CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 ottobre 2023
Cassazione n. 07902/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28139/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 234/2020 depositata il 20/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che: Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4702/2017, e la Corte d’appello di Napoli, con la pronuncia n. 234/2020, hanno accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo, ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di somme relative al credito che la ingiungente aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; avverso la decisione della Corte territoriale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati controricorsi hanno resistito; dopo essere stata rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 2819/2023, depositata in data 16 ottobre 2023, la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. Considerato che: In data 23 gennaio 2024 è pervenuta, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , difensore di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] , di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], istanza congiunta di dichiarazione dell ’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, avendo le parti transatto la controversia. Per tale motivo deve dichiararsi l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod.proc.civ. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio del