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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 32565/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2356/2025 CC - 08/07/2025 R.G.N. 17303/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32565/2025 Roma, lì, 02/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 09 gennaio 2025, erroneamente datata 19/11/2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione in data 11 ottobre 2024, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., contro il decreto emesso in data 25 novembre 2023 con cui il magistrato di sorveglianza ha prorogato per tre mesi il visto di controllo sulla sua corrispondenza epistolare.

Il Tribunale, dichiaratamente utilizzando l'istruttoria svolta in epoca successiva, per la valutazione di un'analoga istanza, ha preso atto che in data 17 ottobre 2023 è stato emesso un decreto di proroga della sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato, per l'accertata attualità della operatività del clan di appartenenza e il ruolo apicale mantenuto in essa dal detenuto, ruolo ritenuto dimostrato anche dall'interessamento di un membro della cosca per ottenere la sua scarcerazione.

Inoltre tra il 01/01/2020 e il 19/07/2024 il detenuto ha subito il trattenimento di tre inserti di giornale, attraverso i quali egli poteva coltivare la conoscenza del territorio.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, perciò, legittimo il provvedimento impugnato, e irrilevanti le obiezioni del detenuto circa l'assenza di colloqui telefonici o visivi con i familiari, l'assenza di socialità con gli altri detenuti, la buona condotta carceraria.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 18-ter Ord. pen. e 627 cod. proc. pen.

La valutazione negativa del Tribunale di sorveglianza è frutto di un pregiudizio, avendo esso già respinto un'analoga istanza presentata successivamente, con un'ordinanza che è stata qui praticamente copiata.

Il controllo sulla corrispondenza è stato ritenuto legittimo solo a causa dell'attuale operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo apicale che il ricorrente avrebbe mantenuto al suo interno, e citando due fatti, cioè una intercettazione da cui emergerebbe l'interessamento della cosca per la sua scarcerazione, e il trattenimento di tre inserti di giornale.

Tali fatti, però, sono stati riportati in maniera errata, perché l'intercettazione risale al 2018, dopo che il ricorrente aveva modificato la propria linea difensiva, ed inoltre è riportata in modo parziale, e i trattenimenti degli inserti risalgono agli anni 2019/2020, mentre mai è stata trattenuta la sua corrispondenza.

L'ordinanza impugnata ha del tutto trascurato la memoria difensiva depositata prima dell'udienza, e ha violato il dettato di cui all'art. 627 cod. proc. pen., in quanto ha ripetuto il vizio che ha motivato precedenti annullamenti da parte della Corte di cassazione, cioè il giustificare il provvedimento con il solo fatto di essere il ricorrente sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

L'ordinanza, infatti, non valuta le circostanze, indicate nel ricorso e nella citata memoria, idonee a confutare la necessità del controllo sulla corrispondenza: non viene esposta una effettiva ragione di sicurezza, l'art. 41-bis Ord. pen. non impone una limitazione specifica alla corrispondenza, una circolare DAP non può ledere un diritto costituzionalmente garantito, la finalità preventiva del regime penitenziario differenziato legittima il divieto di comunicazioni fisiche tra i detenuti, non quelle epistolari.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

Il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e processuale, indicando vari vizi dell'ordinanza impugnata, esposti però in modo generico e senza le opportune allegazioni.

Egli sostiene che il provvedimento, reiettivo del reclamo avverso il decreto di proroga del controllo sulla corrispondenza emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., sarebbe frutto di un pregiudizio, perché identico all'ordinanza già emessa dal medesimo Tribunale, a seguito di un'analoga istanza presentata successivamente a quella che ha dato vita al presente procedimento.

L'omessa allegazione di tale ordinanza impedisce la verifica della doglianza, e la lettura del provvedimento impugnato non evidenzia alcun pregiudizio né una mancanza di autonoma valutazione del reclamo, essendo sotto tale profilo irrilevante la precisazione di avere utilizzato un'attività istruttoria svolta poco tempo prima, per decidere sulla stessa materia.

Tale doglianza, perciò, deve essere ritenuta infondata.

La motivazione con cui il reclamo è stato rigettato, poi, appare logica, fondata su elementi oggettivi, e conforme alle prescrizioni di legge e alla finalità del controllo sulla corrispondenza previsto dall'art. 18-ter Ord. pen.

Il Tribunale infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fondato la valutazione della legittimità della proroga di tale controllo non sul fatto di essere il detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., o sulla gravità dei reati da lui commessi, ma sulla sua pericolosità e sull'esistenza di fatti e condotte che, anche se risalenti nel tempo, inducono a ritenere ancora attuale tale pericolosità, e possibile l'utilizzo della corrispondenza per mantenere i rapporti con il clan di appartenenza, tuttora attivo e in cui egli ricopre un ruolo apicale.

Il richiamo del ricorrente alla sentenza Sez. 1, n. 14675 del 23/02/2024, che ha annullato un precedente provvedimento di proroga del visto di controllo perché motivato solo sulla base della sua sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen, è pertanto inconferente, non avendo il provvedimento impugnato ritenuto legittima la proroga del visto con una motivazione di tale contenuto.

1.1. E' irrilevante, per la valutazione di pericolosità ancora attuale del ricorrente, l'epoca in cui sarebbe stata intercettata una telefonata tra membri del clan in cui si evidenziava il loro interessamento per ottenere la scarcerazione del medesimo, trattandosi di un fatto, non smentito dal ricorrente stesso, che evidenzia lo stretto rapporto ancora esistente tra questi e il clan, e la sua volontà di mantenerne o riprenderne il comando, essendo la scarcerazione palesemente finalizzata a consentirgli una maggiore possibilità di gestione degli affari della cosca.

Il ricorrente, peraltro, non allega alcun atto da cui risulti l'asserita erroneità dell'indicazione di tale intercettazione come risalente al 2021, o la non completezza del testo di questa, come riportato nell'ordinanza.

Altrettanto irrilevante è il fatto che, nel periodo di sottoposizione al controllo della corrispondenza, non sia stata mai trattenuta alcuna missiva del ricorrente: la finalità del provvedimento non è quella di impedire del tutto l'invio di missive, ma di verificarne il contenuto, censurando quelle che risultino, sulla base di elementi concreti, dirette a veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al regime penitenziario differenziato.

1.2. Non è fondata, poi, l'affermazione di una violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.: tale norma impone al giudice di rinvio di attenersi ai principi di diritto dettati dalla sentenza di annullamento, non a quelli stabiliti da altre sentenze, per cui la verifica del rispetto della norma deve essere effettuata solo sulla base di tale pronuncia.

Nel presente caso, la sentenza Sez. 1, n. 41145 dell'11 ottobre 2024 ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna il 21 marzo 2024 solo affermando la persistenza del diritto del detenuto ad impugnare il provvedimento reclamato, benché il periodo di controllo sulla corrispondenza con esso stabilito fosse già scaduto, e il giudice del rinvio si è attenuto a tale decisione, decidendo nel merito sulla fondatezza del reclamo proposto avverso il provvedimento di proroga del visto di censura, benché esso fosse stato in vigore solo dal 20/12/2023 al 20/3/2024.

1.3. Risulta infondata anche l'affermazione dell'omessa valutazione della memoria difensiva depositata prima dell'udienza di trattazione.

La doglianza è generica, dal momento che il ricorrente non evidenzia quali rilievi, contenuti nella memoria, sarebbero rimasti privi di una risposta.

Essa, inoltre, non appare fondata, perché in detta memoria il ricorrente evidenziava, quali elementi asseritamente ostativi alla proroga del visto di controllo, che egli dal 2019/2020 non effettua colloqui telefonici e visivi con i familiari, che dal 2019 rifiuta volontariamente la socialità con gli altri detenuti, che ha tenuto una condotta carceraria corretta, tanto da ottenere la liberazione anticipata.

L'ordinanza risulta avere valutato la rilevanza di tali elementi, al fine di ritenere giustificata o meno la proroga del visto sulla corrispondenza del detenuto, affermando esplicitamente di ritenere irrilevanti il mancato svolgimento di colloqui con i familiari, avendo il detenuto stesso confermato di avere intrattenuto corrispondenza con molti suoi familiari fino al 2023, epoca di imposizione del visto, l'assenza di socialità con altri detenuti, peraltro decisa volontariamente, la corretta condotta carceraria.

La memoria depositata dal ricorrente, pertanto, risulta essere stata esaminata in tutti i suoi rilievi, e la valutazione della loro irrilevanza è logica e non contraddittoria, avendo il Tribunale evidenziato che il visto sulla corrispondenza è finalizzato ad evitare che le missive vengano utilizzate per inviare messaggi non consentiti o per mantenere i rapporti con il clan di appartenenza, vanificando così la finalità della sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato, finalità per la quale sono estranee e irrilevanti l'esistenza o meno di contatti in altra forma con i familiari o con altri detenuti, e l'adesione o meno alle regole della detenzione carceraria.

2. L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, rispettosa dei presupposti richiesti dall'ordinamento penitenziario e dalla giurisprudenza di legittimità per l'apposizione del visto di controllo sulla corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato, e priva dei vizi dedotti dal ricorrente, nonché emessa nel rispetto del principio di cui all'art. 627 cod. proc. pen.

Per tali ragioni il ricorso deve, perciò, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 08 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2356/2025 CC - 08/07/2025 R.G.N. 17303/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32565/2025 Roma, lì, 02/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 09 gennaio 2025, erroneamente datata 19/11/2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione in data 11 ottobre 2024, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., contro il decreto emesso in data 25 novembre 2023 con cui il magistrato di sorveglianza ha prorogato per tre mesi il visto di controllo sulla sua corrispondenza epistolare. Il Tribunale, dichiaratamente utilizzando l'istruttoria svolta in epoca successiva, per la valutazione di un'analoga istanza, ha preso atto che in data 17 ottobre 2023 è stato emesso un decreto di proroga della sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato, per l'accertata attualità della operatività del clan di appartenenza e il ruolo apicale mantenuto in essa dal detenuto, ruolo ritenuto dimostrato anche dall'interessamento di un membro della cosca per ottenere la sua scarcerazione. Inoltre tra il 01/01/2020 e il 19/07/2024 il detenuto ha subito il trattenimento di tre inserti di giornale, attraverso i quali egli poteva coltivare la conoscenza del territorio. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, perciò, legittimo il provvedimento impugnato, e irrilevanti le obiezioni del detenuto circa l'assenza di colloqui telefonici o visivi con i familiari, l'assenza di socialità con gli altri detenuti, la buona condotta carceraria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 18-ter Ord. pen. e 627 cod. proc. pen. La valutazione negativa del Tribunale di sorveglianza è frutto di un pregiudizio, avendo esso già respinto un'analoga istanza presentata successivamente, con un'ordinanza che è stata qui praticamente copiata. Il controllo sulla corrispondenza è stato ritenuto legittimo solo a causa dell'attuale operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo apicale che il ricorrente avrebbe mantenuto al suo interno, e citando due fatti, cioè una intercettazione da cui emergerebbe l'interessamento della cosca per la sua scarcerazione, e il trattenimento di tre inserti di giornale. Tali fatti, però, sono stati riportati in maniera errata, perché l'intercettazione risale al 2018, dopo che il ricorrente aveva modificato la propria linea difensiva, ed inoltre è riportata in modo parziale, e i trattenimenti degli inserti risalgono agli anni 2019/2020, mentre mai è stata trattenuta la sua corrispondenza. L'ordinanza impugnata ha del tutto trascurato la memoria difensiva depositata prima dell'udienza, e ha violato il dettato di cui all'art. 627 cod. proc. pen., in quanto ha ripetuto il vizio che ha motivato precedenti annullamenti da parte della Corte di cassazione, cioè il giustificare il provvedimento con il solo fatto di essere il ricorrente sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. L'ordinanza, infatti, non valuta le circostanze, indicate nel ricorso e nella citata memoria, idonee a confutare la necessità del controllo sulla corrispondenza: non viene esposta una effettiva ragione di sicurezza, l'art. 41-bis Ord. pen. non impone una limitazione specifica alla corrispondenza, una circolare DAP non può ledere un diritto costituzionalmente garantito, la finalità preventiva del regime penitenziario differenziato legittima il divieto di comunicazioni fisiche tra i detenuti, non quelle epistolari. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e processuale, indicando vari vizi dell'ordinanza impugnata, esposti però in modo generico e senza le opportune allegazioni. Egli sostiene che il provvedimento, reiettivo del reclamo avverso il decreto di proroga del controllo sulla corrispondenza emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., sarebbe frutto di un pregiudizio, perché identico all'ordinanza già emessa dal medesimo Tribunale, a seguito di un'analoga istanza presentata successivamente a quella che ha dato vita al presente procedimento. L'omessa allegazione di tale ordinanza impedisce la verifica della doglianza, e la lettura del provvedimento impugnato non evidenzia alcun pregiudizio né una mancanza di autonoma valutazione del reclamo, essendo sotto tale profilo irrilevante la precisazione di avere utilizzato un'attività istruttoria svolta poco tempo prima, per decidere sulla stessa materia. Tale doglianza, perciò, deve essere ritenuta infondata. La motivazione con cui il reclamo è stato rigettato, poi, appare logica, fondata su elementi oggettivi, e conforme alle prescrizioni di legge e alla finalità del controllo sulla corrispondenza previsto dall'art. 18-ter Ord. pen. Il Tribunale infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fondato la valutazione della legittimità della proroga di tale controllo non sul fatto di essere il detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., o sulla gravità dei reati da lui commessi, ma sulla sua pericolosità e sull'esistenza di fatti e condotte che, anche se risalenti nel tempo, inducono a ritenere ancora attuale tale pericolosità, e possibile l'utilizzo della corrispondenza per mantenere i rapporti con il clan di appartenenza, tuttora attivo e in cui egli ricopre un ruolo apicale. Il richiamo del ricorrente alla sentenza Sez. 1, n. 14675 del 23/02/2024, che ha annullato un precedente provvedimento di proroga del visto di controllo perché motivato solo sulla base della sua sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen, è pertanto inconferente, non avendo il provvedimento impugnato ritenuto legittima la proroga del visto con una motivazione di tale contenuto. 1.1. E' irrilevante, per la valutazione di pericolosità ancora attuale del ricorrente, l'epoca in cui sarebbe stata intercettata una telefonata tra membri del clan in cui si evidenziava il loro interessamento per ottenere la scarcerazione del medesimo, trattandosi di un fatto, non smentito dal ricorrente stesso, che evidenzia lo stretto rapporto ancora esistente tra questi e il clan, e la sua volontà di mantenerne o riprenderne il comando, essendo la scarcerazione palesemente finalizzata a consentirgli una maggiore possibilità di gestione degli affari della cosca. Il ricorrente, peraltro, non allega alcun atto da cui risulti l'asserita erroneità dell'indicazione di tale intercettazione come risalente al 2021, o la non completezza del testo di questa, come riportato nell'ordinanza. Altrettanto irrilevante è il fatto che, nel periodo di sottoposizione al controllo della corrispondenza, non sia stata mai trattenuta alcuna missiva del ricorrente: la finalità del provvedimento non è quella di impedire del tutto l'invio di missive, ma di verificarne il contenuto, censurando quelle che risultino, sulla base di elementi concreti, dirette a veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al regime penitenziario differenziato. 1.2. Non è fondata, poi, l'affermazione di una violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.: tale norma impone al giudice di rinvio di attenersi ai principi di diritto dettati dalla sentenza di annullamento, non a quelli stabiliti da altre sentenze, per cui la verifica del rispetto della norma deve essere effettuata solo sulla base di tale pronuncia. Nel presente caso, la sentenza Sez. 1, n. 41145 dell'11 ottobre 2024 ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna il 21 marzo 2024 solo affermando la persistenza del diritto del detenuto ad impugnare il provvedimento reclamato, benché il periodo di controllo sulla corrispondenza con esso stabilito fosse già scaduto, e il giudice del rinvio si è attenuto a tale decisione, decidendo nel merito sulla fondatezza del reclamo proposto avverso il provvedimento di proroga del visto di censura, benché esso fosse stato in vigore solo dal 20/12/2023 al 20/3/2024. 1.3. Risulta infondata anche l'affermazione dell'omessa valutazione della memoria difensiva depositata prima dell'udienza di trattazione. La doglianza è generica, dal momento che il ricorrente non evidenzia quali rilievi, contenuti nella memoria, sarebbero rimasti privi di una risposta. Essa, inoltre, non appare fondata, perché in detta memoria il ricorrente evidenziava, quali elementi asseritamente ostativi alla proroga del visto di controllo, che egli dal 2019/2020 non effettua colloqui telefonici e visivi con i familiari, che dal 2019 rifiuta volontariamente la socialità con gli altri detenuti, che ha tenuto una condotta carceraria corretta, tanto da ottenere la liberazione anticipata. L'ordinanza risulta avere valutato la rilevanza di tali elementi, al fine di ritenere giustificata o meno la proroga del visto sulla corrispondenza del detenuto, affermando esplicitamente di ritenere irrilevanti il mancato svolgimento di colloqui con i familiari, avendo il detenuto stesso confermato di avere intrattenuto corrispondenza con molti suoi familiari fino al 2023, epoca di imposizione del visto, l'assenza di socialità con altri detenuti, peraltro decisa volontariamente, la corretta condotta carceraria. La memoria depositata dal ricorrente, pertanto, risulta essere stata esaminata in tutti i suoi rilievi, e la valutazione della loro irrilevanza è logica e non contraddittoria, avendo il Tribunale evidenziato che il visto sulla corrispondenza è finalizzato ad evitare che le missive vengano utilizzate per inviare messaggi non consentiti o per mantenere i rapporti con il clan di appartenenza, vanificando così la finalità della sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato, finalità per la quale sono estranee e irrilevanti l'esistenza o meno di contatti in altra forma con i familiari o con altri detenuti, e l'adesione o meno alle regole della detenzione carceraria. 2. L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, rispettosa dei presupposti richiesti dall'ordinamento penitenziario e dalla giurisprudenza di legittimità per l'apposizione del visto di controllo sulla corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato, e priva dei vizi dedotti dal ricorrente, nonché emessa nel rispetto del principio di cui all'art. 627 cod. proc. pen. Per tali ragioni il ricorso deve, perciò, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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