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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06604/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte di assise di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso; uditi per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono richiamati ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con sentenza del 6 ottobre 2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di omicidio volontario, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Barletta il 15 gennaio 2019 e del connesso delitto di ricezione, detenzione e porto in luogo pubblico della pistola con matricola abrasa, quindi clandestina e di provenienza delittuosa, utilizzata per eseguire l'omicidio, e, previa esclusione della premeditazione, ritenute l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. limitatamente al profilo dell'impiego del metodo mafioso e la recidiva contestate, riconosciuta la continuazione tra i reati e applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di anni venti di reclusione, applicando le pene accessorie di legge e disponendo la confisca e la distruzione dell'arma in sequestro.

2. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte di assise di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha disapplicato la recidiva, rideterminando la pena in anni diciotto di reclusione.

2.1. La Corte, limitando il suo esame alle questioni devolute, ha innanzitutto giudicato non condivisibili le doglianze riguardanti la ritenuta aggravante del metodo mafioso.

Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Chioccini n. 8545/2020) sulla natura della indicata aggravante che «si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione», mutuate dall'organizzazione mafiosa, a prescindere da qualsiasi legame con la stessa dell'autore dell'illecito, ha sintetizzato gli elementi evidenziati dal giudice di primo grado (avere agito a volto scoperto, platealità dell'azione, caratura criminale della vittima, contesto del fatto), e dallo stesso reputati, senza puntare sulle semplici caratteristiche soggettive dello stesso autore, di univoca valenza mafiosa.

Nel condividere la correttezza della decisione, ha evidenziato le circostanze fattuali giustificative del previsto aggravamento di pena, escludendo che potessero incidere sulla valutazione da svolgersi i fattori successivi rispetto alla condotta criminosa, per la rilevanza da riservarsi alla sua idoneità in concreto ex ante, e ha prospettato, in esito all'analisi globale degli elementi valorizzati, il conclusivo giudizio di infondatezza della richiesta di esclusione dell'aggravante.

2.2. La Corte, accolta la richiesta di disapplicazione della contestata recidiva, ha, poi, ritenuto concedibili in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, incidenti con effetto limitato sulla determinazione finale della pena.

3. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'imputato, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.

Con il primo motivo si denunciano, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per mancata configurazione del metodo mafioso e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2 I Secondo il ricorrente, il percorso logico seguito dalla Corte di assise di appello presenta criticità e incoerenze, poiché la configurazione dell'aggravante contestata comporta una verifica in termini di oggettività concreta della condotta, mentre la sentenza ha svolto una incoerente e scoordinata analisi critica degli elementi indizianti, quali l'avere agito a volto scoperto, non sintomatico di ricercata impunità ovvero di provocazione di assoggettamento psicologico, avuto riguardo alla collaborazione dei presenti alla identificazione del veicolo utilizzato e dell'autore del fatto e alla immediata costituzione di questi alle forze dell'ordine; la platealità dell'evento, unita alla identità della vittima e al contesto delittuoso, non sufficiente in mancanza del nesso eziologico immediato tra la condotta criminosa e il fine cui essa tende; la posizione dell'imputato e il suo collegamento con ambienti criminali, essendo rimaste indimostrate l'esistenza del clan Cannito e la partecipazione allo stesso dell'imputato.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione della massima estensione della riduzione della pena per l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La denunciata illogicità attiene all'affermata mancata rappresentazione del movente, da lui invece ampiamente rappresentato in sede di interrogatorio e ricondotto alla discussione intercorsa con il figlio della vittima, senza che rilevi la causa della discussione; al fatto che egli è stato attinto da ordinanza cautelare, annullata in sede di riesame; all'escluso incontro casuale della vittima, essendo stata esclusa la premeditazione e avendo dichiarato il conducente dell'auto, su cui viaggiava la vittima, di non avere notato alcuna auto che lo seguiva.

4. Nell'interesse dell'imputato sono stati depositati motivi nuovi, che hanno ripreso le ragioni della contestata sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso ulteriormente esplicate, nelle incorse illogicità motivazionali, per la carenza di un coerente confronto con le risultanze processuali presenti in atti e di una corretta applicazione della normativa di riferimento, che richiede un'analisi in concreto e nel dettaglio delle specifiche modalità di realizzazione del reato con particolare riguardo agli aspetti della intimidazione e della coazione psicologica della persona offesa, mentre l'azione posta in essere «ha rappresentato un impulso non programmatico a qualsivoglia preordinazione di fondo», sì da non potersi evocare alcun "prestigio criminale" anche e soprattutto verso la collettività presente.

5. I difensori dell'imputato ricorrente hanno avanzato richiesta di discussione orale con istanze trasmesse in termini a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe.

In data odierna, procedendosi a discussione orale, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso, che sviluppa censure infondate ovvero non consentite o generiche, non meriti accoglimento.

2. Il primo motivo (sostenuto anche con i citati motivi aggiunti), relativo all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. (già art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991), è destituito di fondamento.

2.1. Si rileva che la Corte di appello, che ha condiviso per la sua correttezza l'analisi degli elementi reputati dal giudice di primo grado di sicura valenza mafiosa a sostegno della contestata e ritenuta aggravante, ha rimarcato, a ragione della decisione di conferma sul punto della sentenza impugnata nei confronti del Cacciatore e con coerente consequenzialità logica, che: - le modalità dell'azione ascritta, sì come ricostruite in atti, sono state tali da rimandare mentalmente a una situazione di palese contrapposizione armata di impronta mafiosa, già storicamente presente nel territorio considerato, e da manifestare, in modo oggettivo e al di là dell'intento reale dell'agente, propositi di «pervasiva prevaricazione sulla collettività locale», facilitando l'esecuzione del reato di omicidio, evitando il rischio di interventi di terzi in soccorso della vittima nel corso dell'aggressione, sconvolgendo inevitabilmente ed emotivamente il tessuto sociale per il ruolo primario della vittima nel panorama mafioso locale e rendendo in prospettiva anche difficoltosa la successiva repressione; - «la codificata impronta mafiosa diretta ad incutere timore e succubanza» è confortata da plurimi elementi, quali la natura eclatante e l'efferatezza dell'azione, preceduta da adeguata preparazione e preordinazione, e non frutto di iniziativa estemporanea; la commissione del fatto in pieno centro abitato, in ora di grande affollamento per le strade, davanti a diversi testimoni, nei pressi dell'ingresso di un esercizio commerciale, con freddezza, lucidità operativa e spietatezza tipica di esecuzione mafiosa; - confortano tale conclusione la spregiudicatezza dell'azione posta in essere a volto scoperto, mostrando l'imputato di non avere paura di essere riconosciuto, di puntare «sull'efficienza di una rete di persone alle spalle» e di indurre all'assoggettamento diffuso; la commissione del fatto in danno di personaggio ([OSCURATO:PERSONA]) di massimo livello nella criminalità organizzata al vertice del clan omonimo (clan Lattanzio), atta ad alterare molti equilibri criminali; l'elevata professionalità criminale e la notevole aggressività, espresse dall'imputato sparando contro la vittima tutti i colpi dell'arma da fuoco e completando l'impresa, iniziata con una sequenza di sparo dall'auto, con i due ostentati colpi finali al capo, in linea con la lettera di «quel potente codice operativo, ontologicamente appartenente a determinate consorterie storicamente radicate e ad altissimo potenziale criminale, che richiede un vistoso "colpo di grazia" per assicurarsi il risultato della neutralizzazione definitiva del bersaglio umano avversario e per lanciare platealmente un monito alle compagini nemiche e all'intera collettività»; - non rilevano, cristallizzandosi la verifica dell'esistenza del metodo mafioso, riferito al solo arco diacronico della consumazione della condotta delittuosa, al momento del compimento dell'azione, i fattori successivi rispetto all'azione, e quindi la ricorrenza di una effettiva reazione collettiva di omertà, il raggiungimento concreto dell'effetto e la scelta successiva dell'imputato di consegnarsi all'autorità; - trattandosi di omicidio, e mancando pertanto un piano logico di sviluppo della relazione personale tra autore e destinatario della condotta, il parametro valutativo deve spostarsi sull'assetto oggettivo della condotta, e quindi sui riflessi esterni collegati alla realtà territoriale e alla collettività locale.

2.2.1. Tale articolato percorso argomentativo, che la Corte di merito ha ragionevolmente espresso valorizzando plurimi elementi di natura fattuale e logica, ampiamente esplicati e logicamente raccordati a sostegno del discorso giustificativo della decisione, e in termini adeguati rispetto ai rilievi difensivi fatti oggetto dei motivi di appello, è in linea con le coordinate tratte da condivise regulae iuris.

La sentenza, invero, ha desunto i profili costitutivi della circostanza aggravante in oggetto non dalle semplici caratteristiche soggettive dell'autore del fatto e dalla direzione soggettiva della sua volontà, ma dalle modalità esecutive dell'azione omicidiaria, che ha apprezzato in concreto, valutata la complessiva condotta tenuta dall'imputato, come idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

In tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sottolineato che la fattispecie circostanziale tipizzata con il riferimento al c.d. metodo mafioso, che ha natura oggettiva, riguarda le modalità di realizzazione dell'azione criminosa (da ultimo, Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602), postulando la disposizione che la prevede solo che la condotta sia stata commessa con modalità che possano richiamare i profili costitutivi dell'azione propria dell'associazione di tipo mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, senza richiedere che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di una compagine associativa di riferimento (tra le altre, Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109; Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273302; Sez. 6, n. 1783 del 29/10/2014, dep. 2015, Barilari, Rv. 262093), sì che, essendo utilizzabile "il metodo delinquenziale mafioso" anche da chi sia estraneo al reato associativo e comunque non sia provato che faccia parte del sodalizio criminoso, «la tipicità della condotta delittuosa circostanziata è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, al metodo utilizzato, nel senso che le modalità esecutive del fatto-reato devono essere espressione e devono evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103).

In sostanza, rimarca condivisibilmente la giurisprudenza, la ratio della disposizione di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), è «essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare, sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni della specie considerata» (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405), ovvero «quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14687 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222).

2.2.2. La sentenza è in linea con la giurisprudenza di legittimità anche laddove, valorizzando il momento del compimento della condotta delittuosa, ha escluso la rilevanza, ai fini del giudizio di sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, dei fattori successivi rispetto all'azione (quali la ricorrenza di una effettiva reazione collettiva di omertà, il raggiungimento concreto dell'effetto e la scelta successiva dell'imputato di consegnarsi all'autorità).

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, poiché è necessario, ai fini della configurabilità della indicata circostanza aggravante, «l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata», i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per la commissione del reato non possono essere desunti dalla mera reazione alla condotta tenuta dall'agente (tra le altre, Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez.

6. n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628).

2.2.3. La valutazione complessiva della condotta dell'imputato, alla stregua di plurimi e concorrenti parametri concreti, supportati da specifici riferimenti a circostanze fattuali, che la Corte ha sottolineato essere state oggetto di analisi "robusta e convincente" nella sentenza di primo grado, supporta coerentemente la motivazione anche nella parte in cui la sentenza si è espressamente confrontata con la sentenza n. 26339/2018 (Sez. 1, n. 26339 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365), a proposito della dedotta insufficienza della natura eclatante dell'azione ai fini della configurabilità della circostanza aggravante in esame, annotando logicamente la valenza anche di tale elemento, unitamente agli altri illustrati univoci e gravi parametri, per supportare la codificata impronta mafiosa, emersa dall'atteggiamento illecito tenuto dall'imputato e volta a incutere "timore e succubanza" nell'attuazione del proposito onnicidiario, culminato nel plateale gesto del "colpo di grazia" finale in danno della vittima.

2.2.4. Né si deve trascurare di rilevare che la Corte - nella completezza della sua analisi - neppure ha prescisso dal rilevare, in correlazione con l'univoca previsione normativa che fonda l'indicata aggravante sulla consumazione dei reati «commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.», che, quando, come nella specie, per la morte della vittima, trattandosi di omicidio, non sia possibile verificare, con riguardo al destinatario della condotta, gli effetti intimidatori e i segni di assoggettamento del suo autore, il parametro valutativo deve spostarsi sulle modalità esecutive della condotta in rapporto al contesto esterno e quindi apprezzando, come è avvenuto nella specie, il metodo mafioso nei suoi riflessi esterni sulla realtà territoriale e sulla collettività locale.

2.3. Tali valutazioni, esenti da vizi giuridici e coerenti nella impostazione e nello sviluppo logico, resistono alle doglianze difensive, illustrate nel ricorso e riprese con i motivi nuovi, che: - sono prive di fondatezza nella dedotta violazione della normativa di riferimento e degli arresti giurisprudenziali pertinenti alla configurazione del metodo mafioso, senza opporsi alcuna alternativa, apprezzabile interpretazione a quella correttamente seguita e applicata nella sentenza impugnata; - sono altresì infondate nella contestata illogicità e contraddittorietà della motivazione, con la quale la Corte di assise di appello, in risposta critica e argomentata ai reiterati rilievi difensivi, ha esplicato, in termini coerenti con le evidenze espresse ovvero richiamate e con le regole preposte alla valutazione organica delle risultanze processuali, e in ogni caso non manifestamente illogici, le ragioni del suo convincimento giudiziario; - sono generiche nella deduzione di incorse contraddittorietà processuali in rapporto alle sommarie informazioni rese nella immediatezza dei fatti e alle indicazioni traibili dall'ordinanza resa dal Tribunale di Bari in sede cautelare, allegate al ricorso, poiché, oltre a non essersi specificamente rappresentato se i dati asseritamente pretermessi siano stati già dedotti in sede di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665), difetta la dimostrazione della loro decisività ai fini della decisione, fondata su un articolato tessuto argomentativo, del quale il ricorrente trascura specifici essenziali passaggi, in diritto e in fatto, dimostrativi della subvalenza di ogni contraria deduzione; - attingono questioni di fatto, non traducibili in censure di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella riproposta rilettura dei dati disponibili e utilizzati, tendendo, per tale via, a impegnare questa Corte in una mirata rivalutazione degli stessi dati, con l'adozione di alternativi parametri di ricostruzione.

2.4. Né induce a diversa riflessione l'evocazione, con i motivi nuovi, del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 27050 del 09/05/2017, Oriti, Rv. 270616; Sez. 1, n. 14638 del 09/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262145) come applicabile anche alle circostanze aggravanti, consistendo le stesse in elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio.

La valutazione svolta dalla Corte di merito, priva di vuoti argomentativi in relazione alla valutazione unitaria di tutti i dati fattuali e logici, singolarmente apprezzati in via preliminare nella loro valenza, e adeguata e plausibile come già rilevato, risulta, infatti, coerente con l'esatta interpretazione e applicazione del richiamato principio, che impone al giudice, per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507; da ultimo Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, R, Rv. 281647), un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio" e comporta che la verifica dell'ipotesi accusatoria da parte del giudicante deve essere effettuata in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'auto contraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica), come operato in concreto.

3. Il secondo motivo del ricorso, che attiene alla contestata mancata concessione della massima estensione della riduzione delle concesse circostanze attenuanti generiche, sviluppa ragioni non consentite e comunque manifestamente infondate.

3.1. La Corte di assise di appello, che ha concesso le indicate attenuanti negate in primo grado, dopo le determinazioni pertinenti al confermato giudizio di sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, ha valorizzato specifici dati positivi, e segnatamente l'avvenuta presentazione spontanea dell'imputato negli uffici di polizia a distanza di poco tempo dal fatto, la confessione immediata delle proprie responsabilità dallo stesso resa in presenza del suo difensore, la consegna contemporanea da parte sua dell'arma utilizzata e l'operata difensore, la consegna contemporanea da parte sua dell'arma utilizzata e l'operata rapida indicazione del luogo di abbandono del veicolo impiegato, mai bonificato dopo l'esecuzione del delitto, aggiungendo l'apprezzamento dell'assenza di precedenti penali irrevocabili di rilievo.

Ha aggiunto, esplicitando argomentativamente le ragioni che giustificavano la scelta giudiziale, che la contrazione della pena che ne conseguiva non poteva tuttavia essere massima, concorrendo in tal senso il mancato debito chiarimento del movente, la mancanza di spiegazioni credibili in ordine alla provenienza dell'arma clandestina, la falsa tesi del casuale avvistamento e riconoscimento della vittima, la sottoposizione dell'imputato a ordinanza cautelare per appartenenza a compagine associativa dedita allo spaccio e la possibile certa conducenza delle indagini in breve tempo alla sua persona.

3.2. La motivata soluzione adottata resiste ai rilievi difensivi, esprimendo contrariamente agli stessi, in modo né assertivo né manifestamente illogico, l'esito del coerente esercizio da parte del giudice di merito del potere discrezionale a lui riservato, e ragionevolmente esplicitato quanto ai criteri seguiti, di determinare il disvalore complessivo dell'azione delittuosa con i pertinenti elementi circostanziali e di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto in relazione alla entità della condotta accertata, alla luce di consolidati principi di diritto (tra le altre, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv 269196) .

I rilievi svolti, nel rappresentare la non condivisione della decisione e nel rimarcare, a sostegno della contestata logicità della motivazione, la valenza delle contrapposte deduzioni, sono invasivi del ridetto campo della discrezionalità - logicamente esercitata - nella valutazione dell'adeguatezza concreta della pena e si traducono, nei ripetuti inviti a questa Corte a ripetere in sovrapposizione argomentativa il giudizio di fatto svolto nella competente sede e, con esso, una esperienza conoscitiva e interpretativa non pertinente a questa fase, pertanto, in ragioni diverse da quelle consentite dalla legge con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso deve essere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte di assise di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso; uditi per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono richiamati ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con sentenza del 6 ottobre 2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di omicidio volontario, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Barletta il 15 gennaio 2019 e del connesso delitto di ricezione, detenzione e porto in luogo pubblico della pistola con matricola abrasa, quindi clandestina e di provenienza delittuosa, utilizzata per eseguire l'omicidio, e, previa esclusione della premeditazione, ritenute l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. limitatamente al profilo dell'impiego del metodo mafioso e la recidiva contestate, riconosciuta la continuazione tra i reati e applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di anni venti di reclusione, applicando le pene accessorie di legge e disponendo la confisca e la distruzione dell'arma in sequestro. 2. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte di assise di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha disapplicato la recidiva, rideterminando la pena in anni diciotto di reclusione. 2.1. La Corte, limitando il suo esame alle questioni devolute, ha innanzitutto giudicato non condivisibili le doglianze riguardanti la ritenuta aggravante del metodo mafioso. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Chioccini n. 8545/2020) sulla natura della indicata aggravante che «si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione», mutuate dall'organizzazione mafiosa, a prescindere da qualsiasi legame con la stessa dell'autore dell'illecito, ha sintetizzato gli elementi evidenziati dal giudice di primo grado (avere agito a volto scoperto, platealità dell'azione, caratura criminale della vittima, contesto del fatto), e dallo stesso reputati, senza puntare sulle semplici caratteristiche soggettive dello stesso autore, di univoca valenza mafiosa. Nel condividere la correttezza della decisione, ha evidenziato le circostanze fattuali giustificative del previsto aggravamento di pena, escludendo che potessero incidere sulla valutazione da svolgersi i fattori successivi rispetto alla condotta criminosa, per la rilevanza da riservarsi alla sua idoneità in concreto ex ante, e ha prospettato, in esito all'analisi globale degli elementi valorizzati, il conclusivo giudizio di infondatezza della richiesta di esclusione dell'aggravante. 2.2. La Corte, accolta la richiesta di disapplicazione della contestata recidiva, ha, poi, ritenuto concedibili in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, incidenti con effetto limitato sulla determinazione finale della pena. 3. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'imputato, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi. Con il primo motivo si denunciano, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per mancata configurazione del metodo mafioso e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2 I Secondo il ricorrente, il percorso logico seguito dalla Corte di assise di appello presenta criticità e incoerenze, poiché la configurazione dell'aggravante contestata comporta una verifica in termini di oggettività concreta della condotta, mentre la sentenza ha svolto una incoerente e scoordinata analisi critica degli elementi indizianti, quali l'avere agito a volto scoperto, non sintomatico di ricercata impunità ovvero di provocazione di assoggettamento psicologico, avuto riguardo alla collaborazione dei presenti alla identificazione del veicolo utilizzato e dell'autore del fatto e alla immediata costituzione di questi alle forze dell'ordine; la platealità dell'evento, unita alla identità della vittima e al contesto delittuoso, non sufficiente in mancanza del nesso eziologico immediato tra la condotta criminosa e il fine cui essa tende; la posizione dell'imputato e il suo collegamento con ambienti criminali, essendo rimaste indimostrate l'esistenza del clan Cannito e la partecipazione allo stesso dell'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione della massima estensione della riduzione della pena per l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La denunciata illogicità attiene all'affermata mancata rappresentazione del movente, da lui invece ampiamente rappresentato in sede di interrogatorio e ricondotto alla discussione intercorsa con il figlio della vittima, senza che rilevi la causa della discussione; al fatto che egli è stato attinto da ordinanza cautelare, annullata in sede di riesame; all'escluso incontro casuale della vittima, essendo stata esclusa la premeditazione e avendo dichiarato il conducente dell'auto, su cui viaggiava la vittima, di non avere notato alcuna auto che lo seguiva. 4. Nell'interesse dell'imputato sono stati depositati motivi nuovi, che hanno ripreso le ragioni della contestata sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso ulteriormente esplicate, nelle incorse illogicità motivazionali, per la carenza di un coerente confronto con le risultanze processuali presenti in atti e di una corretta applicazione della normativa di riferimento, che richiede un'analisi in concreto e nel dettaglio delle specifiche modalità di realizzazione del reato con particolare riguardo agli aspetti della intimidazione e della coazione psicologica della persona offesa, mentre l'azione posta in essere «ha rappresentato un impulso non programmatico a qualsivoglia preordinazione di fondo», sì da non potersi evocare alcun "prestigio criminale" anche e soprattutto verso la collettività presente. 5. I difensori dell'imputato ricorrente hanno avanzato richiesta di discussione orale con istanze trasmesse in termini a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe. In data odierna, procedendosi a discussione orale, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso, che sviluppa censure infondate ovvero non consentite o generiche, non meriti accoglimento. 2. Il primo motivo (sostenuto anche con i citati motivi aggiunti), relativo all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. (già art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991), è destituito di fondamento. 2.1. Si rileva che la Corte di appello, che ha condiviso per la sua correttezza l'analisi degli elementi reputati dal giudice di primo grado di sicura valenza mafiosa a sostegno della contestata e ritenuta aggravante, ha rimarcato, a ragione della decisione di conferma sul punto della sentenza impugnata nei confronti del Cacciatore e con coerente consequenzialità logica, che: - le modalità dell'azione ascritta, sì come ricostruite in atti, sono state tali da rimandare mentalmente a una situazione di palese contrapposizione armata di impronta mafiosa, già storicamente presente nel territorio considerato, e da manifestare, in modo oggettivo e al di là dell'intento reale dell'agente, propositi di «pervasiva prevaricazione sulla collettività locale», facilitando l'esecuzione del reato di omicidio, evitando il rischio di interventi di terzi in soccorso della vittima nel corso dell'aggressione, sconvolgendo inevitabilmente ed emotivamente il tessuto sociale per il ruolo primario della vittima nel panorama mafioso locale e rendendo in prospettiva anche difficoltosa la successiva repressione; - «la codificata impronta mafiosa diretta ad incutere timore e succubanza» è confortata da plurimi elementi, quali la natura eclatante e l'efferatezza dell'azione, preceduta da adeguata preparazione e preordinazione, e non frutto di iniziativa estemporanea; la commissione del fatto in pieno centro abitato, in ora di grande affollamento per le strade, davanti a diversi testimoni, nei pressi dell'ingresso di un esercizio commerciale, con freddezza, lucidità operativa e spietatezza tipica di esecuzione mafiosa; - confortano tale conclusione la spregiudicatezza dell'azione posta in essere a volto scoperto, mostrando l'imputato di non avere paura di essere riconosciuto, di puntare «sull'efficienza di una rete di persone alle spalle» e di indurre all'assoggettamento diffuso; la commissione del fatto in danno di personaggio ([OSCURATO:PERSONA]) di massimo livello nella criminalità organizzata al vertice del clan omonimo (clan Lattanzio), atta ad alterare molti equilibri criminali; l'elevata professionalità criminale e la notevole aggressività, espresse dall'imputato sparando contro la vittima tutti i colpi dell'arma da fuoco e completando l'impresa, iniziata con una sequenza di sparo dall'auto, con i due ostentati colpi finali al capo, in linea con la lettera di «quel potente codice operativo, ontologicamente appartenente a determinate consorterie storicamente radicate e ad altissimo potenziale criminale, che richiede un vistoso "colpo di grazia" per assicurarsi il risultato della neutralizzazione definitiva del bersaglio umano avversario e per lanciare platealmente un monito alle compagini nemiche e all'intera collettività»; - non rilevano, cristallizzandosi la verifica dell'esistenza del metodo mafioso, riferito al solo arco diacronico della consumazione della condotta delittuosa, al momento del compimento dell'azione, i fattori successivi rispetto all'azione, e quindi la ricorrenza di una effettiva reazione collettiva di omertà, il raggiungimento concreto dell'effetto e la scelta successiva dell'imputato di consegnarsi all'autorità; - trattandosi di omicidio, e mancando pertanto un piano logico di sviluppo della relazione personale tra autore e destinatario della condotta, il parametro valutativo deve spostarsi sull'assetto oggettivo della condotta, e quindi sui riflessi esterni collegati alla realtà territoriale e alla collettività locale. 2.2.1. Tale articolato percorso argomentativo, che la Corte di merito ha ragionevolmente espresso valorizzando plurimi elementi di natura fattuale e logica, ampiamente esplicati e logicamente raccordati a sostegno del discorso giustificativo della decisione, e in termini adeguati rispetto ai rilievi difensivi fatti oggetto dei motivi di appello, è in linea con le coordinate tratte da condivise regulae iuris. La sentenza, invero, ha desunto i profili costitutivi della circostanza aggravante in oggetto non dalle semplici caratteristiche soggettive dell'autore del fatto e dalla direzione soggettiva della sua volontà, ma dalle modalità esecutive dell'azione omicidiaria, che ha apprezzato in concreto, valutata la complessiva condotta tenuta dall'imputato, come idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. In tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sottolineato che la fattispecie circostanziale tipizzata con il riferimento al c.d. metodo mafioso, che ha natura oggettiva, riguarda le modalità di realizzazione dell'azione criminosa (da ultimo, Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602), postulando la disposizione che la prevede solo che la condotta sia stata commessa con modalità che possano richiamare i profili costitutivi dell'azione propria dell'associazione di tipo mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, senza richiedere che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di una compagine associativa di riferimento (tra le altre, Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109; Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273302; Sez. 6, n. 1783 del 29/10/2014, dep. 2015, Barilari, Rv. 262093), sì che, essendo utilizzabile "il metodo delinquenziale mafioso" anche da chi sia estraneo al reato associativo e comunque non sia provato che faccia parte del sodalizio criminoso, «la tipicità della condotta delittuosa circostanziata è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, al metodo utilizzato, nel senso che le modalità esecutive del fatto-reato devono essere espressione e devono evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103). In sostanza, rimarca condivisibilmente la giurisprudenza, la ratio della disposizione di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), è «essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare, sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni della specie considerata» (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405), ovvero «quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14687 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). 2.2.2. La sentenza è in linea con la giurisprudenza di legittimità anche laddove, valorizzando il momento del compimento della condotta delittuosa, ha escluso la rilevanza, ai fini del giudizio di sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, dei fattori successivi rispetto all'azione (quali la ricorrenza di una effettiva reazione collettiva di omertà, il raggiungimento concreto dell'effetto e la scelta successiva dell'imputato di consegnarsi all'autorità). Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, poiché è necessario, ai fini della configurabilità della indicata circostanza aggravante, «l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata», i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per la commissione del reato non possono essere desunti dalla mera reazione alla condotta tenuta dall'agente (tra le altre, Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 6. n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628). 2.2.3. La valutazione complessiva della condotta dell'imputato, alla stregua di plurimi e concorrenti parametri concreti, supportati da specifici riferimenti a circostanze fattuali, che la Corte ha sottolineato essere state oggetto di analisi "robusta e convincente" nella sentenza di primo grado, supporta coerentemente la motivazione anche nella parte in cui la sentenza si è espressamente confrontata con la sentenza n. 26339/2018 (Sez. 1, n. 26339 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365), a proposito della dedotta insufficienza della natura eclatante dell'azione ai fini della configurabilità della circostanza aggravante in esame, annotando logicamente la valenza anche di tale elemento, unitamente agli altri illustrati univoci e gravi parametri, per supportare la codificata impronta mafiosa, emersa dall'atteggiamento illecito tenuto dall'imputato e volta a incutere "timore e succubanza" nell'attuazione del proposito onnicidiario, culminato nel plateale gesto del "colpo di grazia" finale in danno della vittima. 2.2.4. Né si deve trascurare di rilevare che la Corte - nella completezza della sua analisi - neppure ha prescisso dal rilevare, in correlazione con l'univoca previsione normativa che fonda l'indicata aggravante sulla consumazione dei reati «commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.», che, quando, come nella specie, per la morte della vittima, trattandosi di omicidio, non sia possibile verificare, con riguardo al destinatario della condotta, gli effetti intimidatori e i segni di assoggettamento del suo autore, il parametro valutativo deve spostarsi sulle modalità esecutive della condotta in rapporto al contesto esterno e quindi apprezzando, come è avvenuto nella specie, il metodo mafioso nei suoi riflessi esterni sulla realtà territoriale e sulla collettività locale. 2.3. Tali valutazioni, esenti da vizi giuridici e coerenti nella impostazione e nello sviluppo logico, resistono alle doglianze difensive, illustrate nel ricorso e riprese con i motivi nuovi, che: - sono prive di fondatezza nella dedotta violazione della normativa di riferimento e degli arresti giurisprudenziali pertinenti alla configurazione del metodo mafioso, senza opporsi alcuna alternativa, apprezzabile interpretazione a quella correttamente seguita e applicata nella sentenza impugnata; - sono altresì infondate nella contestata illogicità e contraddittorietà della motivazione, con la quale la Corte di assise di appello, in risposta critica e argomentata ai reiterati rilievi difensivi, ha esplicato, in termini coerenti con le evidenze espresse ovvero richiamate e con le regole preposte alla valutazione organica delle risultanze processuali, e in ogni caso non manifestamente illogici, le ragioni del suo convincimento giudiziario; - sono generiche nella deduzione di incorse contraddittorietà processuali in rapporto alle sommarie informazioni rese nella immediatezza dei fatti e alle indicazioni traibili dall'ordinanza resa dal Tribunale di Bari in sede cautelare, allegate al ricorso, poiché, oltre a non essersi specificamente rappresentato se i dati asseritamente pretermessi siano stati già dedotti in sede di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665), difetta la dimostrazione della loro decisività ai fini della decisione, fondata su un articolato tessuto argomentativo, del quale il ricorrente trascura specifici essenziali passaggi, in diritto e in fatto, dimostrativi della subvalenza di ogni contraria deduzione; - attingono questioni di fatto, non traducibili in censure di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella riproposta rilettura dei dati disponibili e utilizzati, tendendo, per tale via, a impegnare questa Corte in una mirata rivalutazione degli stessi dati, con l'adozione di alternativi parametri di ricostruzione. 2.4. Né induce a diversa riflessione l'evocazione, con i motivi nuovi, del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 27050 del 09/05/2017, Oriti, Rv. 270616; Sez. 1, n. 14638 del 09/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262145) come applicabile anche alle circostanze aggravanti, consistendo le stesse in elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio. La valutazione svolta dalla Corte di merito, priva di vuoti argomentativi in relazione alla valutazione unitaria di tutti i dati fattuali e logici, singolarmente apprezzati in via preliminare nella loro valenza, e adeguata e plausibile come già rilevato, risulta, infatti, coerente con l'esatta interpretazione e applicazione del richiamato principio, che impone al giudice, per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507; da ultimo Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, R, Rv. 281647), un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio" e comporta che la verifica dell'ipotesi accusatoria da parte del giudicante deve essere effettuata in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'auto contraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica), come operato in concreto. 3. Il secondo motivo del ricorso, che attiene alla contestata mancata concessione della massima estensione della riduzione delle concesse circostanze attenuanti generiche, sviluppa ragioni non consentite e comunque manifestamente infondate. 3.1. La Corte di assise di appello, che ha concesso le indicate attenuanti negate in primo grado, dopo le determinazioni pertinenti al confermato giudizio di sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, ha valorizzato specifici dati positivi, e segnatamente l'avvenuta presentazione spontanea dell'imputato negli uffici di polizia a distanza di poco tempo dal fatto, la confessione immediata delle proprie responsabilità dallo stesso resa in presenza del suo difensore, la consegna contemporanea da parte sua dell'arma utilizzata e l'operata difensore, la consegna contemporanea da parte sua dell'arma utilizzata e l'operata rapida indicazione del luogo di abbandono del veicolo impiegato, mai bonificato dopo l'esecuzione del delitto, aggiungendo l'apprezzamento dell'assenza di precedenti penali irrevocabili di rilievo. Ha aggiunto, esplicitando argomentativamente le ragioni che giustificavano la scelta giudiziale, che la contrazione della pena che ne conseguiva non poteva tuttavia essere massima, concorrendo in tal senso il mancato debito chiarimento del movente, la mancanza di spiegazioni credibili in ordine alla provenienza dell'arma clandestina, la falsa tesi del casuale avvistamento e riconoscimento della vittima, la sottoposizione dell'imputato a ordinanza cautelare per appartenenza a compagine associativa dedita allo spaccio e la possibile certa conducenza delle indagini in breve tempo alla sua persona. 3.2. La motivata soluzione adottata resiste ai rilievi difensivi, esprimendo contrariamente agli stessi, in modo né assertivo né manifestamente illogico, l'esito del coerente esercizio da parte del giudice di merito del potere discrezionale a lui riservato, e ragionevolmente esplicitato quanto ai criteri seguiti, di determinare il disvalore complessivo dell'azione delittuosa con i pertinenti elementi circostanziali e di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto in relazione alla entità della condotta accertata, alla luce di consolidati principi di diritto (tra le altre, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv 269196) . I rilievi svolti, nel rappresentare la non condivisione della decisione e nel rimarcare, a sostegno della contestata logicità della motivazione, la valenza delle contrapposte deduzioni, sono invasivi del ridetto campo della discrezionalità - logicamente esercitata - nella valutazione dell'adeguatezza concreta della pena e si traducono, nei ripetuti inviti a questa Corte a ripetere in sovrapposizione argomentativa il giudizio di fatto svolto nella competente sede e, con esso, una esperienza conoscitiva e interpretativa non pertinente a questa fase, pertanto, in ragioni diverse da quelle consentite dalla legge con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve essere
Sentenza Cassazione n. 06604/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris