CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23105-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; MINISTERO DELL’INTERNO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - intimati- avverso la sentenza n. 1034/2020 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 14/07/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23105/2020 Numero sezionale 4741/2022 Numero di raccolta generale 17126/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Iordan COVALENCO propone ricorso, sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1034/2020 del Tribunale di Padova che, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova, ha rigettato il ricorso in opposizione che aveva proposto avverso un’intimazione di pagamento, del valore di € 5.981,64, afferente a talune cartelle di pagamento iscritte a ruolo per delle violazioni del d.lgs. n. 285/1992, cd. Codice della Strada. Per ciò che in questa sede rileva, il giudice d’appello ha affermato che al giudizio di primo grado presero parte l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Prefettura di Rovigo e quella di Venezia (pag. 4 sentenza appello) e che in quello di gravame si costituirono il Ministero dell’Interno e le Prefetture di Lodi, Rovigo e Venezia, difesi congiuntamente dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Venezia, chiedendo l’accoglimento del gravame, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Il giudice d’appello, accogliendo il gravame dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], oltre alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell’appellante, anche a rifondere, per il doppio grado, “in favore di ciascuna delle tre Prefetture complessivi euro 1.360,00 onnicomprensivi” (pag. 9). Ric. 2020 n. 23105 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23105/2020 Numero sezionale 4741/2022 Numero di raccolta generale 17126/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 2.1. Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 4 c.p.c., si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale condannato l’attuale ricorrente a rifondere le spese del giudizio di primo grado in favore delle Prefetture di Lodi e Venezia, seppur queste si fossero costituite esclusivamente nel grado d’appello; ciò che, escluderebbe la condanna alle spese relativamente al primo grado. A tal proposito, il ricorrente evidenzia che la prima non svolse alcuna attività difensiva; la seconda si costituì non solo tardivamente ma anche senza l’assistenza di un difensore. Peraltro, che le Prefetture di Lodi e Venezia non avessero preso parte a quel grado lo si ricava, aggiunge il ricorrente, anche da quanto statuito dal giudice di pace, secondo cui “si costituivano la Prefettura di Rovigo e l’Agenzia delle Entrate” (pag. 2 sentenza primo grado). 2.2. Col secondo motivo di ricorso si censura “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione degli artt. 343, co. 1 e 166 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.” Afferma il ricorrente che la Prefettura di Lodi si era costituita solo nel secondo grado in data 2 luglio 2019, chiedendo di respingere l’originaria domanda, ma non aveva proposto tempestivamente un appello incidentale, che avrebbe dovuto essere proposto entro 20 giorni dall’udienza di prima comparizione, fissata per il 16 luglio 2019. Il ricorrente lamenta la mancata pronuncia del tribunale circa l’eccezione di tardività dell’appello da lui sollevata e il cui rilievo Ric. 2020 n. 23105 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23105/2020 Numero sezionale 4741/2022 Numero di raccolta generale 17126/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avrebbe quindi determinato una pronuncia sulle spese diversa e specificamente di condanna della Prefettura ovvero di compensazione. 2.3. Col terzo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014, in riferimento alla liquidazione delle spese di lite in favore delle Prefetture di Lodi e Venezia. Afferma il ricorrente che la liquidazione delle spese del giudizio è stata effettuata dal giudice del gravame tenendo a parametro del valore della controversia la somma indicata nell’intimazione di pagamento. Il giudice d’appello avrebbe però errato poiché il giudizio era composto di più cause, ciascuna equivalente al valore del verbale di accertamento, ed instaurata con le rispettive prefetture. Ne deriverebbe, quindi, che la materia del contendere tra il ricorrente e la Prefettura di Lodi ammonterebbe ad € 257,51; quella tra il ricorrente e la Prefettura di Venezia, ad € 155,21. Il Tribunale avrebbe liquidato le spese del giudizio in misura superiore a quanto stabilito dal D.M. 55/2014. Aggiunge, inoltre, il ricorrente che l’attività difensiva svolta dal difensore ex lege delle Prefetture di Lodi e Venezia si era limitata alla sola costituzione nel grado di appello, senza che fossero mai stati depositati altri scritti; sicché a favore delle due Prefetture dovrebbero essere riconosciuti esclusivamente i compensi per le fasi di studio ed introduttiva. 3. Nessuna delle controparti ha svolto attività difensiva in questo grado. Ric. 2020 n. 23105 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23105/2020 Numero sezionale 4741/2022 Numero di raccolta generale 17126/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 4. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il ricorrente ha depositato memorie. 5.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il giudice d’appello ha condannato l’attuale ricorrente alla refusione delle spese del doppio grado in favore delle Prefetture di Lodi e Venezia. Come riportato dallo stesso ricorrente, al giudizio di primo grado presero parte esclusivamente l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e la Prefettura di Rovigo (v. pag. 2 sentenza del Giudice di Pace), sicché è illegittima la condanna alle spese anche per il giudizio di prime cure, atteso che i due soggetti non svolsero alcuna attività difensiva in quel grado. Rileva il Collegio che, sebbene le Prefetture in appello si fossero tutte costituite con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il che avrebbe consentito anche la liquidazione di un compenso unico con gli incrementi correlati all’assistenza plurima, come appunto previsto dal DM n. 55/2014 (art. 4, co. 2), tuttavia il Tribunale ha liquidato un autonomo compenso per ogni [OSCURATO:PERSONA] per il Governo, e senza che tale scelta sia stata contestata con uno specifico motivo di ricorso da parte del Covalenco, il che esclude che la Corte possa intervenire in parte qua. Posta tale premessa, è insegnamento risalente di questa Corte quello secondo cui “presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua Ric. 2020 n. 23105 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23105/2020 Numero sezionale 4741/2022 Numero di raccolta generale 17126/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 partecipazione in giudizio. Pertanto, la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l’attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione di esse” (Cass. sent. n. 5897/1982). Inoltre, deve ricordarsi che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. n. 30597/2017), il che esclude che potessero essere riconosciuti i compensi in favore della Prefettura costituitasi senza difesa tecnica in primo grado, ancorché tardivamente. Atteso che nel caso in specie il giudice d’appello ha condannato il ricorrente per il doppio grado, non è possibile applicare il principio di diritto alla stregua del quale “La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio” (Cass. sent. n. 16876/2018), applicabile invece laddove ci sia una statuizione di condanna alle spese riferibile esclusivamente al primo grado. Ric. 2020 n. 23105 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23105/2020 Numero sezionale 4741/2022 Numero di raccolta generale 17126/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 5.2. Il secondo motivo, che deve essere riqualificato come omessa pronuncia su un’eccezione, ex art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c., e non come “omesso esame di un fatto decisivo”, è infondato. Ai fini della condanna alle spese in favore della Prefettura di Lodi non era necessario che essa proponesse un tempestivo appello incidentale ma che prendesse parte al giudizio, difendendosi. La riforma della sentenza di primo grado, da cui è poi scaturita la condanna alle spese è stata causata dal tempestivo appello dell’Agenzia delle Entrate, rispetto al quale il ricorrente non muove alcuna censura, posto che una volta riscontrata la rituale notifica delle cartelle, restava assorbito ogni profilo concernente la mancata notifica anche dei verbali di accertamento, avendo il ricorrente omesso di espletare un’opposizione recuperatoria una volta ricevuta la notifica delle cartelle stesse, risultando quindi irrilevante che la Prefettura di Lodi abbia omesso di proporre a sua volta appello incidentale. D’altronde poiché l’appello dell’Agenzia delle Entrate concerneva la legittimità dell’intimazione di pagamento nella sua interezza, le deduzioni svolte dalla stessa non potevano che giovare anche alla Prefettura di Lodi. È del tutto irrilevante, in definitiva, che il giudice del gravame abbia omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità che l’attuale ricorrente asserisce essere stata proposta. 5.3. Il terzo motivo è invece assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo. Ric. 2020 n. 23105 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23105/2020 Numero sezionale 4741/2022 Numero di raccolta generale 17126/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 6. In definitiva, è necessaria la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinché vengano nuovamente regolamentate le spese di lite in favore delle Prefetture di Lodi e Venezia, limitatamente al giudizio di gravame. 7. Al giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Padova, in persona di diverso magistrato, è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, rigettato il secondo motivo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Padova, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 23105 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5