CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39061/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.; vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata in ordine ai fatti alla stessa ascritti, riguardanti la illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto; che i motivi di ricorso sollecitano una non consentita rivalutazione del fatto, a fronte di un corretto ed esaustivo apparato argomentativo della sentenza impugnata, nel quale i giudici, in maniera logica e coerente, hanno provveduto ad una attenta disamina del caso, offrendo adeguata motivazione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente