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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 10562/2023

Testo disponibile della fonte

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6893/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro MINISTERO DELL'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro in carica, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MARSALA n. 620/2021 depositata il06/09/2021.

R.g. n. 6893 del 2022; Ad.28/03/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,esecutata nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dalla Casa vinicola del [OSCURATO:SOCIETA]. e pendente dinanzi al Tribunale di Marsala, vers ò, ai sensi dell’art. 494, comma 3, c od. p roc. c iv. la somma precettata; dichiarata succe ssivamente l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del procedimento esecutivo, la banca chie s e ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. c - bis) del d.l. n. 143 del 2008 , convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 2008 la restituzione d ell a somma versata.

L’istanza venne rigettata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Marsala.

La banca Monte dei paschi S.p.a. proposeopposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Marsala, che, con sentenza n. 620 del 6/09/2021, rigettò la domanda.

Avverso la sentenza in unico grado ricorre per cassazione la banca [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso il solo Ministero dell’Economia delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] vinicola del [OSCURATO:SOCIETA]è rimasta intimata.

Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni.

Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è affidato a due motivi, di cui il primo per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2 comma 2, lett. c - bis ) del d.l. n. 143 del 2008 , convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 2008 e dell’art. 2935 cod. civ. e il secondo per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art.

R.g. n. 6893 del 2022; Ad.28/03/2023 CC; estensore: C. Valle 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per la condanna alle spese , erroneamente comminata secondo la prospettazione della banca ricorrente.

La norma di cui all’art. 2, comma 2, lett. c - bis) del d.l. 143/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 181del 2008, prevede che rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi «depositati presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia».

Il primo motivo si incentra sulle seguenti circostanze: quando venne depositata l’istanza di restituzione la somma era ancora presso il Tribunale; non vi fu valida dichiarazione di estinzione perché l’intestazione del provvedimento reca Tribunale di Trapani in luogo di Marsala; il provvedimento nulla dispone circa la restituzione e non è stato mai comunicato al debitore.

Esso è infondato: la somma originariamente depositata ai sensi dell’art. 494, comma 1, cod. proc. civ. rientra di diritto nel [OSCURATO:PERSONA] decorsi cinque anni dall’estinzione e dunque a prescindere dal luogo, inteso quale ufficio giudiziario e ambito procedimentale, ove risulti prov visoriamente depositata; non vi è stato, pacificamente, alcun reclamo della detta somma nei cinque annidal deposito; la questione dell’intestazione del provvedimento giudiziale di estinzione della procedura esecutiva (Tribunale di Trapani in luogo di Tribunale di Marsala) attiene al giudizio di fatto circa l’emanazione da parte dell’ufficio giudiziario del R.g. n. 6893 del 2022; Ad.28/03/2023 CC; estensore: C. Valle provvedimento di estinzione, giudizio che non può essere sindacato in questa sede di legittimità; non rileva, altresì,la circostanza che il provvedimento di estinzione non abbia disposto la restituzione perché ciò che unicamente rileva è l a manca nza di un’istanza di restituzione nei cinque anni; non rileva, inoltre, la mancanza di comunicazione al debitore esecutato, sia perché presupposto della devoluzione al detto Fondo è il mancato reclamo della somma depositata nei cinque anni, sia perché il provvedimento giudiziario è meramente dichiarativo della cessazione di efficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 497 cod. proc. civ., per mancata proposizione, nel termine di cui all’art. 497 cod. proc. civ., dell’istanza di assegnazione della somma depositata e produce effetti indipendentemente dalla comunicazione al debitore.

Il secondo motivo, sulle spese di lite, è inammissibile in quanto meramente apodittico, ossia un non-motivo, avendo il Tribunale fatta corretta applicazione dell’art. 91 codice di rito in punto di individuazione del soggetto tenuto al rimborso delle spese, secondo la regola della soccombenza.

Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della bancaricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore del Ministero dell’Economia edelle Finanze.

Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] vinicola del Ponte, non avendo essa svolto attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto.

R.g. n. 6893 del 2022; Ad.28/03/2023 CC; estensore: C. Valle P.Q.M. rigetta il ricorso ; c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre alle eventualispese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se eventualmente dovuto.

La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6893/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro MINISTERO DELL'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro in carica, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MARSALA n. 620/2021 depositata il06/09/2021. R.g. n. 6893 del 2022; Ad.28/03/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,esecutata nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dalla Casa vinicola del [OSCURATO:SOCIETA]. e pendente dinanzi al Tribunale di Marsala, vers ò, ai sensi dell’art. 494, comma 3, c od. p roc. c iv. la somma precettata; dichiarata succe ssivamente l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del procedimento esecutivo, la banca chie s e ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. c - bis) del d.l. n. 143 del 2008 , convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 2008 la restituzione d ell a somma versata. L’istanza venne rigettata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Marsala. La banca Monte dei paschi S.p.a. proposeopposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Marsala, che, con sentenza n. 620 del 6/09/2021, rigettò la domanda. Avverso la sentenza in unico grado ricorre per cassazione la banca [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso il solo Ministero dell’Economia delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] vinicola del [OSCURATO:SOCIETA]è rimasta intimata. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è affidato a due motivi, di cui il primo per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2 comma 2, lett. c - bis ) del d.l. n. 143 del 2008 , convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 2008 e dell’art. 2935 cod. civ. e il secondo per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. R.g. n. 6893 del 2022; Ad.28/03/2023 CC; estensore: C. Valle 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per la condanna alle spese , erroneamente comminata secondo la prospettazione della banca ricorrente. La norma di cui all’art. 2, comma 2, lett. c - bis) del d.l. 143/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 181del 2008, prevede che rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi «depositati presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia». Il primo motivo si incentra sulle seguenti circostanze: quando venne depositata l’istanza di restituzione la somma era ancora presso il Tribunale; non vi fu valida dichiarazione di estinzione perché l’intestazione del provvedimento reca Tribunale di Trapani in luogo di Marsala; il provvedimento nulla dispone circa la restituzione e non è stato mai comunicato al debitore. Esso è infondato: la somma originariamente depositata ai sensi dell’art. 494, comma 1, cod. proc. civ. rientra di diritto nel [OSCURATO:PERSONA] decorsi cinque anni dall’estinzione e dunque a prescindere dal luogo, inteso quale ufficio giudiziario e ambito procedimentale, ove risulti prov visoriamente depositata; non vi è stato, pacificamente, alcun reclamo della detta somma nei cinque annidal deposito; la questione dell’intestazione del provvedimento giudiziale di estinzione della procedura esecutiva (Tribunale di Trapani in luogo di Tribunale di Marsala) attiene al giudizio di fatto circa l’emanazione da parte dell’ufficio giudiziario del R.g. n. 6893 del 2022; Ad.28/03/2023 CC; estensore: C. Valle provvedimento di estinzione, giudizio che non può essere sindacato in questa sede di legittimità; non rileva, altresì,la circostanza che il provvedimento di estinzione non abbia disposto la restituzione perché ciò che unicamente rileva è l a manca nza di un’istanza di restituzione nei cinque anni; non rileva, inoltre, la mancanza di comunicazione al debitore esecutato, sia perché presupposto della devoluzione al detto Fondo è il mancato reclamo della somma depositata nei cinque anni, sia perché il provvedimento giudiziario è meramente dichiarativo della cessazione di efficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 497 cod. proc. civ., per mancata proposizione, nel termine di cui all’art. 497 cod. proc. civ., dell’istanza di assegnazione della somma depositata e produce effetti indipendentemente dalla comunicazione al debitore. Il secondo motivo, sulle spese di lite, è inammissibile in quanto meramente apodittico, ossia un non-motivo, avendo il Tribunale fatta corretta applicazione dell’art. 91 codice di rito in punto di individuazione del soggetto tenuto al rimborso delle spese, secondo la regola della soccombenza. Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della bancaricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore del Ministero dell’Economia edelle Finanze. Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] vinicola del Ponte, non avendo essa svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto. R.g. n. 6893 del 2022; Ad.28/03/2023 CC; estensore: C. Valle P.Q.M. rigetta il ricorso ; c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre alle eventualispese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se eventualmente dovuto. La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. Così deciso in
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