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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16229/2026

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nel procedimento a carico di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/19582. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] il 18/06/19643. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/19685. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata diTaranto, il 18/06/2025visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse e, in subordine, che il ricorso sia rigettato;udito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e sostitutoprocessuale degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di LonocePasquale, nonché degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Elia, difensori diNatile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NatalinoVenuti e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi a) e b), dichiarava la nullità deldecreto di giudizio immediato limitatamente al capo a) - corruzione contestata aMartino [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente della Provincia di Taranto,in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Dirigente del settore pianificazione edambiente, per avere, a fronte di un compenso in denaro e altre utilità, emesso un05/04/2018) in relazione all’affidamento dei lavori di ampliamento della discaricadi Grottaglie-[OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- conconseguente revoca delle confische disposte in primo grado e delle statuizionicivili.Secondo la sentenza impugnata il decreto di giudizio immediato è nullo perchégli imputati non sono stati messi in condizione di esercitare compiutamente ildiritto di difesa sul delitto così come contestato e sui fatti da cui è emersa la provaritenuta evidente.

Assumono rilievo a tale fine:a) la difformità tra l’imputazione contenuta nel decreto di giudizio immediato,la contestazione cristallizzata nell’ordinanza applicativa della misura cautelarepersonale nei confronti degli indagati (ora imputati) e quella, ulteriore, contenutanell’invito a rendere interrogatorio ex art. 375 cod. proc. pen., notificato a RobertoNatalino [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto di essere sentito dagli inquirenti.

Le differenzeriguardano le modalità attraverso cui l’autovettura Mercedes, costituente partedell’utilità corrisposta nell’ambito dell’accordo corruttivo, è stata pagata, nonchél’identità del soggetto che ha provveduto al relativo pagamento; elementi che,secondo la Corte di appello, integrano profili costitutivi del reato di corruzione;b) la circostanza che l’evidenza probatoria circa le modalità di costituzionedella provvista economica destinata al pagamento delle tangenti periodiche —quali ulteriori utilità nell’ambito dell’accordo corruttivo — risulterebbe fondataanche su una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in epocasuccessiva all’applicazione della misura cautelare, su cui gli imputati non sono statisentiti.La declaratoria di nullità, oggetto di contestazione in appello da parte degliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata estesa anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA],ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen.2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.2.1.

Violazione degli artt. 375, comma 3, 292, comma 2, lett. b), 453, commi1 e 1-bis, 455, comma 1-bis, 456, comma 1, e 178, comma 1 lett. c, cod. proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione.Secondo il ricorrente, l'invito a rendere interrogatorio, anche se funzionaleall’instaurazione di un giudizio immediato, non deve contenere la contestazioneprecisa del fatto e delle fonti di prova, in quanto l’art. 375, comma 3, cod. proc.pen. richiede solamente la «sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalleindagini fino a quel momento compiute».Del resto, la pacifica equiparazione tra l'interrogatorio ex art. 375, comma 3,cod. proc. pen. e quello di cui all'art. 294 cod. proc. pen. rende evidente che lacontestazione può essere solo sommaria, in quanto, diversamente argomentando,non potrebbe darsi luogo a giudizio immediato cautelare se non nel caso di perfettacorrispondenza tra la contestazione contenuta nell'ordinanza cautelare e quellacontenuta nel decreto di giudizio immediato.Sotto altro profilo, si sottolinea che l'art 453, comma 1, cod. proc. pen. neldisciplinare i «casi» e i «modi» del giudizio immediato, prevede che il relativodecreto sia emesso dopo l'interrogatorio «sui fatti da cui discende l'evidenza dellaprova», e non su tutti i fatti, per cui la diversità tra contestazione provvisoriacontenuta nell’invito a rendere interrogatorio e imputazione contenuta nel decretodi giudizio immediato può essere causa di nullità soltanto nelle ipotesi di mancatacontestazione di fatti da cui emerge l’evidenza della prova o di esistenza di unfatto radicalmente diverso o nuovo, ipotesi entrambi insussistenti nel caso inesame.Infatti, quanto alla identità di colui che aveva pagato l'autovettura, l'ordinanzacustodiale conteneva plurimi elementi di prova relativi alla circostanza che il costosarebbe stato sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], mentre, quanto alle modalitàdi pagamento, la Corte sarebbe incorsa in un travisamento, rilevando che, alladata dell'interrogatorio, esse non erano chiare.Gravemente illogica sarebbe, infine, la motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui deduce la mancata contestazione del fatto di reato dalla, asserita,scarsa persuasività del quadro probatorio al momento dell’interrogatorio.2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c), 453comma 1 e 1-bis, 455, comma 1-bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione.Secondo il ricorrente, il giudice per le indagini preliminari, investito dellarichiesta di emissione di decreto di giudizio immediato custodiale, è vincolato adaccoglierla per il reato o per i reati per cui l'indagato si trova in stato di detenzionein base a un'ordinanza cautelare definitiva, essendogli preclusa la valutazionesull’evidenza della prova, che, a maggior ragione, non compete al giudice deldibattimento.In ogni caso, anche a voler seguire la diversa tesi, secondo cui l'evidenza dellaprova e l'interrogatorio sui fatti dai quali emerge costituiscono presupposto anchedell'immediato custodiale, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se le fontidi prova esposte nella ordinanza cautelare in merito alle modalità di creazionedella provvista per il pagamento delle tangenti fossero già “evidenti”.2.3.

Vizio di motivazione per omesso esame della memoria del pubblicoministero, che evidenziava elementi determinanti al fine di addivenire a un positivogiudizio di evidenza della prova all'atto dell'emissione dell'ordinanza cautelare.3 Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di PasqualeLonoce, hanno depositato memoria con cui hanno replicato ai motivi di ricorsoproposti dal Procuratore generale e hanno chiesto il rigetto del ricorso.5.

L’[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],ha depositato memoria con cui ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesseall’impugnazione del pubblico ministero, che, nelle more, ha notificato l’avviso exart. 415-bis cod. proc. pen. per i medesimi fatti per cui è intervenuta la pronunciadella Corte di appello, cui sarebbe stata prestata acquiescenza.In ogni caso, la difesa ha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare va rilevato che il ricorso è ammissibile.La sentenza impugnata, pur avendo natura meramente processuale, perchénon si pronuncia sul fatto contestato, è comunque impugnabile mediante ricorsoper cassazione dalle parti che vi hanno interesse, ai sensi degli artt. 568, comma4, cod. proc. pen. e 111, comma 7, Cost., che non distinguono tra sentenze dimerito e sentenze processuali (Sez.

U, n. 2477 del 06/12/1991, Paglini, Rv.189397 – 01).L’interesse, previsto dal citato art. 568, comma 4, cod. proc. pen. qualecondizione di ammissibilità dell’impugnazione, deve essere concreto e attuale.Concreto, in quanto correlato, in una prospettiva utilitaristica, alla rimozione diuna situazione di svantaggio processuale e finalizzato a conseguire una utilità, checonsiste in una decisione più vantaggiosa.

Attuale, in quanto deve sussistere nonsoltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione ma persistere fino almomento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettivaincidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudicedell'impugnazioneL’attualità dell’interesse viene meno, ad esempio, nelle ipotesi di mutatasituazione di fatto o di diritto intervenuta dopo la proposizione dell’impugnazione,«che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante, vuoi perché la stessaha già trovato concreta attuazione (si pensi, in materia di revoca di misurainterdittiva, alla sopravvenuta estinzione della medesima nel corso delprocedimento d'impugnazione), vuoi perché ha perso ogni rilevanza (si pensi, intema di scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere,alla intervenuta sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva superiore alpresofferto)» (così, Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693).2.

Nel caso in esame, la sentenza di appello ha dichiarato la nullità del decretodi giudizio immediato, in relazione al capo a), e di tutti gli atti successivi.

Essa,quindi, non solo ha travolto la sentenza di condanna di primo grado ma ha anchedeterminato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.Il Procuratore generale ricorrente ha, quindi, un interesse concreto alla suaimpugnazione, connesso alla più celere definizione del procedimento, in quanto,con il ricorso per cassazione, mira a evitare tale regressione -che comporterebbela necessità di celebrare nuovamente il giudizio di primo grado, oltre all’udienzapreliminare- e a ottenere la trasmissione degli atti alla Corte di appello per lacelebrazione del giudizio di secondo grado.3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la sopravvenuta carenzadi interesse, a seguito della notificazione agli imputati dell’avviso ex art. 415-biscod. proc. pen. per i fatti oggetto della sentenza impugnata.Con tale atto, infatti, la Procura avrebbe prestato acquiescenza alla sentenzaimpugnata, tanto da non poter «più vantare un interesse attuale a rimediare aduna situazione (quella dell’annullamento pronunciato dalla Corte di Appello) giàdalla stessa “sistemata” mediante l’avvenuta sanatoria della nullità che hapermesso la “ripartenza” del procedimento penale».L’opzione per la diversa scelta processuale, quindi, priverebbe di attualitàl’interesse ad impugnare.Tale prospettazione non è condivisibile.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che dichiara la nullitàdel decreto che dispone il giudizio impedisce il formarsi del giudicato, in quanto laquestione controversa rimane pendente.

Ciò non toglie, tuttavia, che la sentenzaproduca effetti, ancorché non definitivi, perché determina la regressione delprocedimento alla fase delle indagini preliminari.Ne consegue che il pubblico ministero, nelle more della definizionedell’impugnazione e per l’eventualità del suo rigetto, è tenuto a compiere le attivitàdi propria competenza e a dare ulteriore corso al procedimento.In questo contesto, l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art.415-bis cod. proc. pen., è iniziativa che, letta nell’ottica del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo, risulta non solo legittima ma altresìdoverosa, al fine di evitare che procedimento rimanga in una protratta situazionedi stasi, in attesa della decisione sul ricorso.Pertanto, alla notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non puòessere attribuito il significato prospettato dalla difesa, di “sanatoria” delle nullitàrilevate con la sentenza impugnata, perché si tratta di atto endoprocedimentale,che non produce effetti sostitutivi del decreto di citazione a giudizio dichiaratonullo né correttivi della nullità denunciata.Solo con una nuova richiesta di rinvio a giudizio, con instaurazione di unanuova fase processuale, infatti, si porrebbe il problema di valutare se la mutatasituazione di diritto «assorba» e «superi» la finalità perseguita dal ricorrente,ovvero se il rinnovato esercizio dell’azione penale possa essere consideratoincompatibile con il mantenimento della iniziativa impugnatoria.Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque escludersi che lasola notificazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. – atto di naturameramente propedeutica ad una eventuale determinazione in merito all’azionepenale – comporti il venir meno dell’interesse del pubblico ministero al ricorso percassazione, permanendo in capo allo stesso un interesse attuale e concreto allarimozione della decisione impugnata.4.

Sotto altro profilo, il difensore ha rilevato che l’emissione dell’avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. costituisce rinuncia implicita all’impugnazione.Anche tale rilievo non può essere condiviso.L’art. 589 cod. proc. pen. stabilisce i termini entro cui il pubblico ministeropuò rinunciare all’impugnazione e i modi di detta rinuncia, che è sempre espressa.Nel processo penale, quindi, a differenza che in quello civile (art. 329 cod.proc. civ.), non è previsto che l’acquiescenza sia una causa di estinzione del dirittodi impugnazione, vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formaledell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 16131 del20/12/2022, Rv. 284493 – 01; Sez. 3, n. 8005 del 19/06/1997, Sarno, Rv.209085-01).In conclusione deve essere affermata non solo la concretezza ma anchel’attualità dell’interesse a ricorrere del pubblico ministero.5.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sonofondati.6.

Va precisato che, nel caso in esame, tutti gli imputati erano, al momentodell’emissione del decreto di giudizio immediato, sottoposti a custodia cautelare eche erano decorsi i termini per la proposizione dell'istanza di riesame avversol’ordinanza genetica.

Il giudice per le indagini preliminari ha, quindi, emessodecreto di giudizio immediato c.d. ‘custodiale’, ex art. 453, comma 1-bis, cod.proc. pen., rilevando anche, però, che dagli atti di indagine emergeva l’evidenzadella prova (requisito, questo, previsto dal precedente comma per l’immediato c.d.‘ordinario’).7.

Il tema dell’oggetto della valutazione del giudice per le indagini preliminariinvestito della richiesta di emissione di un decreto di giudizio immediato custodialeè stato oggetto di un obiter dictum di una sentenza Sezioni Unite (sentenza n.42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 – 01), secondo cui l'adozionedella misura cautelare, sia pure seguita dalla definizione della procedura di riesame(o, comunque, dal decorso dei termini per richiederla), non esaurisce il doverosoapprezzamento dell'evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell'accusa ingiudizio e come inutilità della celebrazione dell'udienza preliminare.Sul punto è necessario, però, precisare che le Sezioni Unite, in tale occasione,erano state chiamate a pronunciarsi sulle diverse questioni della rilevabilità, daparte del giudice per le indagini preliminari, della scadenza del termine per lapresentazione della richiesta di giudizio immediato e della sindacabilità, da partedel giudice del dibattimento, della decisione con la quale il giudice per le indaginipreliminari dispone il giudizio immediato.L’apprezzamento dell’evidenza probatoria da parte del giudice per le indaginipreliminari chiamato a emettere un decreto di giudizio immediato custodiale nonera, quindi, il tema oggetto della pronuncia e, pertanto, la relativa statuizione nonintegra un principio di diritto vincolante per le decisioni da assumersi dalle Sezionisemplici, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., proprio in ragionedel fatto che essa compare come tema accessorio, che lambisce ma non inquadral'oggetto del contrasto giurisprudenziale rimesso alla soluzione dell'organo dicomposizione dei contrasti (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840– 02, secondo cui che il vincolo derivante dal principio di diritto affermato, ai sensidell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., dalle Sezioni Unite della Corteriguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto interpretativo rimesso e non siestende ai temi accessori o esterni, che non risultino strettamente connessi alprincipio di diritto enunciato per risolvere quel contrasto).La giurisprudenza successiva ha approfondito il tema, evidenziando che le dueforme di giudizio immediato, ordinario e custodiale, disciplinate rispettivamentedai commi 1 e 1-bis dell’art. 453 cod. proc. pen., hanno presupposti diversi:l'evidenza della prova l'una; la gravità indiziaria, da cui discende il titolo custodiale,l'altra.Il giudice per le indagini preliminari è vincolato ad accogliere la richiesta digiudizio immediato per il reato o per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato didetenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, senza porre in essere alcunavalutazione dell’evidenza probatoria, a meno che, nel periodo compreso tra larichiesta e la decisione del giudice, l'ordinanza non sia stata revocata o annullataper insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. (Sez. 2, n. 48591 del11/10/2019, Perrone, Rv. 277931 – 01; Sez. 6, n. 49288 del 28/10/2015, Cintoli,Rv. 265742 - 01).A tale conclusioni si è pervenuti sulla base dell’interpretazione letterale esistematica dell’art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen.Sotto il primo profilo, si è sottolineato che la norma, nel prevedere che «ilpubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cuiall'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzionedella misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indaginisi trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravementele indagini» non fa alcun riferimento all’evidenza probatoria, richiamata dal commaprecedente.Dal punto di vista sistematico, invece, si è rilevato che la modificadell'imputazione nel passaggio dall'ordinanza di custodia cautelare al decreto digiudizio immediato è insita nel sistema processuale, in quanto l'ordinanzacautelare deve contenere soltanto la descrizione sommaria del fatto conl'indicazione delle norme che si assumono violate (art. 292, comma 2, cod. proc.pen.), mentre il decreto di giudizio immediato deve contenere l’enunciazione, informa chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle chepossono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con indicazione deirelativi articoli di legge (art. 429, comma 1, lett. c) e 456, comma 1, cod. proc.pen.).

Sotto questo profilo, l'introduzione dell'immediato custodiale, disposta cond.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008 n. 125, non hacomportato modifiche al rapporto tra contestazione provvisoria contenutanell'ordinanza cautelare e requisiti del decreto di giudizio immediato, «nonessendovi alcuna norma che prevede che, per accedere al nuovo rito, sianecessaria una ordinanza cautelare caratterizzata da qualcosa in più della meradescrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che siassumono violate, richiesta dall'art. 292 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 43818 del15/10/2024, Rv. 287397 – 01).In questa prospettiva è stata ritenuta manifestamente infondata l'eccezionedi legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 3, 24, 111 Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra ilgiudice che emette l'ordinanza cautelare e quello che successivamente dispone ilgiudizio immediato custodiale ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., proprioin quanto tale decreto non richiede alcuna valutazione da parte del giudice che è,invece, vincolato ad accogliere la richiesta del pubblico ministero per i reati per iquali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva,ex art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen., sempre che l'ordinanza medesima nonsia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza (Sez. 2, n. 48591 del 01/10/2019, Perrone, Rv. 277931; cfr. ancheSez. 6, n. 49288 del 28/10/2015, Cintoli, Rv. 265742; cfr. anche, quanto ai potericomunque spettanti al giudice per le indagini preliminari, Sez. 5, n. 31974 del13/03/2019, Burani, Rv. 277248).In sostanza, quindi, l’immediato custodiale presuppone solo l’esistenza di untitolo cautelare definitivo per il reato, anche se diversamente qualificato in dirittoo descritto in fatto, e sempre che la diversità non attenga agli elementi costitutivi,tanto da determinare una modificazione sostanziale dell’accusa mossa in sedecautelare (Sez. 1, n. 43818 del 15/10/2024 cit.).8.

E’, altresì, opportuno ricordare che le Sezioni Unite, con la pronunciaSquicciarino sopra indicata, hanno stabilito il principio di diritto secondo cui lasussistenza dei requisiti per l’emissione del decreto di giudizio immediato è oggettodi apprezzamento riservato al giudice per le indagini preliminari e la sua decisionesul punto non può essere oggetto di ulteriore sindacato (sentenza n. 42979 del26/06/2014, cit.).Infatti, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari chiudeuna fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti didifesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che larichiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito apresentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentaleconcernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt.178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen.9.

Nel caso in esame è stato emesso un decreto di giudizio immediatocustodiale, per cui al giudice non era demandata alcuna valutazione in ordine allaevidenza della prova.

Tuttavia, tale valutazione è stata posta in essere, con esitopositivo.La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità di tale decreto assumendo chesia stato emesso in violazione del diritto di difesa, per due motivi: a) perché lacontestazione provvisoria contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare eradiversa, in ordine a elementi costituitivi del reato, rispetto a quella contenuta neldecreto di giudizio immediato; b) perché gli imputati non erano stati interrogati e,quindi, non avevano avuto la possibilità di difendersi, dopo il deposito di unaconsulenza che aveva conferito «maggiore evidenza probatoria» alle modalitàcorrotto.Il ricorso del Procuratore generale, con cui si contestano entrambi i profili, èfondato.9.1.

La difformità tra il capo di incolpazione provvisorio contenutonell’ordinanza cautelare, quello indicato nell’invito a presentarsi per rendereinterrogatorio notificato all’imputato [OSCURATO:PERSONA] - che ha chiesto di essere risentitodagli inquirenti - e il capo di imputazione definitivo, per quanto sopra detto, è unaevenienza del tutto fisiologica nell’immediato custodiale, che non determina alcunaviolazione del diritto di difesa, sempre che non sia intervenuta una modificazionesostanziale dell’accusa.Ciò non è accaduto nel caso in esame, in cui è stato contestato, conl’incolpazione cautelare, il reato di corruzione propria per avere accettato, oltre alpagamento di una tangente fissa mensile, la promessa di una autovetturaMercedes, che, secondo la motivazione dell’ordinanza cautelare, riportata nellasentenza impugnata, risultava essere stata effettivamente consegnata al corrotto.La difformità produttiva di nullità, secondo la Corte di appello, attiene allaaggiunta, nel capo di imputazione definitivo, della precisazione che l'auto era stata«pagata in tutto o in parte da [OSCURATO:PERSONA]», ossia dal corruttore.Tale conclusione è errata.L'art. 453, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. si riferisce, infatti, al "fatto"descritto nell'imputazione e identificato in tutti i suoi elementi costitutivi –condotta, nesso causale, evento – (Sez. 2, Sentenza n. 18197 del 26/02/2020 Rv.279410 – 01).Il reato di corruzione richiede l’accettazione della promessa, o la dazione, diuna utilità come corrispettivo del compimento di un atto contrario ai doveri delproprio ufficio.Nel caso in esame il fatto di reato (accordo corruttivo; promessa/dazione diuna utilità; compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, qualecorrispettivo dell’utilità ricevuta) è contestato in modo conforme nell’ordinanzacautelare e nel decreto di giudizio immediato, mentre le modalità attraverso cui lares – autovettura- è stata pagata non attengono agli elementi costitutivi del fatto,che è rimasto immutato.Peraltro, la Corte di appello è pervenuta all’opposta conclusione operando unsindacato sulla “evidenza della prova”, che – per quanto innanzi chiarito – le eraprecluso.Infatti, la sentenza impugnata ha rilevato che l'ordinanza cautelare, sottoquesto aspetto, non «appare particolarmente chiara», in quanto considerava l'autocome «certa dazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una sola conversazionetelefonica di cui riporta il contenuto» e si è confrontata, poi, con il contenuto delverbale di interrogatorio, rilevando che, sul punto, era stata fatta presente alVenuti una situazione del tutto ipotetica.Dunque, la Corte di appello ha sovrapposto la propria valutazione a quella delgiudice per le indagini preliminari in ordine all’evidenza della prova sullaprovenienza dell’auto da [OSCURATO:PERSONA], in netto contrasto con il principio di dirittoenunciato dalle Sezioni unite Squicciarino sopra riportato.9.2.

Allo stesso modo la Corte di appello ha proceduto nella valutazione dellaconsulenza dell’ing.

Garofoli.Sul fatto che la provvista per pagare le tangenti fosse stata creata mediantesovrafatturazioni di contratti tra due società che creavano “nero”, gli imputatierano stati interrogati, perché l’ordinanza cautelare conteneva sul punto unacontestazione identica a quella del decreto di giudizio immediato, diversi essendosolo gli importi di detti contratti.La sentenza impugnata ha rilevato che la consulenza aveva offerto al pubblicoministero la conferma, sulla base di dati obiettivi e non contestabili, di quello cheera già emerso dalle intercettazioni, di contenuto sostanzialmente confessorio,contestate nel procedimento cautelare, contribuendo «in maniera decisiva alraggiungimento di una prova evidente».Si tratta, ancora una volta, di un apprezzamento sull’evidenza della provache, nell’immediato custodiale, è precluso al giudice per le indagini preliminari cheemette il decreto di giudizio immediato e che, a maggior ragione, è precluso ancheal giudice del dibattimento, che non può sindacare il decreto di giudizio immediato,se non nei ristretti limiti sopra indicati, i cui presupposti non ricorrono nel caso dispecie.10.

In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va annullatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Lecce.Così deciso il 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nel procedimento a carico di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/19582. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] il 18/06/19643. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/19685. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata diTaranto, il 18/06/2025visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse e, in subordine, che il ricorso sia rigettato;udito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e sostitutoprocessuale degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di LonocePasquale, nonché degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Elia, difensori diNatile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NatalinoVenuti e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi a) e b), dichiarava la nullità deldecreto di giudizio immediato limitatamente al capo a) - corruzione contestata aMartino [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente della Provincia di Taranto,in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Dirigente del settore pianificazione edambiente, per avere, a fronte di un compenso in denaro e altre utilità, emesso un05/04/2018) in relazione all’affidamento dei lavori di ampliamento della discaricadi Grottaglie-[OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- conconseguente revoca delle confische disposte in primo grado e delle statuizionicivili.Secondo la sentenza impugnata il decreto di giudizio immediato è nullo perchégli imputati non sono stati messi in condizione di esercitare compiutamente ildiritto di difesa sul delitto così come contestato e sui fatti da cui è emersa la provaritenuta evidente. Assumono rilievo a tale fine:a) la difformità tra l’imputazione contenuta nel decreto di giudizio immediato,la contestazione cristallizzata nell’ordinanza applicativa della misura cautelarepersonale nei confronti degli indagati (ora imputati) e quella, ulteriore, contenutanell’invito a rendere interrogatorio ex art. 375 cod. proc. pen., notificato a RobertoNatalino [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto di essere sentito dagli inquirenti. Le differenzeriguardano le modalità attraverso cui l’autovettura Mercedes, costituente partedell’utilità corrisposta nell’ambito dell’accordo corruttivo, è stata pagata, nonchél’identità del soggetto che ha provveduto al relativo pagamento; elementi che,secondo la Corte di appello, integrano profili costitutivi del reato di corruzione;b) la circostanza che l’evidenza probatoria circa le modalità di costituzionedella provvista economica destinata al pagamento delle tangenti periodiche —quali ulteriori utilità nell’ambito dell’accordo corruttivo — risulterebbe fondataanche su una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in epocasuccessiva all’applicazione della misura cautelare, su cui gli imputati non sono statisentiti.La declaratoria di nullità, oggetto di contestazione in appello da parte degliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata estesa anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA],ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.2.1. Violazione degli artt. 375, comma 3, 292, comma 2, lett. b), 453, commi1 e 1-bis, 455, comma 1-bis, 456, comma 1, e 178, comma 1 lett. c, cod. proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione.Secondo il ricorrente, l'invito a rendere interrogatorio, anche se funzionaleall’instaurazione di un giudizio immediato, non deve contenere la contestazioneprecisa del fatto e delle fonti di prova, in quanto l’art. 375, comma 3, cod. proc.pen. richiede solamente la «sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalleindagini fino a quel momento compiute».Del resto, la pacifica equiparazione tra l'interrogatorio ex art. 375, comma 3,cod. proc. pen. e quello di cui all'art. 294 cod. proc. pen. rende evidente che lacontestazione può essere solo sommaria, in quanto, diversamente argomentando,non potrebbe darsi luogo a giudizio immediato cautelare se non nel caso di perfettacorrispondenza tra la contestazione contenuta nell'ordinanza cautelare e quellacontenuta nel decreto di giudizio immediato.Sotto altro profilo, si sottolinea che l'art 453, comma 1, cod. proc. pen. neldisciplinare i «casi» e i «modi» del giudizio immediato, prevede che il relativodecreto sia emesso dopo l'interrogatorio «sui fatti da cui discende l'evidenza dellaprova», e non su tutti i fatti, per cui la diversità tra contestazione provvisoriacontenuta nell’invito a rendere interrogatorio e imputazione contenuta nel decretodi giudizio immediato può essere causa di nullità soltanto nelle ipotesi di mancatacontestazione di fatti da cui emerge l’evidenza della prova o di esistenza di unfatto radicalmente diverso o nuovo, ipotesi entrambi insussistenti nel caso inesame.Infatti, quanto alla identità di colui che aveva pagato l'autovettura, l'ordinanzacustodiale conteneva plurimi elementi di prova relativi alla circostanza che il costosarebbe stato sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], mentre, quanto alle modalitàdi pagamento, la Corte sarebbe incorsa in un travisamento, rilevando che, alladata dell'interrogatorio, esse non erano chiare.Gravemente illogica sarebbe, infine, la motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui deduce la mancata contestazione del fatto di reato dalla, asserita,scarsa persuasività del quadro probatorio al momento dell’interrogatorio.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c), 453comma 1 e 1-bis, 455, comma 1-bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione.Secondo il ricorrente, il giudice per le indagini preliminari, investito dellarichiesta di emissione di decreto di giudizio immediato custodiale, è vincolato adaccoglierla per il reato o per i reati per cui l'indagato si trova in stato di detenzionein base a un'ordinanza cautelare definitiva, essendogli preclusa la valutazionesull’evidenza della prova, che, a maggior ragione, non compete al giudice deldibattimento.In ogni caso, anche a voler seguire la diversa tesi, secondo cui l'evidenza dellaprova e l'interrogatorio sui fatti dai quali emerge costituiscono presupposto anchedell'immediato custodiale, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se le fontidi prova esposte nella ordinanza cautelare in merito alle modalità di creazionedella provvista per il pagamento delle tangenti fossero già “evidenti”.2.3. Vizio di motivazione per omesso esame della memoria del pubblicoministero, che evidenziava elementi determinanti al fine di addivenire a un positivogiudizio di evidenza della prova all'atto dell'emissione dell'ordinanza cautelare.3 Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di PasqualeLonoce, hanno depositato memoria con cui hanno replicato ai motivi di ricorsoproposti dal Procuratore generale e hanno chiesto il rigetto del ricorso.5. L’[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],ha depositato memoria con cui ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesseall’impugnazione del pubblico ministero, che, nelle more, ha notificato l’avviso exart. 415-bis cod. proc. pen. per i medesimi fatti per cui è intervenuta la pronunciadella Corte di appello, cui sarebbe stata prestata acquiescenza.In ogni caso, la difesa ha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare va rilevato che il ricorso è ammissibile.La sentenza impugnata, pur avendo natura meramente processuale, perchénon si pronuncia sul fatto contestato, è comunque impugnabile mediante ricorsoper cassazione dalle parti che vi hanno interesse, ai sensi degli artt. 568, comma4, cod. proc. pen. e 111, comma 7, Cost., che non distinguono tra sentenze dimerito e sentenze processuali (Sez. U, n. 2477 del 06/12/1991, Paglini, Rv.189397 – 01).L’interesse, previsto dal citato art. 568, comma 4, cod. proc. pen. qualecondizione di ammissibilità dell’impugnazione, deve essere concreto e attuale.Concreto, in quanto correlato, in una prospettiva utilitaristica, alla rimozione diuna situazione di svantaggio processuale e finalizzato a conseguire una utilità, checonsiste in una decisione più vantaggiosa. Attuale, in quanto deve sussistere nonsoltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione ma persistere fino almomento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettivaincidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudicedell'impugnazioneL’attualità dell’interesse viene meno, ad esempio, nelle ipotesi di mutatasituazione di fatto o di diritto intervenuta dopo la proposizione dell’impugnazione,«che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante, vuoi perché la stessaha già trovato concreta attuazione (si pensi, in materia di revoca di misurainterdittiva, alla sopravvenuta estinzione della medesima nel corso delprocedimento d'impugnazione), vuoi perché ha perso ogni rilevanza (si pensi, intema di scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere,alla intervenuta sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva superiore alpresofferto)» (così, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693).2. Nel caso in esame, la sentenza di appello ha dichiarato la nullità del decretodi giudizio immediato, in relazione al capo a), e di tutti gli atti successivi. Essa,quindi, non solo ha travolto la sentenza di condanna di primo grado ma ha anchedeterminato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.Il Procuratore generale ricorrente ha, quindi, un interesse concreto alla suaimpugnazione, connesso alla più celere definizione del procedimento, in quanto,con il ricorso per cassazione, mira a evitare tale regressione -che comporterebbela necessità di celebrare nuovamente il giudizio di primo grado, oltre all’udienzapreliminare- e a ottenere la trasmissione degli atti alla Corte di appello per lacelebrazione del giudizio di secondo grado.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la sopravvenuta carenzadi interesse, a seguito della notificazione agli imputati dell’avviso ex art. 415-biscod. proc. pen. per i fatti oggetto della sentenza impugnata.Con tale atto, infatti, la Procura avrebbe prestato acquiescenza alla sentenzaimpugnata, tanto da non poter «più vantare un interesse attuale a rimediare aduna situazione (quella dell’annullamento pronunciato dalla Corte di Appello) giàdalla stessa “sistemata” mediante l’avvenuta sanatoria della nullità che hapermesso la “ripartenza” del procedimento penale».L’opzione per la diversa scelta processuale, quindi, priverebbe di attualitàl’interesse ad impugnare.Tale prospettazione non è condivisibile.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che dichiara la nullitàdel decreto che dispone il giudizio impedisce il formarsi del giudicato, in quanto laquestione controversa rimane pendente. Ciò non toglie, tuttavia, che la sentenzaproduca effetti, ancorché non definitivi, perché determina la regressione delprocedimento alla fase delle indagini preliminari.Ne consegue che il pubblico ministero, nelle more della definizionedell’impugnazione e per l’eventualità del suo rigetto, è tenuto a compiere le attivitàdi propria competenza e a dare ulteriore corso al procedimento.In questo contesto, l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art.415-bis cod. proc. pen., è iniziativa che, letta nell’ottica del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo, risulta non solo legittima ma altresìdoverosa, al fine di evitare che procedimento rimanga in una protratta situazionedi stasi, in attesa della decisione sul ricorso.Pertanto, alla notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non puòessere attribuito il significato prospettato dalla difesa, di “sanatoria” delle nullitàrilevate con la sentenza impugnata, perché si tratta di atto endoprocedimentale,che non produce effetti sostitutivi del decreto di citazione a giudizio dichiaratonullo né correttivi della nullità denunciata.Solo con una nuova richiesta di rinvio a giudizio, con instaurazione di unanuova fase processuale, infatti, si porrebbe il problema di valutare se la mutatasituazione di diritto «assorba» e «superi» la finalità perseguita dal ricorrente,ovvero se il rinnovato esercizio dell’azione penale possa essere consideratoincompatibile con il mantenimento della iniziativa impugnatoria.Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque escludersi che lasola notificazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. – atto di naturameramente propedeutica ad una eventuale determinazione in merito all’azionepenale – comporti il venir meno dell’interesse del pubblico ministero al ricorso percassazione, permanendo in capo allo stesso un interesse attuale e concreto allarimozione della decisione impugnata.4. Sotto altro profilo, il difensore ha rilevato che l’emissione dell’avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. costituisce rinuncia implicita all’impugnazione.Anche tale rilievo non può essere condiviso.L’art. 589 cod. proc. pen. stabilisce i termini entro cui il pubblico ministeropuò rinunciare all’impugnazione e i modi di detta rinuncia, che è sempre espressa.Nel processo penale, quindi, a differenza che in quello civile (art. 329 cod.proc. civ.), non è previsto che l’acquiescenza sia una causa di estinzione del dirittodi impugnazione, vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formaledell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 16131 del20/12/2022, Rv. 284493 – 01; Sez. 3, n. 8005 del 19/06/1997, Sarno, Rv.209085-01).In conclusione deve essere affermata non solo la concretezza ma anchel’attualità dell’interesse a ricorrere del pubblico ministero.5. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sonofondati.6. Va precisato che, nel caso in esame, tutti gli imputati erano, al momentodell’emissione del decreto di giudizio immediato, sottoposti a custodia cautelare eche erano decorsi i termini per la proposizione dell'istanza di riesame avversol’ordinanza genetica. Il giudice per le indagini preliminari ha, quindi, emessodecreto di giudizio immediato c.d. ‘custodiale’, ex art. 453, comma 1-bis, cod.proc. pen., rilevando anche, però, che dagli atti di indagine emergeva l’evidenzadella prova (requisito, questo, previsto dal precedente comma per l’immediato c.d.‘ordinario’).7. Il tema dell’oggetto della valutazione del giudice per le indagini preliminariinvestito della richiesta di emissione di un decreto di giudizio immediato custodialeè stato oggetto di un obiter dictum di una sentenza Sezioni Unite (sentenza n.42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 – 01), secondo cui l'adozionedella misura cautelare, sia pure seguita dalla definizione della procedura di riesame(o, comunque, dal decorso dei termini per richiederla), non esaurisce il doverosoapprezzamento dell'evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell'accusa ingiudizio e come inutilità della celebrazione dell'udienza preliminare.Sul punto è necessario, però, precisare che le Sezioni Unite, in tale occasione,erano state chiamate a pronunciarsi sulle diverse questioni della rilevabilità, daparte del giudice per le indagini preliminari, della scadenza del termine per lapresentazione della richiesta di giudizio immediato e della sindacabilità, da partedel giudice del dibattimento, della decisione con la quale il giudice per le indaginipreliminari dispone il giudizio immediato.L’apprezzamento dell’evidenza probatoria da parte del giudice per le indaginipreliminari chiamato a emettere un decreto di giudizio immediato custodiale nonera, quindi, il tema oggetto della pronuncia e, pertanto, la relativa statuizione nonintegra un principio di diritto vincolante per le decisioni da assumersi dalle Sezionisemplici, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., proprio in ragionedel fatto che essa compare come tema accessorio, che lambisce ma non inquadral'oggetto del contrasto giurisprudenziale rimesso alla soluzione dell'organo dicomposizione dei contrasti (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840– 02, secondo cui che il vincolo derivante dal principio di diritto affermato, ai sensidell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., dalle Sezioni Unite della Corteriguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto interpretativo rimesso e non siestende ai temi accessori o esterni, che non risultino strettamente connessi alprincipio di diritto enunciato per risolvere quel contrasto).La giurisprudenza successiva ha approfondito il tema, evidenziando che le dueforme di giudizio immediato, ordinario e custodiale, disciplinate rispettivamentedai commi 1 e 1-bis dell’art. 453 cod. proc. pen., hanno presupposti diversi:l'evidenza della prova l'una; la gravità indiziaria, da cui discende il titolo custodiale,l'altra.Il giudice per le indagini preliminari è vincolato ad accogliere la richiesta digiudizio immediato per il reato o per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato didetenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, senza porre in essere alcunavalutazione dell’evidenza probatoria, a meno che, nel periodo compreso tra larichiesta e la decisione del giudice, l'ordinanza non sia stata revocata o annullataper insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. (Sez. 2, n. 48591 del11/10/2019, Perrone, Rv. 277931 – 01; Sez. 6, n. 49288 del 28/10/2015, Cintoli,Rv. 265742 - 01).A tale conclusioni si è pervenuti sulla base dell’interpretazione letterale esistematica dell’art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen.Sotto il primo profilo, si è sottolineato che la norma, nel prevedere che «ilpubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cuiall'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzionedella misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indaginisi trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravementele indagini» non fa alcun riferimento all’evidenza probatoria, richiamata dal commaprecedente.Dal punto di vista sistematico, invece, si è rilevato che la modificadell'imputazione nel passaggio dall'ordinanza di custodia cautelare al decreto digiudizio immediato è insita nel sistema processuale, in quanto l'ordinanzacautelare deve contenere soltanto la descrizione sommaria del fatto conl'indicazione delle norme che si assumono violate (art. 292, comma 2, cod. proc.pen.), mentre il decreto di giudizio immediato deve contenere l’enunciazione, informa chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle chepossono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con indicazione deirelativi articoli di legge (art. 429, comma 1, lett. c) e 456, comma 1, cod. proc.pen.). Sotto questo profilo, l'introduzione dell'immediato custodiale, disposta cond.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008 n. 125, non hacomportato modifiche al rapporto tra contestazione provvisoria contenutanell'ordinanza cautelare e requisiti del decreto di giudizio immediato, «nonessendovi alcuna norma che prevede che, per accedere al nuovo rito, sianecessaria una ordinanza cautelare caratterizzata da qualcosa in più della meradescrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che siassumono violate, richiesta dall'art. 292 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 43818 del15/10/2024, Rv. 287397 – 01).In questa prospettiva è stata ritenuta manifestamente infondata l'eccezionedi legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 3, 24, 111 Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra ilgiudice che emette l'ordinanza cautelare e quello che successivamente dispone ilgiudizio immediato custodiale ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., proprioin quanto tale decreto non richiede alcuna valutazione da parte del giudice che è,invece, vincolato ad accogliere la richiesta del pubblico ministero per i reati per iquali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva,ex art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen., sempre che l'ordinanza medesima nonsia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza (Sez. 2, n. 48591 del 01/10/2019, Perrone, Rv. 277931; cfr. ancheSez. 6, n. 49288 del 28/10/2015, Cintoli, Rv. 265742; cfr. anche, quanto ai potericomunque spettanti al giudice per le indagini preliminari, Sez. 5, n. 31974 del13/03/2019, Burani, Rv. 277248).In sostanza, quindi, l’immediato custodiale presuppone solo l’esistenza di untitolo cautelare definitivo per il reato, anche se diversamente qualificato in dirittoo descritto in fatto, e sempre che la diversità non attenga agli elementi costitutivi,tanto da determinare una modificazione sostanziale dell’accusa mossa in sedecautelare (Sez. 1, n. 43818 del 15/10/2024 cit.).8. E’, altresì, opportuno ricordare che le Sezioni Unite, con la pronunciaSquicciarino sopra indicata, hanno stabilito il principio di diritto secondo cui lasussistenza dei requisiti per l’emissione del decreto di giudizio immediato è oggettodi apprezzamento riservato al giudice per le indagini preliminari e la sua decisionesul punto non può essere oggetto di ulteriore sindacato (sentenza n. 42979 del26/06/2014, cit.).Infatti, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari chiudeuna fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti didifesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che larichiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito apresentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentaleconcernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt.178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen.9. Nel caso in esame è stato emesso un decreto di giudizio immediatocustodiale, per cui al giudice non era demandata alcuna valutazione in ordine allaevidenza della prova. Tuttavia, tale valutazione è stata posta in essere, con esitopositivo.La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità di tale decreto assumendo chesia stato emesso in violazione del diritto di difesa, per due motivi: a) perché lacontestazione provvisoria contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare eradiversa, in ordine a elementi costituitivi del reato, rispetto a quella contenuta neldecreto di giudizio immediato; b) perché gli imputati non erano stati interrogati e,quindi, non avevano avuto la possibilità di difendersi, dopo il deposito di unaconsulenza che aveva conferito «maggiore evidenza probatoria» alle modalitàcorrotto.Il ricorso del Procuratore generale, con cui si contestano entrambi i profili, èfondato.9.1. La difformità tra il capo di incolpazione provvisorio contenutonell’ordinanza cautelare, quello indicato nell’invito a presentarsi per rendereinterrogatorio notificato all’imputato [OSCURATO:PERSONA] - che ha chiesto di essere risentitodagli inquirenti - e il capo di imputazione definitivo, per quanto sopra detto, è unaevenienza del tutto fisiologica nell’immediato custodiale, che non determina alcunaviolazione del diritto di difesa, sempre che non sia intervenuta una modificazionesostanziale dell’accusa.Ciò non è accaduto nel caso in esame, in cui è stato contestato, conl’incolpazione cautelare, il reato di corruzione propria per avere accettato, oltre alpagamento di una tangente fissa mensile, la promessa di una autovetturaMercedes, che, secondo la motivazione dell’ordinanza cautelare, riportata nellasentenza impugnata, risultava essere stata effettivamente consegnata al corrotto.La difformità produttiva di nullità, secondo la Corte di appello, attiene allaaggiunta, nel capo di imputazione definitivo, della precisazione che l'auto era stata«pagata in tutto o in parte da [OSCURATO:PERSONA]», ossia dal corruttore.Tale conclusione è errata.L'art. 453, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. si riferisce, infatti, al "fatto"descritto nell'imputazione e identificato in tutti i suoi elementi costitutivi –condotta, nesso causale, evento – (Sez. 2, Sentenza n. 18197 del 26/02/2020 Rv.279410 – 01).Il reato di corruzione richiede l’accettazione della promessa, o la dazione, diuna utilità come corrispettivo del compimento di un atto contrario ai doveri delproprio ufficio.Nel caso in esame il fatto di reato (accordo corruttivo; promessa/dazione diuna utilità; compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, qualecorrispettivo dell’utilità ricevuta) è contestato in modo conforme nell’ordinanzacautelare e nel decreto di giudizio immediato, mentre le modalità attraverso cui lares – autovettura- è stata pagata non attengono agli elementi costitutivi del fatto,che è rimasto immutato.Peraltro, la Corte di appello è pervenuta all’opposta conclusione operando unsindacato sulla “evidenza della prova”, che – per quanto innanzi chiarito – le eraprecluso.Infatti, la sentenza impugnata ha rilevato che l'ordinanza cautelare, sottoquesto aspetto, non «appare particolarmente chiara», in quanto considerava l'autocome «certa dazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una sola conversazionetelefonica di cui riporta il contenuto» e si è confrontata, poi, con il contenuto delverbale di interrogatorio, rilevando che, sul punto, era stata fatta presente alVenuti una situazione del tutto ipotetica.Dunque, la Corte di appello ha sovrapposto la propria valutazione a quella delgiudice per le indagini preliminari in ordine all’evidenza della prova sullaprovenienza dell’auto da [OSCURATO:PERSONA], in netto contrasto con il principio di dirittoenunciato dalle Sezioni unite Squicciarino sopra riportato.9.2. Allo stesso modo la Corte di appello ha proceduto nella valutazione dellaconsulenza dell’ing. Garofoli.Sul fatto che la provvista per pagare le tangenti fosse stata creata mediantesovrafatturazioni di contratti tra due società che creavano “nero”, gli imputatierano stati interrogati, perché l’ordinanza cautelare conteneva sul punto unacontestazione identica a quella del decreto di giudizio immediato, diversi essendosolo gli importi di detti contratti.La sentenza impugnata ha rilevato che la consulenza aveva offerto al pubblicoministero la conferma, sulla base di dati obiettivi e non contestabili, di quello cheera già emerso dalle intercettazioni, di contenuto sostanzialmente confessorio,contestate nel procedimento cautelare, contribuendo «in maniera decisiva alraggiungimento di una prova evidente».Si tratta, ancora una volta, di un apprezzamento sull’evidenza della provache, nell’immediato custodiale, è precluso al giudice per le indagini preliminari cheemette il decreto di giudizio immediato e che, a maggior ragione, è precluso ancheal giudice del dibattimento, che non può sindacare il decreto di giudizio immediato,se non nei ristretti limiti sopra indicati, i cui presupposti non ricorrono nel caso dispecie.10. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va annullatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Lecce.Così deciso il 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16229/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris