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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16938/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per non consentite ragioni in fatto in relazione alla specifica motivazione resa sul valore sintomatico della condotta ai fini della recidiva e sull'adeguato giudizio di equivalenza delle attenuenti c.d generiche in ragione della pluralità di gravi precedenti a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] dtanzo • [OSCURATO:PERSONA]% 0 2 M A eng ----- - -- - i. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per non consentite ragioni in fatto in relazione alla specifica motivazione resa sul valore sintomatico della condotta ai fini della recidiva e sull'adeguato giudizio di equivalenza delle attenuenti c.d generiche in ragione della pluralità di gravi precedenti a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] dtanzo • [OSCURATO:PERSONA]% 0 2 M A eng ----- - -- - i. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16938/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris