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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 17277/2026

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tà soggetta all'attivitàdi direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';1717- controricorrente –avverso la sentenza n. 155/2023 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 354/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10107/2023Numero sezionale 1717/20261.

La Corte d’appello di Ancona, giudicando in sede di rinvDioat a pubblicazione 01/06/2026dalla Corte di cassazione (sentenza n. 2028 del 2022), harespinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione diprimo grado con cui era stata rigettala domanda di condannadella [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di €115.442,77, a titolo di indennità ex artt. da 25 a 33 A.N.A., invirtù del recesso dal rapporto di agenzia.1.1.

Il tribunale aveva accertato che il Vallati era stato nominatocoagente principale unitamente a [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che i due nel 1997 avevano costituito la societàVittoria [OSCURATO:SOCIETA]. per mezzo della quale avevano esercitato ilmandato di agenzia; ha pertanto qualificato il recesso del Vallaticome recesso del socio della società agente e non come recessodel coagente.

La Corte territoriale, con sentenza n. 245/2017,aveva rigettato l’appello dell’agente.1.2.

Questa S.C., con la sentenza n. 27027/2022, ha respinto ilprimo motivo di ricorso proposto dal Vallati, confermando ladecisione d’appello che aveva ritenuto comprovata laconclusione del contratto di agenzia tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e laVittoria [OSCURATO:SOCIETA] in base ad «una serie di documenti, chedimostravano in modo inequivocabile il consenso al mutamentodella titolarità del rapporto in capo alla società; in particolare (Lanciotti comunicarono all’UNIPOL di aver costituito tra di lorouna società, la [OSCURATO:SOCIETA], il cui oggetto sociale era “losvolgimento di attività di gestione agenziale assicurativa innome e per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] spa”».

La sentenzan. 27027 ha invece accolto il secondo motivo di ricorso propostodal Vallati ed ha enunciato il seguente principio di diritto: «LaNumero registro generale 10107/2023novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo eN umero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 17277/2026costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di faDrat a pubblicazione 01/06/2026sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quelloprecedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche; di talecontratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa,l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comuneintenzione di entrambe le parti di estinguere l'originariaobbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi,inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto dellaprestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludereche la semplice regolazione pattizia delle modalità disvolgimento della preesistente prestazione producanovazione»; ha ritenuto che la Corte di merito non avesse«fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la comune e certaintenzione delle parti di modificare l'oggetto o il titolo dellaprestazione dovuta dal debitore e quindi di estinguerel’obbligazione di corresponsione delle indennità del coagente» eche non fosse «stata ravvisata alcuna situazione di oggettivaincompatibilità tra il rapporto preesistente con gli agenti e quellointrattenuto con la società tale da comportare l’estinzione delleobbligazioni preesistenti ed il sorgere di obbligazionioggettivamente diverse da quelle originarie»; sulla premessache la «chiara ed univoca volontà di assumere la titolarità delrapporto di agenzia» da parte della società ( pag. 4 dellasentenza impugnata), in assenza di ulteriori elementi rivelatoridell’animus novandi, non implicasse l’estinzione delleobbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti deicoagenti, ha demandato alla Corte di rinvio di «accertare se leparti abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di unnuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero seesse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazionipreesistenti senza elidere il collegamento con il preceNduemnertoe re gistro generale 10107/2023Numero sezionale 1717/2026contratto».

Numero di raccolta generale 17277/20261.3.

La Corte di rinvio ha rigettato l’appello dell’agentDeat a pubblicazione 01/06/2026individuando l’animus novandi nell’espresso ed univoco tenoredelle clausole inserite nella procura per atto notarile del24.1.2008, da leggere in combinato disposto con le clausoledell’appendice di variazione allegata alla lettera di incaricoagenziale conferito alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’agenzia di2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.

La UnipolSai AssicurazioniS.p.a. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hannodepositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 384 c.p.c. per l’inosservanza del principiodi diritto – e di tutte le regulae iuris - espresse dalla Corte diCassazione circa l’estinzione del rapporto agenziale tra FabrizioVallati e la Compagnia e la sua rinuncia alle maturate indennità.Il ricorrente assume che la sentenza rescindente abbia ritenutoi documenti richiamati (la “comunicazione del 13.6.2003,l’appendice di variazione del 2004, una denuncia del Vallati edel Lanciotti del 28.2.2005, nonché una procura autenticata dalnotaio, con cui veniva indicata l’Agenzia di Fermo”) «inidonei einsufficienti a comprovare la volontà delle parti di modificarel’oggetto o il titolo della prestazione dovuta dal debitore e quindidi estinguere l’obbligazione di corresponsione delle indennità delNumero registro generale 10107/2023coagente» (ricorso, p. 20).

Sostiene che la decisione della CorteN umero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 17277/2026di rinvio ha rinvenuto la prova dell’animus novandi in quegDlait a pubblicazione 01/06/2026stessi documenti giudicati inidonei dalla S.C.; che, peraltro, ilconvincimento dei giudici di appello si fonda su una procuranotarile del 2008, cui non poteva ragionevolmente riferirsi laclausola della appendice di variazione in quanto risalente al2004.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 384 c.p.c. per l’inosservanza del principiodi diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.27028/2022, con violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230 e 1231 c.c.

Il ricorrente assume che i giudici di rinviohanno replicato le motivazioni già cassate dalla S.C. e che nonhanno ricercato elementi atti a dimostrare la comune intenzionedelle parti di estinguere integralmente il precedente rapporto,con rinuncia dell’agente al diritto alle indennità di risoluzione;essi, inoltre, hanno ricercato l’animus novandi in un attounilaterale (la procura notarile) sottoscritto da [OSCURATO:SOCIETA] nel 2008,valorizzando il rinvio operato dall’appendice di variazione (del2004), senza tuttavia avvedersi della discrasia tra le date deirispettivi atti ed anzi con travisamento delle date medesime.3.

I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per lastretta connessione logica, sono inammissibili per alcuni aspettie infondati per altri.3.1.

L’inammissibilità si fonda sul mancato rispetto delleprescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. attesoche il ricorrente ha omesso di trascrivere, localizzare odepositare gli atti processuali su cui le censure si fondano, inparticolare la richiamata procura notarile e l’appendice divariazione.Il principio di specificità dei motivi, da interpretare, anchNeu maerlola re gistro generale 10107/2023Numero sezionale 1717/2026luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi eN aumlterroi dci r.a ccolta generale 17277/2026Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamentDeat a pubblicazione 01/06/2026formalistico, impone, comunque, che nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n.8950 del 2022).

Tale principio può ritenersi rispettato ogniqualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali suiquali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, oriassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggiessenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere dideposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che ildocumento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, sianoaccompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fasedel processo di merito in cui siano stati prodotti o formati”(Cass. n. 12481 del 2022); tali requisiti risultano omessi nelcaso di specie.3.2.

Il motivo è infondato poiché la sentenza rescindente nonha affatto giudicato i documenti sopra elencati «inidonei einsufficienti a comprovare la volontà delle parti di modificarel’oggetto o il titolo della prestazione dovuta dal debitore e quindidi estinguere l’obbligazione di corresponsione delle indennità delcoagente» (ricorso, p. 20) ma ha semplicemente rilevato comela Corte di merito avesse «svolto l’indagine unicamente sulmutamento della titolarità del rapporto di agenzia, individuandouna serie di documenti comprovanti la sostituzione del rapportodi coagenzia, originariamente esistente tra Vallati, Lanciotti el’[OSCURATO:SOCIETA]. con il rapporto di agenzia con la neo costituitaAssicurazioni [OSCURATO:SOCIETA] di Vallati e Fabrizio» mentre «nessunaindagine è stata… svolta dal giudice di merito in ordineall’animus novandi, per accertare se il mutamento della titoNluamreirtoà re gistro generale 10107/2023Numero sezionale 1717/2026del rapporto di agenzia avesse effettivamente deterNmumienroa dti ora ccolta generale 17277/2026l'estinzione delle originarie obbligazioni, tra cui l’obbligazione dDait a pubblicazione 01/06/2026corrispondere l’indennità al coagente e la sua contestualesostituzione con quella della società».

D’altra parte, non rientranelle prerogative della Corte di legittimità esprimere valutazionisulla idoneità e sufficienza dei documenti acquisiti nei gradi dimerito a comprovare i fatti costitutivi, estintivi o modificativi deidiritti azionati, trattandosi di profili e valutazioni di esclusivapertinenza dei giudici di merito.3.3.

Ciò posto, in adesione al dictum della sentenza rescindente,la Corte di rinvio ha svolto l’indagine ad essa demandata ed haravvisato l’animus novandi in quegli stessi documenti che lasentenza, poi cassata, aveva già valorizzato ad altri fini, alloscopo cioè di appurare l’avvenuto mutamento di titolarità delrapporto di agenzia.Non vi è spazio quindi per ravvisare la violazione dell’art. 384c.p.c. né ha rilievo, in questa sede, la selezione o il contenuto(le date) dei documenti su cui si è basato l’accertamentodell’animus novandi, attenendo questi aspetti a tematiche il cuiesame, al pari di quello concernente la violazione degli artt.1230 e 1231 c.c., è precluso in ragione del mancato rispettodelle prescrizioni di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.4.

Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso.5.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.6.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).Numero registro generale 10107/2023 P.Q.MNumero di raccolta generale 17277/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusionDeat a pubblicazione 01/06/2026delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tà soggetta all'attivitàdi direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';1717- controricorrente –avverso la sentenza n. 155/2023 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 354/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10107/2023Numero sezionale 1717/20261. La Corte d’appello di Ancona, giudicando in sede di rinvDioat a pubblicazione 01/06/2026dalla Corte di cassazione (sentenza n. 2028 del 2022), harespinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione diprimo grado con cui era stata rigettala domanda di condannadella [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di €115.442,77, a titolo di indennità ex artt. da 25 a 33 A.N.A., invirtù del recesso dal rapporto di agenzia.1.1. Il tribunale aveva accertato che il Vallati era stato nominatocoagente principale unitamente a [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che i due nel 1997 avevano costituito la societàVittoria [OSCURATO:SOCIETA]. per mezzo della quale avevano esercitato ilmandato di agenzia; ha pertanto qualificato il recesso del Vallaticome recesso del socio della società agente e non come recessodel coagente. La Corte territoriale, con sentenza n. 245/2017,aveva rigettato l’appello dell’agente.1.2. Questa S.C., con la sentenza n. 27027/2022, ha respinto ilprimo motivo di ricorso proposto dal Vallati, confermando ladecisione d’appello che aveva ritenuto comprovata laconclusione del contratto di agenzia tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e laVittoria [OSCURATO:SOCIETA] in base ad «una serie di documenti, chedimostravano in modo inequivocabile il consenso al mutamentodella titolarità del rapporto in capo alla società; in particolare (Lanciotti comunicarono all’UNIPOL di aver costituito tra di lorouna società, la [OSCURATO:SOCIETA], il cui oggetto sociale era “losvolgimento di attività di gestione agenziale assicurativa innome e per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] spa”». La sentenzan. 27027 ha invece accolto il secondo motivo di ricorso propostodal Vallati ed ha enunciato il seguente principio di diritto: «LaNumero registro generale 10107/2023novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo eN umero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 17277/2026costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di faDrat a pubblicazione 01/06/2026sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quelloprecedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche; di talecontratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa,l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comuneintenzione di entrambe le parti di estinguere l'originariaobbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi,inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto dellaprestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludereche la semplice regolazione pattizia delle modalità disvolgimento della preesistente prestazione producanovazione»; ha ritenuto che la Corte di merito non avesse«fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la comune e certaintenzione delle parti di modificare l'oggetto o il titolo dellaprestazione dovuta dal debitore e quindi di estinguerel’obbligazione di corresponsione delle indennità del coagente» eche non fosse «stata ravvisata alcuna situazione di oggettivaincompatibilità tra il rapporto preesistente con gli agenti e quellointrattenuto con la società tale da comportare l’estinzione delleobbligazioni preesistenti ed il sorgere di obbligazionioggettivamente diverse da quelle originarie»; sulla premessache la «chiara ed univoca volontà di assumere la titolarità delrapporto di agenzia» da parte della società ( pag. 4 dellasentenza impugnata), in assenza di ulteriori elementi rivelatoridell’animus novandi, non implicasse l’estinzione delleobbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti deicoagenti, ha demandato alla Corte di rinvio di «accertare se leparti abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di unnuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero seesse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazionipreesistenti senza elidere il collegamento con il preceNduemnertoe re gistro generale 10107/2023Numero sezionale 1717/2026contratto». Numero di raccolta generale 17277/20261.3. La Corte di rinvio ha rigettato l’appello dell’agentDeat a pubblicazione 01/06/2026individuando l’animus novandi nell’espresso ed univoco tenoredelle clausole inserite nella procura per atto notarile del24.1.2008, da leggere in combinato disposto con le clausoledell’appendice di variazione allegata alla lettera di incaricoagenziale conferito alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’agenzia di2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. La UnipolSai AssicurazioniS.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 384 c.p.c. per l’inosservanza del principiodi diritto – e di tutte le regulae iuris - espresse dalla Corte diCassazione circa l’estinzione del rapporto agenziale tra FabrizioVallati e la Compagnia e la sua rinuncia alle maturate indennità.Il ricorrente assume che la sentenza rescindente abbia ritenutoi documenti richiamati (la “comunicazione del 13.6.2003,l’appendice di variazione del 2004, una denuncia del Vallati edel Lanciotti del 28.2.2005, nonché una procura autenticata dalnotaio, con cui veniva indicata l’Agenzia di Fermo”) «inidonei einsufficienti a comprovare la volontà delle parti di modificarel’oggetto o il titolo della prestazione dovuta dal debitore e quindidi estinguere l’obbligazione di corresponsione delle indennità delNumero registro generale 10107/2023coagente» (ricorso, p. 20). Sostiene che la decisione della CorteN umero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 17277/2026di rinvio ha rinvenuto la prova dell’animus novandi in quegDlait a pubblicazione 01/06/2026stessi documenti giudicati inidonei dalla S.C.; che, peraltro, ilconvincimento dei giudici di appello si fonda su una procuranotarile del 2008, cui non poteva ragionevolmente riferirsi laclausola della appendice di variazione in quanto risalente al2004.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 384 c.p.c. per l’inosservanza del principiodi diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.27028/2022, con violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230 e 1231 c.c. Il ricorrente assume che i giudici di rinviohanno replicato le motivazioni già cassate dalla S.C. e che nonhanno ricercato elementi atti a dimostrare la comune intenzionedelle parti di estinguere integralmente il precedente rapporto,con rinuncia dell’agente al diritto alle indennità di risoluzione;essi, inoltre, hanno ricercato l’animus novandi in un attounilaterale (la procura notarile) sottoscritto da [OSCURATO:SOCIETA] nel 2008,valorizzando il rinvio operato dall’appendice di variazione (del2004), senza tuttavia avvedersi della discrasia tra le date deirispettivi atti ed anzi con travisamento delle date medesime.3. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per lastretta connessione logica, sono inammissibili per alcuni aspettie infondati per altri.3.1. L’inammissibilità si fonda sul mancato rispetto delleprescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. attesoche il ricorrente ha omesso di trascrivere, localizzare odepositare gli atti processuali su cui le censure si fondano, inparticolare la richiamata procura notarile e l’appendice divariazione.Il principio di specificità dei motivi, da interpretare, anchNeu maerlola re gistro generale 10107/2023Numero sezionale 1717/2026luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi eN aumlterroi dci r.a ccolta generale 17277/2026Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamentDeat a pubblicazione 01/06/2026formalistico, impone, comunque, che nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n.8950 del 2022). Tale principio può ritenersi rispettato ogniqualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali suiquali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, oriassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggiessenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere dideposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che ildocumento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, sianoaccompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fasedel processo di merito in cui siano stati prodotti o formati”(Cass. n. 12481 del 2022); tali requisiti risultano omessi nelcaso di specie.3.2. Il motivo è infondato poiché la sentenza rescindente nonha affatto giudicato i documenti sopra elencati «inidonei einsufficienti a comprovare la volontà delle parti di modificarel’oggetto o il titolo della prestazione dovuta dal debitore e quindidi estinguere l’obbligazione di corresponsione delle indennità delcoagente» (ricorso, p. 20) ma ha semplicemente rilevato comela Corte di merito avesse «svolto l’indagine unicamente sulmutamento della titolarità del rapporto di agenzia, individuandouna serie di documenti comprovanti la sostituzione del rapportodi coagenzia, originariamente esistente tra Vallati, Lanciotti el’[OSCURATO:SOCIETA]. con il rapporto di agenzia con la neo costituitaAssicurazioni [OSCURATO:SOCIETA] di Vallati e Fabrizio» mentre «nessunaindagine è stata… svolta dal giudice di merito in ordineall’animus novandi, per accertare se il mutamento della titoNluamreirtoà re gistro generale 10107/2023Numero sezionale 1717/2026del rapporto di agenzia avesse effettivamente deterNmumienroa dti ora ccolta generale 17277/2026l'estinzione delle originarie obbligazioni, tra cui l’obbligazione dDait a pubblicazione 01/06/2026corrispondere l’indennità al coagente e la sua contestualesostituzione con quella della società». D’altra parte, non rientranelle prerogative della Corte di legittimità esprimere valutazionisulla idoneità e sufficienza dei documenti acquisiti nei gradi dimerito a comprovare i fatti costitutivi, estintivi o modificativi deidiritti azionati, trattandosi di profili e valutazioni di esclusivapertinenza dei giudici di merito.3.3. Ciò posto, in adesione al dictum della sentenza rescindente,la Corte di rinvio ha svolto l’indagine ad essa demandata ed haravvisato l’animus novandi in quegli stessi documenti che lasentenza, poi cassata, aveva già valorizzato ad altri fini, alloscopo cioè di appurare l’avvenuto mutamento di titolarità delrapporto di agenzia.Non vi è spazio quindi per ravvisare la violazione dell’art. 384c.p.c. né ha rilievo, in questa sede, la selezione o il contenuto(le date) dei documenti su cui si è basato l’accertamentodell’animus novandi, attenendo questi aspetti a tematiche il cuiesame, al pari di quello concernente la violazione degli artt.1230 e 1231 c.c., è precluso in ragione del mancato rispettodelle prescrizioni di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.4. Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso.5. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020).Numero registro generale 10107/2023 P.Q.MNumero di raccolta generale 17277/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusionDeat a pubblicazione 01/06/2026delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17277/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris