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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 14338/2022

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ente solidarietà ORDINANZA sul ricorso 20723-2016 proposto da: R.G.N. 20723/2016 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA - OSTIA, [OSCURATO:PERSONA] Cron.

ORLANDO n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

INFUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ricorrente - CC contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente- 2022 nonché contro 651 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 47/2016 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 04/03/2016 R.G.N. 646/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1 P a g .

R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20723/2016 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 14338/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 05/05/2022

1. la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 47/2016, in accoglimento dell’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Sicilia, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava il Comune di Gela, anziché il predetto Assessorato, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.437,06 mensili dal 13/1/2012 alla data della sentenza di primo grado; confermava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto l’assunzione della Guaia con decorrenza dal 13/1/2012;

2. la Guaia aveva agito nei confronti dei suddetti Enti al fine di ottenere, quale vittima sopravvissuta della mafia, l’assunzione ai sensi dell’art. 4 della legge regionale Sicilia n. 20 del 1999 e per ottenere il risarcimento del danno da ritardata assunzione;

3. la Corte territoriale dava atto del passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure relativamente all’assunzione della Guaia; quanto al risarcimento del danno, riteneva che il ritardo fosse imputabile al Comune di Gela e non all’Assessorato atteso che il Comune, nonostante il parere favorevole dell’Assessorato sulla sussistenza dello status di vittima della mafia, ottenuto con nota prot. n. 18526 del 28/4/2011 (parere con il quale erano state fornite anche indicazioni al Comune circa i documenti da acquisire per l’assunzione), non aveva provveduto a tale assunzione; riteneva che, in una ipotesi quale quella in esame, di assunzione da disporsi da parte di amministrazione diversa dalla Regione, l’ufficio regionale per la solidarietà dovesse esprimere solo il suddetto parere; rilevava che, nella specie, l’Ufficio regionale aveva rilasciato il prescritto parere favorevole, subordinato alla produzione di documentazione contestualmente elencata; riteneva, perciò, che, una volta acquisita la documentazione di rito, le ulteriori attività interlocutorie poste in essere dal Comune (e così la richiesta di ulteriore parere sulla documentazione acquisita) non fossero in alcun modo giustificative del ritardo la cui responsabilità ricadeva, dunque, solo sul Comune;

4. avverso tale sentenza il Comune di Gela ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

5. l’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Sicilia ha resistito con controricorso;

6. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 2cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 3 della L.R. 2 P a g .P a g .

Sicilia 13/9/1999, n. 20 in relazione all’art. 2 della l. n. 241/1990, la violazione e/o falsa R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20723/2016 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 14338/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 applicazione dell’art. 7, commi 2 e 3, della L.R.

Sicilia n. 20/1999 in relazione all’art. 12 delle preleggi; censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato le norme regionali indicate e per aver escluso che le stesse richiedessero al Comune ulteriori attività circa il possesso dei requisiti per l’assunzione, nonché per aver ritenuto che i commi 2 e 3 dell’art. 7 della L.R. n. 20/1999 non imponessero all’Ufficio solidarietà regionale il parere finale e conclusivo del procedimento;

2. il motivo è infondato;

2.1. l’art. 4 della L.R.

Sicilia n. 20/1999 dispone, al comma 1 (inserito dall’art. 19 della L.R. n. 19/2005 e, successivamente, integrato dall’art. 12 della L.R. n. 1/2006) che: «L’Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un’invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni»; si tratta di norma avente carattere eccezionale che attribuisce (in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni) ai familiari delle vittime della mafia il diritto all’assunzione dietro presentazione di apposita istanza; i destinatari ivi previsti sono, dunque, titolari di un diritto soggettivo immediatamente azionabile cui corrisponde il correlato obbligo dell’Amministrazione di procedere all’assunzione; ciò che connota specificamente la fattispecie in oggetto rispetto alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette è che l’unico presupposto legale per l’assunzione dei familiari delle vittime della mafia è lo stato di disoccupazione; non è, quindi, richiesta la disponibilità di posti in organico, dovendo tali assunzioni avvenire anche in soprannumero (art. 4, comma 3, secondo cui «Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1»), addossando, in tal caso, gli oneri dell’assunzione a carico della Regione; al fine suddetto è stato istituito l’Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine 3 organizzato e della criminalità mafiosa (art. 7, poi sostituito dall’art. 13 della L.R. n. 3 P a g .P a g . 115/2008); R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20723/2016 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 14338/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 la suddetta norma prevede che a detto Ufficio sono attribuite le procedure amministrative derivanti dall’applicazione della legge regionale; trattasi di un Ufficio istituito presso il Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

2.2. come previsto dall’art. 7, comma 2 «L’ufficio di cui al comma 1 acquisisce le attestazioni dell’autorità competente in ordine all’accertamento dell’autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l’ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento alla circostanza che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale»; è questa l’attribuzione precipua dell’Ufficio che, evidentemente, funge da tramite tra l’Ente che deve provvedere all’assunzione e le autorità che, in ragione della propria attività istituzionale, sono competenti a fornire le necessarie informazioni circa la sussistenza dei presupposti fondativi del diritto;

2.3. ed infatti l’attività delegata dal legislatore regionale è indispensabile per la valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per l’assunzione delle vittime innocenti della mafia al fine della ricorrenza dei due requisiti fondamentali: la matrice mafiosa dell’evento (o la riconducibilità dello stesso alla criminalità organizzata) e la certezza dell’estraneità sia della vittima sia dei familiari istanti ad ambienti criminali (si veda anche l’art. 4, comma 2, della medesima L.R.); da tale attività non può, dunque, prescindersi;

2.4. invero il comma 3 del suddetto art. 7 aggiunge che: «L’ufficio di cui al comma 1 esprime, altresì, pareri sul possesso da parte dei richiedenti dei requisiti per l’assunzione presso le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 4»; il suddetto parere si ricollega evidentemente all’attività di cui al comma 2 nel senso che, come reso esplicito da riferimento alle «assunzioni presso le altre pubbliche amministrazioni», è obbligatoriamente reso con riferimento alle risultanze dell’attività di verifica di cui al comma 2 (in caso di assunzioni da parte della Regione, e cioè da parte dello stesso Ente deputato a tale verifica, è ovvio che sarebbe stato del tutto superfluo un parere espresso sull’esito di detta attività, essendo la medesima Amministrazione regionale titolare dell’unico procedimento contenente sia la verifica dello speciale status di vittima della mafia sia, successivamente, quella dell’ulteriore istruttoria); il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, rese nello specifico dalla originaria ricorrente direttamente al Comune di Gela, contenenti informazioni anagrafiche nonché 4 affermazioni circa la mancanza di attività lavorativa autonoma o dipendente o ancora la 4 P a g .P a g .

R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20723/2016 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 14338/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 mancata fruizione di beneficio analogo, si sostanzia in una ordinaria attività di verifica da effettuarsi all’atto dell’assunzione dall’Ente che a quest’ultima provvede;

2.5. quindi, una volta che l’Ufficio si sia espresso sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, sorge evidentemente per l’Amministrazione interessata l’obbligo di assunzione; nessuna altra verifica, oltre a quella cristallizzata nel parere espresso sulle condizioni di cui al comma 2, è richiesta a detto Ufficio e così non quella sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da chi abbia avanzato la richiesta non essendo, d’altra parte, nella disponibilità di tale Ufficio gli atti per l’effettuazione di eventuali controlli;

2.6. non ha, evidentemente, il legislatore regionale inteso delegare all’Ufficio appositamente istituito tutta l’istruttoria relativa alle assunzioni delle vittime di mafia presso tutti i Comuni, le Aziende sanitarie della Regione Sicilia ovvero presso gli enti subregionali, ma solo quei compiti che presuppongono relazioni con autorità esterne, restando affidate ai suddetti Enti le competenze proprie e tipiche in materia di assunzioni;

3. con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 132 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., all’art. 118 cod. proc. civ. ed all’art. 111 Cost.; censura la sentenza impugnata per succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione;

4. il motivo è infondato; va rilevato, al riguardo, che la succinta esposizione è perfettamente conforme al modello legale (v. art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) e che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 15 novembre 2019, n. 29721), in ordine alla motivazione una sentenza può dirsi nulla solo qualora non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione ed alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione;

9. il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato; alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della 5 Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in 5 P a g .P a g .

R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20723/2016 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 14338/2022 euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a Data pubblicazione 05/05/2022 debito.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 6 P a g .

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R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente solidarietà ORDINANZA sul ricorso 20723-2016 proposto da: R.G.N. 20723/2016 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA - OSTIA, [OSCURATO:PERSONA] Cron. ORLANDO n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. INFUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ricorrente - CC contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente- 2022 nonché contro 651 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 47/2016 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 04/03/2016 R.G.N. 646/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1 P a g . R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20723/2016 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 14338/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 05/05/2022 1. la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 47/2016, in accoglimento dell’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Sicilia, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava il Comune di Gela, anziché il predetto Assessorato, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.437,06 mensili dal 13/1/2012 alla data della sentenza di primo grado; confermava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto l’assunzione della Guaia con decorrenza dal 13/1/2012; 2. la Guaia aveva agito nei confronti dei suddetti Enti al fine di ottenere, quale vittima sopravvissuta della mafia, l’assunzione ai sensi dell’art. 4 della legge regionale Sicilia n. 20 del 1999 e per ottenere il risarcimento del danno da ritardata assunzione; 3. la Corte territoriale dava atto del passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure relativamente all’assunzione della Guaia; quanto al risarcimento del danno, riteneva che il ritardo fosse imputabile al Comune di Gela e non all’Assessorato atteso che il Comune, nonostante il parere favorevole dell’Assessorato sulla sussistenza dello status di vittima della mafia, ottenuto con nota prot. n. 18526 del 28/4/2011 (parere con il quale erano state fornite anche indicazioni al Comune circa i documenti da acquisire per l’assunzione), non aveva provveduto a tale assunzione; riteneva che, in una ipotesi quale quella in esame, di assunzione da disporsi da parte di amministrazione diversa dalla Regione, l’ufficio regionale per la solidarietà dovesse esprimere solo il suddetto parere; rilevava che, nella specie, l’Ufficio regionale aveva rilasciato il prescritto parere favorevole, subordinato alla produzione di documentazione contestualmente elencata; riteneva, perciò, che, una volta acquisita la documentazione di rito, le ulteriori attività interlocutorie poste in essere dal Comune (e così la richiesta di ulteriore parere sulla documentazione acquisita) non fossero in alcun modo giustificative del ritardo la cui responsabilità ricadeva, dunque, solo sul Comune; 4. avverso tale sentenza il Comune di Gela ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; 5. l’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Sicilia ha resistito con controricorso; 6. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 2cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 3 della L.R. 2 P a g .P a g . Sicilia 13/9/1999, n. 20 in relazione all’art. 2 della l. n. 241/1990, la violazione e/o falsa R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20723/2016 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 14338/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 applicazione dell’art. 7, commi 2 e 3, della L.R. Sicilia n. 20/1999 in relazione all’art. 12 delle preleggi; censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato le norme regionali indicate e per aver escluso che le stesse richiedessero al Comune ulteriori attività circa il possesso dei requisiti per l’assunzione, nonché per aver ritenuto che i commi 2 e 3 dell’art. 7 della L.R. n. 20/1999 non imponessero all’Ufficio solidarietà regionale il parere finale e conclusivo del procedimento; 2. il motivo è infondato; 2.1. l’art. 4 della L.R. Sicilia n. 20/1999 dispone, al comma 1 (inserito dall’art. 19 della L.R. n. 19/2005 e, successivamente, integrato dall’art. 12 della L.R. n. 1/2006) che: «L’Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un’invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni»; si tratta di norma avente carattere eccezionale che attribuisce (in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni) ai familiari delle vittime della mafia il diritto all’assunzione dietro presentazione di apposita istanza; i destinatari ivi previsti sono, dunque, titolari di un diritto soggettivo immediatamente azionabile cui corrisponde il correlato obbligo dell’Amministrazione di procedere all’assunzione; ciò che connota specificamente la fattispecie in oggetto rispetto alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette è che l’unico presupposto legale per l’assunzione dei familiari delle vittime della mafia è lo stato di disoccupazione; non è, quindi, richiesta la disponibilità di posti in organico, dovendo tali assunzioni avvenire anche in soprannumero (art. 4, comma 3, secondo cui «Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1»), addossando, in tal caso, gli oneri dell’assunzione a carico della Regione; al fine suddetto è stato istituito l’Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine 3 organizzato e della criminalità mafiosa (art. 7, poi sostituito dall’art. 13 della L.R. n. 3 P a g .P a g . 115/2008); R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20723/2016 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 14338/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 la suddetta norma prevede che a detto Ufficio sono attribuite le procedure amministrative derivanti dall’applicazione della legge regionale; trattasi di un Ufficio istituito presso il Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali; 2.2. come previsto dall’art. 7, comma 2 «L’ufficio di cui al comma 1 acquisisce le attestazioni dell’autorità competente in ordine all’accertamento dell’autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l’ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento alla circostanza che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale»; è questa l’attribuzione precipua dell’Ufficio che, evidentemente, funge da tramite tra l’Ente che deve provvedere all’assunzione e le autorità che, in ragione della propria attività istituzionale, sono competenti a fornire le necessarie informazioni circa la sussistenza dei presupposti fondativi del diritto; 2.3. ed infatti l’attività delegata dal legislatore regionale è indispensabile per la valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per l’assunzione delle vittime innocenti della mafia al fine della ricorrenza dei due requisiti fondamentali: la matrice mafiosa dell’evento (o la riconducibilità dello stesso alla criminalità organizzata) e la certezza dell’estraneità sia della vittima sia dei familiari istanti ad ambienti criminali (si veda anche l’art. 4, comma 2, della medesima L.R.); da tale attività non può, dunque, prescindersi; 2.4. invero il comma 3 del suddetto art. 7 aggiunge che: «L’ufficio di cui al comma 1 esprime, altresì, pareri sul possesso da parte dei richiedenti dei requisiti per l’assunzione presso le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 4»; il suddetto parere si ricollega evidentemente all’attività di cui al comma 2 nel senso che, come reso esplicito da riferimento alle «assunzioni presso le altre pubbliche amministrazioni», è obbligatoriamente reso con riferimento alle risultanze dell’attività di verifica di cui al comma 2 (in caso di assunzioni da parte della Regione, e cioè da parte dello stesso Ente deputato a tale verifica, è ovvio che sarebbe stato del tutto superfluo un parere espresso sull’esito di detta attività, essendo la medesima Amministrazione regionale titolare dell’unico procedimento contenente sia la verifica dello speciale status di vittima della mafia sia, successivamente, quella dell’ulteriore istruttoria); il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, rese nello specifico dalla originaria ricorrente direttamente al Comune di Gela, contenenti informazioni anagrafiche nonché 4 affermazioni circa la mancanza di attività lavorativa autonoma o dipendente o ancora la 4 P a g .P a g . R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20723/2016 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 14338/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 mancata fruizione di beneficio analogo, si sostanzia in una ordinaria attività di verifica da effettuarsi all’atto dell’assunzione dall’Ente che a quest’ultima provvede; 2.5. quindi, una volta che l’Ufficio si sia espresso sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, sorge evidentemente per l’Amministrazione interessata l’obbligo di assunzione; nessuna altra verifica, oltre a quella cristallizzata nel parere espresso sulle condizioni di cui al comma 2, è richiesta a detto Ufficio e così non quella sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da chi abbia avanzato la richiesta non essendo, d’altra parte, nella disponibilità di tale Ufficio gli atti per l’effettuazione di eventuali controlli; 2.6. non ha, evidentemente, il legislatore regionale inteso delegare all’Ufficio appositamente istituito tutta l’istruttoria relativa alle assunzioni delle vittime di mafia presso tutti i Comuni, le Aziende sanitarie della Regione Sicilia ovvero presso gli enti subregionali, ma solo quei compiti che presuppongono relazioni con autorità esterne, restando affidate ai suddetti Enti le competenze proprie e tipiche in materia di assunzioni; 3. con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 132 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., all’art. 118 cod. proc. civ. ed all’art. 111 Cost.; censura la sentenza impugnata per succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione; 4. il motivo è infondato; va rilevato, al riguardo, che la succinta esposizione è perfettamente conforme al modello legale (v. art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) e che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 15 novembre 2019, n. 29721), in ordine alla motivazione una sentenza può dirsi nulla solo qualora non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione ed alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione; 9. il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato; alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; 10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della 5 Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in 5 P a g .P a g . R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20723/2016 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 14338/2022 euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a Data pubblicazione 05/05/2022 debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 6 P a g . P a g . R.G.N. 20723/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7
Sentenza Cassazione n. 14338/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris