CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 09994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9994/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 105/2026* * CC 14/01/2026* * * R G N 30747/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato ad * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di Latinaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto il rigetto del ricorsoRitenuto in fatto1 Con ordinanza del 19 giugno 2025 il Tribunale di Latina in funzione di giudicedell esecuzione ha respinto l istanza di * * di applicazione della disciplinadella continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoiconfronti1 sentenza del 10 giugno 2013 del Tribunale di Roma per reato di cui all art 73comma 5 d p r 9 ottobre 1990 n 309 commesso il 6 giugno 20132 sentenza del 12 marzo 2021 del Tribunale di * per reati di cui all art 629 codpen e 73 d p r n 309 del 1990 e 75 d lgs 6 settembre 2011 n 159 commessi il 3 giugno20183 sentenza del 30 settembre 2020 del Tribunale di * per reati di cui all art 629cod pen e 75 d lgs n 159 del 2011 commessi il 26 settembre 20164 sentenza del 24 febbraio 2021 del Tribunale di Latina per reato di cui all art 348cod pen commesso il 22 febbraio 2015In particolare nel respingere l istanza il giudice dell esecuzione ha ritenuto non vifossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reatievidenziando in particolare che le condotte criminose erano eterogenee e commesse adistanza di anni e che alcune erano state realizzate dal condannato da solo ed altre con uncomplice si è in presenza pertanto non di un unico disegno criminoso ma di una generaleinclinazione del condannato a commettere i reati2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore con unico motivo in cui deduce l assenza totale di motivazione delprovvedimento impugnato costituito di sole frasi di stile e la mancanza di motivazione sullamemoria depositata in corso di giudizio in cui era stata dedotto che i reati erano dovuti allostato di tossicodipendenza che affligge il ricorrente3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha conclusoper il rigetto del ricorsoConsiderato in diritto1 Il ricorso è infondato1 1 Il ricorso deduce l assenza totale di motivazione del provvedimento impugnatocostituito di sole frasi di stileL argomento è inammissibile per mancanza di specificità Sez 2 n 17281 del08/01/2019 Delle * Rv 276916 nonché in motivazione Sez U n 8825 del27/10/2016 dep 2017 * Rv 268823 perché non si confronta con il percorso logicodell ordinanza impugnata che ha respinto l istanza rilevando che i reati sono in partecommessi a distanza di anni in parte eterogenei in parte commessi con modalità diversecon la presenza di un complice ed utilizzando pertanto tre degli indici da cui lagiurisprudenza di legittimità ritiene sia desumibile l esistenza o meno di una volizionecriminale unitaria cfr Sez U n 28659 del 18/05/2017 * Rv 270074 – 01 Ilriconoscimento della continuazione necessita anche in sede di esecuzione nondiversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protetto la contiguitàspazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita e del fatto che al momento della commissione del primo reato isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporaneaIl ricorso non si confronta con tale percorso logico dell ordinanza che non provaneanche a scardinare rifugiandosi nella deduzione della motivazione totalmente assente oapparente Il ricorso si rivela pertanto sul punto inammissibile per difetto di specificità delmotivo1 2 Il ricorso deduce poi che sarebbe mancata motivazione sugli argomenti contenutinella memoria depositata in corso di giudizioL argomento è inammissibile perché la memoria depositata nel giudizio di esecuzioneera in realtà inammissibile per tardività atteso che la stessa è stata depositata via p e c il16 giugno alle ore 17 47 e l udienza camerale era fissata per il 19 giugnoLa memoria è stata depositata pertanto oltre il termine massimo di cinque giorni primadell udienza prevista dall art 666 comma 3 ultimo periodo cod proc pen e non radicavaalcun obbligo nel giudice del merito di valutazione1 3 I l r icorso deduce poi che mancherebbe valutazione sullo stato ditossicodipendenza del condannato quale origine di tutti i reati oggetto dell istanzaL argomento è infondatoAnche a voler ritenere che la sua introduzione in giudizio non soggiaccia a terminidecadenziali Sez 5 n 5458 del 09/01/2018 * Rv 272444 – 01 in ogni casol attestato di tossicodipendenza della A S L Roma del 6 maggio 2023 allegato alla memoriadel condannato riferisce che il paziente è stato preso in carico il 14 settembre 2022 ovverodiversi anni dopo la commissione dei reati oggetto dell istanza che risalgono al 2013 20152016 2018Si tratta quindi di una produzione documentale che è del tutto inutile per sostenerel esistenza della dipendenza già al momento dei reati e che pertanto correttamente non èstata valutata dal giudice del merito Per attribuire rilievo decisivo all omesso esame di unargomento difensivo infatti la giurisprudenza di legittimità chiede infatti che il ricorrentedimostri la concreta idoneità scardinante dei temi del documento pretermesso rispetto allapronunzia avversata evidenziando il collegamento tra esso e gli specifici profili di carenzacontraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della pronuncia impugnata Sez 5 n17798 del 22/03/2019 C Rv 2767662 In definitiva il ricorso è infondato Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc penalla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento3 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto impostodalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9994/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 105/2026* * CC 14/01/2026* * * R G N 30747/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato ad * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di Latinaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto il rigetto del ricorsoRitenuto in fatto1 Con ordinanza del 19 giugno 2025 il Tribunale di Latina in funzione di giudicedell esecuzione ha respinto l istanza di * * di applicazione della disciplinadella continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoiconfronti1 sentenza del 10 giugno 2013 del Tribunale di Roma per reato di cui all art 73comma 5 d p r 9 ottobre 1990 n 309 commesso il 6 giugno 20132 sentenza del 12 marzo 2021 del Tribunale di * per reati di cui all art 629 codpen e 73 d p r n 309 del 1990 e 75 d lgs 6 settembre 2011 n 159 commessi il 3 giugno20183 sentenza del 30 settembre 2020 del Tribunale di * per reati di cui all art 629cod pen e 75 d lgs n 159 del 2011 commessi il 26 settembre 20164 sentenza del 24 febbraio 2021 del Tribunale di Latina per reato di cui all art 348cod pen commesso il 22 febbraio 2015In particolare nel respingere l istanza il giudice dell esecuzione ha ritenuto non vifossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reatievidenziando in particolare che le condotte criminose erano eterogenee e commesse adistanza di anni e che alcune erano state realizzate dal condannato da solo ed altre con uncomplice si è in presenza pertanto non di un unico disegno criminoso ma di una generaleinclinazione del condannato a commettere i reati2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore con unico motivo in cui deduce l assenza totale di motivazione delprovvedimento impugnato costituito di sole frasi di stile e la mancanza di motivazione sullamemoria depositata in corso di giudizio in cui era stata dedotto che i reati erano dovuti allostato di tossicodipendenza che affligge il ricorrente3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha conclusoper il rigetto del ricorsoConsiderato in diritto1 Il ricorso è infondato1 1 Il ricorso deduce l assenza totale di motivazione del provvedimento impugnatocostituito di sole frasi di stileL argomento è inammissibile per mancanza di specificità Sez 2 n 17281 del08/01/2019 Delle * Rv 276916 nonché in motivazione Sez U n 8825 del27/10/2016 dep 2017 * Rv 268823 perché non si confronta con il percorso logicodell ordinanza impugnata che ha respinto l istanza rilevando che i reati sono in partecommessi a distanza di anni in parte eterogenei in parte commessi con modalità diversecon la presenza di un complice ed utilizzando pertanto tre degli indici da cui lagiurisprudenza di legittimità ritiene sia desumibile l esistenza o meno di una volizionecriminale unitaria cfr Sez U n 28659 del 18/05/2017 * Rv 270074 – 01 Ilriconoscimento della continuazione necessita anche in sede di esecuzione nondiversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protetto la contiguitàspazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita e del fatto che al momento della commissione del primo reato isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporaneaIl ricorso non si confronta con tale percorso logico dell ordinanza che non provaneanche a scardinare rifugiandosi nella deduzione della motivazione totalmente assente oapparente Il ricorso si rivela pertanto sul punto inammissibile per difetto di specificità delmotivo1 2 Il ricorso deduce poi che sarebbe mancata motivazione sugli argomenti contenutinella memoria depositata in corso di giudizioL argomento è inammissibile perché la memoria depositata nel giudizio di esecuzioneera in realtà inammissibile per tardività atteso che la stessa è stata depositata via p e c il16 giugno alle ore 17 47 e l udienza camerale era fissata per il 19 giugnoLa memoria è stata depositata pertanto oltre il termine massimo di cinque giorni primadell udienza prevista dall art 666 comma 3 ultimo periodo cod proc pen e non radicavaalcun obbligo nel giudice del merito di valutazione1 3 I l r icorso deduce poi che mancherebbe valutazione sullo stato ditossicodipendenza del condannato quale origine di tutti i reati oggetto dell istanzaL argomento è infondatoAnche a voler ritenere che la sua introduzione in giudizio non soggiaccia a terminidecadenziali Sez 5 n 5458 del 09/01/2018 * Rv 272444 – 01 in ogni casol attestato di tossicodipendenza della A S L Roma del 6 maggio 2023 allegato alla memoriadel condannato riferisce che il paziente è stato preso in carico il 14 settembre 2022 ovverodiversi anni dopo la commissione dei reati oggetto dell istanza che risalgono al 2013 20152016 2018Si tratta quindi di una produzione documentale che è del tutto inutile per sostenerel esistenza della dipendenza già al momento dei reati e che pertanto correttamente non èstata valutata dal giudice del merito Per attribuire rilievo decisivo all omesso esame di unargomento difensivo infatti la giurisprudenza di legittimità chiede infatti che il ricorrentedimostri la concreta idoneità scardinante dei temi del documento pretermesso rispetto allapronunzia avversata evidenziando il collegamento tra esso e gli specifici profili di carenzacontraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della pronuncia impugnata Sez 5 n17798 del 22/03/2019 C Rv 2767662 In definitiva il ricorso è infondato Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc penalla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento3 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto impostodalla legge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *