CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27081-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 140/2018 della Corte d’appello di Trento, depositata il 5/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere creditore del proprio padre [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio il padre, il nonno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare che il contratto di vendita intervenuto tra il nonno [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente, e [OSCURATO:PERSONA], quale venditore, era simulato per interposizione fittizia di persona, essendo stato reale acquirente il padre [OSCURATO:PERSONA], nonché di accertare che un ulteriore acquisto di terreni da parte del nonno era avvenuto in capo al padre, essendosi trattato di una interposizione reale di persona, dovendo il nonno in base agli accordi ritrasferire i beni al proprio figlio. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] e chiedeva di rigettare le domande. Con sentenza n. 1300/2016 il Tribunale di Trento rigettava le domande dell’attore, in particolare ritenendo non provata la simulazione in quanto dalle emergenze di causa non emergeva un quadro indiziario univoco e nessuno dei testimoni era stato in grado di riferire della conoscenza e condivisione dell’accordo di simulazione da parte dell’alienante. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Trento – con sentenza 5 giugno 2018, n. 140 –ha rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in correlazione con l’art. 2697 c.c. e gli artt. 115 e seguenti c.p.c. per erronea applicazione dell’istituto della presunzione semplice e, quindi, erronea valutazione delle prove”: la Corte d’appello, nel ritenere infondato l’appello del ricorrente per mancanza della prova della simulazione del contratto di vendita, ha erroneamente preso in considerazione ogni circostanza di fatto singolarmente, per escluderne la rilevanza probatoria, invece di considerare i fatti nel loro complesso. Il motivo è inammissibile. È vero che il giudizio di valorizzazione degli elementi di fatto come fonti di presunzione non si sottrae al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. qualora, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziarlo a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo, ove valutati nella loro sintesi (così, ex multis, Cass. n. 17183/2015 e Cass. 10973/2017). Nel caso in esame, però, la Corte d’appello ha effettuato una attenta e articolata valutazione della portata probatoria degli elementi di fatto secondo quanto prescritto dall’art. 2729 c.c. (v. le pp. 10-17 della sentenza impugnata), così che il motivo si sostanzia in una richiesta di rivalutazione di tali elementi, attività preclusa a questa Corte di legittimità. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso