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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20525/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 1/4/2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di arnesi da scasso.

2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento per prescrizione in ordine al reato contravvenzionale di cui all'art.707 cod. pen., contestato al capo D).

La Corte di appello, infatti, avrebbe escluso l'intervenuta prescrizione sul presupposto che si era formato il giudicato relativamente a tale capo della sentenza di primo grado, non essendo stato oggetto di impugnazione.

Invero, deduce il ricorrente di aver proposto l'appello anche in relazione alla determinazione della pena, ivi compresi gli aumenti a titolo di continuazione, sicchè l'impugnazione doveva ritenersi estesa anche al capo D).

2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge, ritenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l'imputato si era dato alla fuga non avendo compreso di essere inseguito da appartenenti alle forze dell'ordine.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato, posto che l'appello concernente il trattamento sanzionatorio, avendo ad oggetto anche l'aumento a titolo di continuazione per il reato contestato sub D), ha impedito il formarsi del giudicato sull'ipotesi contravvenzionale e, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di intervenuta prescrizione.

Alla data della sentenza di secondo grado (1 aprile 2021) il reato contravvenzionale commesso in data 12 aprile 2013 era ampiamente prescritto, pur computando la sospensione di 250 giorni indicati dalla Corte di appello.

Ne consegue che, sul punto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio, limitatamente all'imputazione di cui capo D), e rideterminazione della pena.

2. Il secondo motivo di ricorso, invece, è manifestamente infondato, in quanto la difesa non si confronta con la puntuale motivazione con la quale si dà atto di come il ricorrente si sia dato alla fuga, ingenerando un pericoloso inseguimento, nel corso del quale speronava anche l'autovettura di servizio della Polizia.Del tutto infondata è la tesi secondo cui l'imputato non avrebbe avuto contezza che gli inseguitori erano appartenenti alle forze dell'ordine, posto che solo in una prima fase l'autovettura condotta da Komarov è stata seguita da un'auto privata di un carabiniere in borghese, allarmato per l'anomala condotta di guida tenuta dall'imputato.

Subito dopo l'intervento dell'autovettura di servizio della Polizia, l'imputato si è dato alla fuga pur essendogli stato impartito l'ordine di fermarsi, dagli operanti a bordo di un mezzo sicuramente riconoscibile come appartenente alle forze dell'ordine.

L'imputato, anziché arrestare la propria corsa, danneggiava la volante della Polizia, urtandola volontariamente.

Il ricorso non si confronta affatto con tali puntuali indicazioni, formulando una ricostruzione alternativa avulsa dai dati probatoria acquisiti, sicché va dichiarato inammissibile.

3. L'inammissibilità del ricorso, quanto meno con riguardo ai capi b) e c), non consente di rilevare l'intervenuta prescrizione delle suddette ipotesi di reato, a nulla rilevando che il ricorso sia stato ritenuto fondato e quindi ammissibile in relazione a diverso capo di imputazione contestato sub d).

Occorre premettere che, in presenza di un ricorso oggettivamente cumulativo, coinvolgente capi della sentenza diversi, si pone la questione di stabilire se l'ammissibilità del ricorso in relazione ad uno dei capi sia idoneo ad impedire la dichiarazione di inammissibilità relativamente alle altre parti della sentenza impugnata, con conseguente prevalenza dell'intervenuta prescrizione.

3.1. Secondo un orientamento anche recentemente ribadito, si ritiene che nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili.

La Corte, in motivazione, ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione. (Sez.3, n.7937 del 01/06/2016, dep. 2017, Rv. 269030; conf.

Sez.2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 - 04).

Secondo tale impostazione, pertanto, l'autonomia dei capi della sentenza e dei corrispondenti motivi di ricorso verrebbe superata dalla continuazione riconosciuta tra i diversi reati contestati.

Tale soluzione non appare corretta, nella misura in cui attribuisce alla disciplina della continuazione una rilevanza che va al di là del mero trattamento sanzionatorio, facendone conseguire effetti anche in ordine al regime della prescrizione ed in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Nelle suddette pronunce, peraltro, si dà una lettura parziale delle chiare affermazioni contenute nella sentenza "Aiello" delle Sezioni unite, intervenute proprio a disciplinare le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso cumulativo.

3.2. Le Sezioni unite, infatti, hanno affermato che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.U, n.6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966).

Dalla lettura della motivazione della sentenza delle Sezioni unite emerge come tale principio sia stato affermato proprio in relazione ad un'ipotesi di reati posti in continuazione, rispetto ai quali è stata ritenuta l'inammissibilità del ricorso solo per uno di essi, con conseguente esclusione della prescrizione e rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.

Le sentenze che espressione del contrario orientamento, pertanto, erroneamente limitano l'applicazione il principio affermato dalle Sezioni unite ai soli casi di reati autonomi giudicati nello stesso procedimento, senza considerare che la fattispecie sulla quale si è espressa la sentenza "Aiello" riguardava proprio un caso di reato continuato.

Il principio in esame, del resto, risulta pienamente conforme a quello secondo cui la continuazione tra reati introduce una disciplina di favore esclusivamente sul piano sanzionatorio, senza che le singole fattispecie perdano la loro autonomia.

Sul piano processuale, tale affermazione si traduce inevitabilmente nella possibilità di poter valutare l'ammissibilità dei motivi di ricorso con riguardo a ciascun reato, a prescindere dall'eventuale continuazione ritenuta tra i medesimi.

4. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con riferimento alla sola ipotesi contravvenzionale contestata al capo D), per intervenuta prescrizione.

In base all'art. 620, lett!), cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nelle sentenze di merito, è possibile procedere direttamente alla rideterminazione della pena complessiva, riducendola di quindici giorni di reclusione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente determinazione della pena finale in mesi otto e giorni quindici di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione di cu al capo D), perché il fatto è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni quindi di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e determina la pena esecutiva in mesi otto e giorni q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 1/4/2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di arnesi da scasso. 2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento per prescrizione in ordine al reato contravvenzionale di cui all'art.707 cod. pen., contestato al capo D). La Corte di appello, infatti, avrebbe escluso l'intervenuta prescrizione sul presupposto che si era formato il giudicato relativamente a tale capo della sentenza di primo grado, non essendo stato oggetto di impugnazione. Invero, deduce il ricorrente di aver proposto l'appello anche in relazione alla determinazione della pena, ivi compresi gli aumenti a titolo di continuazione, sicchè l'impugnazione doveva ritenersi estesa anche al capo D). 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge, ritenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l'imputato si era dato alla fuga non avendo compreso di essere inseguito da appartenenti alle forze dell'ordine. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, posto che l'appello concernente il trattamento sanzionatorio, avendo ad oggetto anche l'aumento a titolo di continuazione per il reato contestato sub D), ha impedito il formarsi del giudicato sull'ipotesi contravvenzionale e, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di intervenuta prescrizione. Alla data della sentenza di secondo grado (1 aprile 2021) il reato contravvenzionale commesso in data 12 aprile 2013 era ampiamente prescritto, pur computando la sospensione di 250 giorni indicati dalla Corte di appello. Ne consegue che, sul punto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio, limitatamente all'imputazione di cui capo D), e rideterminazione della pena. 2. Il secondo motivo di ricorso, invece, è manifestamente infondato, in quanto la difesa non si confronta con la puntuale motivazione con la quale si dà atto di come il ricorrente si sia dato alla fuga, ingenerando un pericoloso inseguimento, nel corso del quale speronava anche l'autovettura di servizio della Polizia.Del tutto infondata è la tesi secondo cui l'imputato non avrebbe avuto contezza che gli inseguitori erano appartenenti alle forze dell'ordine, posto che solo in una prima fase l'autovettura condotta da Komarov è stata seguita da un'auto privata di un carabiniere in borghese, allarmato per l'anomala condotta di guida tenuta dall'imputato. Subito dopo l'intervento dell'autovettura di servizio della Polizia, l'imputato si è dato alla fuga pur essendogli stato impartito l'ordine di fermarsi, dagli operanti a bordo di un mezzo sicuramente riconoscibile come appartenente alle forze dell'ordine. L'imputato, anziché arrestare la propria corsa, danneggiava la volante della Polizia, urtandola volontariamente. Il ricorso non si confronta affatto con tali puntuali indicazioni, formulando una ricostruzione alternativa avulsa dai dati probatoria acquisiti, sicché va dichiarato inammissibile. 3. L'inammissibilità del ricorso, quanto meno con riguardo ai capi b) e c), non consente di rilevare l'intervenuta prescrizione delle suddette ipotesi di reato, a nulla rilevando che il ricorso sia stato ritenuto fondato e quindi ammissibile in relazione a diverso capo di imputazione contestato sub d). Occorre premettere che, in presenza di un ricorso oggettivamente cumulativo, coinvolgente capi della sentenza diversi, si pone la questione di stabilire se l'ammissibilità del ricorso in relazione ad uno dei capi sia idoneo ad impedire la dichiarazione di inammissibilità relativamente alle altre parti della sentenza impugnata, con conseguente prevalenza dell'intervenuta prescrizione. 3.1. Secondo un orientamento anche recentemente ribadito, si ritiene che nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili. La Corte, in motivazione, ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione. (Sez.3, n.7937 del 01/06/2016, dep. 2017, Rv. 269030; conf. Sez.2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 - 04). Secondo tale impostazione, pertanto, l'autonomia dei capi della sentenza e dei corrispondenti motivi di ricorso verrebbe superata dalla continuazione riconosciuta tra i diversi reati contestati. Tale soluzione non appare corretta, nella misura in cui attribuisce alla disciplina della continuazione una rilevanza che va al di là del mero trattamento sanzionatorio, facendone conseguire effetti anche in ordine al regime della prescrizione ed in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione. Nelle suddette pronunce, peraltro, si dà una lettura parziale delle chiare affermazioni contenute nella sentenza "Aiello" delle Sezioni unite, intervenute proprio a disciplinare le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso cumulativo. 3.2. Le Sezioni unite, infatti, hanno affermato che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.U, n.6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). Dalla lettura della motivazione della sentenza delle Sezioni unite emerge come tale principio sia stato affermato proprio in relazione ad un'ipotesi di reati posti in continuazione, rispetto ai quali è stata ritenuta l'inammissibilità del ricorso solo per uno di essi, con conseguente esclusione della prescrizione e rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione. Le sentenze che espressione del contrario orientamento, pertanto, erroneamente limitano l'applicazione il principio affermato dalle Sezioni unite ai soli casi di reati autonomi giudicati nello stesso procedimento, senza considerare che la fattispecie sulla quale si è espressa la sentenza "Aiello" riguardava proprio un caso di reato continuato. Il principio in esame, del resto, risulta pienamente conforme a quello secondo cui la continuazione tra reati introduce una disciplina di favore esclusivamente sul piano sanzionatorio, senza che le singole fattispecie perdano la loro autonomia. Sul piano processuale, tale affermazione si traduce inevitabilmente nella possibilità di poter valutare l'ammissibilità dei motivi di ricorso con riguardo a ciascun reato, a prescindere dall'eventuale continuazione ritenuta tra i medesimi. 4. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con riferimento alla sola ipotesi contravvenzionale contestata al capo D), per intervenuta prescrizione. In base all'art. 620, lett!), cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nelle sentenze di merito, è possibile procedere direttamente alla rideterminazione della pena complessiva, riducendola di quindici giorni di reclusione. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente determinazione della pena finale in mesi otto e giorni quindici di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione di cu al capo D), perché il fatto è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni quindi di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e determina la pena esecutiva in mesi otto e giorni q
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