricola. Per contro, l'art.648 quater c.p. prevede la confisca obbligatoria di quanto costituisca prezzo o prodotto del reato (ciò che esule dal secondo comma dell'art.240 c.p., essendo solo soggetto alla confisca facoltativa di cui al comma 1 della stessa disposizione). In quanto disposizione di carattere speciale in tema di confisca obbligatoria, in assenza di un richiamo all'art.240, comma 2, c.p., il divieto di restituzione del bene soggetto a sequestro probatorio annullato, previsto dall'art.324 comma 7 c:.p. non può pertanto operare, alla luce dei principi enunciati dal precedente sopra menzionato. 3. Da quanto precede deriva l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio e, quale corollario necessario, la restituzione del veicolo in sequestro all'avente diritto. Va pertanto disposta, ex art.626 c.p.p., la comunicazione della presente pronuncia al Procuratore Generale in sede per consentire di provvedere alla fase esecutiva. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di
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