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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 33485/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 15/06/2026; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 63 cod. proc. pen. in punto di ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]Agostino, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata l'ipotesi contemplata all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni esclusivamente nei confronti di colui che le aveva rese e non nei confronti dell'imputato; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello fondato il diniego sulla entità non irrisoria del pregiudizio patrimoniale (euro 800,00), così formulando un giudizio discrezionale adeguatamente motivato e scevro da illogicità, come tale non censurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 15/06/2026; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 63 cod. proc. pen. in punto di ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]Agostino, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata l'ipotesi contemplata all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni esclusivamente nei confronti di colui che le aveva rese e non nei confronti dell'imputato; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello fondato il diniego sulla entità non irrisoria del pregiudizio patrimoniale (euro 800,00), così formulando un giudizio discrezionale adeguatamente motivato e scevro da illogicità, come tale non censurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33485/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris