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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04172/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG -C [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Nola riteneva [OSCURATO:PERSONA] pe- nalmente responsabile del reato di cui all'art. 186 co. 15 cod. strada e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi sei di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato richiedendo in via principale la concessione delle attenuanti generiche e, in subordine, l'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata.

La Corte d'Appello di Napoli in data 22/12/2020 dichiarava con ordinan- za l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per la genericità dei motivi posti a fondamento dell'atto di gravame.

La Corte rilevava la carenza dei requisiti minimi di specificità dei motivi di gravame, richiesti dall'art. 591 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. 2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio dei propri difensori, l'imputato, deducendo con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 591 co.1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. 3.

Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 27/12/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso.

4. Il ricorso proposto è inammissibile.

Ed invero, questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha da tempo sgom- brato il campo da ogni dubbio circa il fatto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risul- tano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzio- nale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedi- mento impugnato (Sez.

Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specifici- tà dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostan- ziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, Jovanovic, Rv. 264686 in una fattispecie in cui, come nel caso che ci occupa, la Corte ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto l'imputato si era limitato a dedurre elemen- ti a sé favorevoli, senza criticare puntualmente le argomentazioni circostanziate poste a base della sentenza impugnata).

In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argo- mentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giu- dice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650 in un caso in cui l'imputato, condannato per il rea- to - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed in- distinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario).

5. Nel caso che ci occupa, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale circa l'ammissibilità dell'impugnazione è aderente ai criteri fissati dalla giurispru- denza di legittimità nell'individuazione della nozione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, desumibile dalla carenza di enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impu- gnata (Sez.

Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e non contiene alcuna violazione delle disposizioni processuali richiamate dal ri- corrente.

In particolare, il deducente nel proporre l'atto di appello in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di prime cure era limitato a dedur- re elementi a sé favorevoli (la scarsa scolarizzazione e la giovane età), senza cri- ticare puntualmente le argomentazioni, seppur sintetiche, poste alla base della sentenza di primo grado che aveva negato all'imputato la concessione delle cir- costanze attenuanti generiche sul rilievo che lo stesso è gravato da diversi e re- centi precedenti specifici.

La sentenza in questione, pertanto, si collocava nell'alveo del costante dic- tum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assol- vimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Con tale motivazione, va ribadito, come si evince dall'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. il 26/5/2020, l'atto introduttivo del gravame del merito non si confronta assolutamente, in quanto non introduce elementi concretamente valu- tabili, limitandosi a generiche affermazioni e richiami alla giurisprudenza di que- sta Corte e richiamando, la giovane età, la scarsa scolarizzazione e un'asserita levità del fatto, laddove invece il tribunale aveva evidenziato la pervicacia nel de- linquere.

Analogamente, quanto alla mancata applicazione della sanzione sostituti- va ex art. 53

I. 689/81 correttamente la Corte partenopea l'ha ritenuto inammis- sibile alla luce del fatto che la difesa si era limitata ad esporre i benefici che lo strumento della libertà controllata avrebbe potuto concedere all'imputato, non rifacendosi al caso concreto né tantomeno adducendo a sostegno della propria doglianza adeguate ragioni che giustifichino la concessione di un siffatto benefi- cio.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma 1'11 gennaio 2022 siglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG -C [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Nola riteneva [OSCURATO:PERSONA] pe- nalmente responsabile del reato di cui all'art. 186 co. 15 cod. strada e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi sei di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato richiedendo in via principale la concessione delle attenuanti generiche e, in subordine, l'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata. La Corte d'Appello di Napoli in data 22/12/2020 dichiarava con ordinan- za l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per la genericità dei motivi posti a fondamento dell'atto di gravame. La Corte rilevava la carenza dei requisiti minimi di specificità dei motivi di gravame, richiesti dall'art. 591 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio dei propri difensori, l'imputato, deducendo con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 591 co.1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 27/12/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. 4. Il ricorso proposto è inammissibile. Ed invero, questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha da tempo sgom- brato il campo da ogni dubbio circa il fatto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risul- tano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzio- nale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedi- mento impugnato (Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, Galtelli, Rv. 268822). Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specifici- tà dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostan- ziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, Jovanovic, Rv. 264686 in una fattispecie in cui, come nel caso che ci occupa, la Corte ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto l'imputato si era limitato a dedurre elemen- ti a sé favorevoli, senza criticare puntualmente le argomentazioni circostanziate poste a base della sentenza impugnata). In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argo- mentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giu- dice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650 in un caso in cui l'imputato, condannato per il rea- to - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed in- distinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario). 5. Nel caso che ci occupa, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale circa l'ammissibilità dell'impugnazione è aderente ai criteri fissati dalla giurispru- denza di legittimità nell'individuazione della nozione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, desumibile dalla carenza di enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impu- gnata (Sez. Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e non contiene alcuna violazione delle disposizioni processuali richiamate dal ri- corrente. In particolare, il deducente nel proporre l'atto di appello in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di prime cure era limitato a dedur- re elementi a sé favorevoli (la scarsa scolarizzazione e la giovane età), senza cri- ticare puntualmente le argomentazioni, seppur sintetiche, poste alla base della sentenza di primo grado che aveva negato all'imputato la concessione delle cir- costanze attenuanti generiche sul rilievo che lo stesso è gravato da diversi e re- centi precedenti specifici. La sentenza in questione, pertanto, si collocava nell'alveo del costante dic- tum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assol- vimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Con tale motivazione, va ribadito, come si evince dall'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. il 26/5/2020, l'atto introduttivo del gravame del merito non si confronta assolutamente, in quanto non introduce elementi concretamente valu- tabili, limitandosi a generiche affermazioni e richiami alla giurisprudenza di que- sta Corte e richiamando, la giovane età, la scarsa scolarizzazione e un'asserita levità del fatto, laddove invece il tribunale aveva evidenziato la pervicacia nel de- linquere. Analogamente, quanto alla mancata applicazione della sanzione sostituti- va ex art. 53 I. 689/81 correttamente la Corte partenopea l'ha ritenuto inammis- sibile alla luce del fatto che la difesa si era limitata ad esporre i benefici che lo strumento della libertà controllata avrebbe potuto concedere all'imputato, non rifacendosi al caso concreto né tantomeno adducendo a sostegno della propria doglianza adeguate ragioni che giustifichino la concessione di un siffatto benefi- cio. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'11 gennaio 2022 siglie
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