CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 17047/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 178 lett. C), 179 e 185 cod. proc. pen. per violazione della corretta vocatio in iudicium del prevenuto, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con gli atti del giudizio, come non ha mancato di rilevare la Corte territoriale alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove ha precisato come non sussista alcuna violazione dei principi preposti alla corretta vocatio in iuo'icium, posto che il decreto di citazione a giudizio, dopo vani tentativi notificatori all'indirizzo eletto ed a quello abitativo, è stato correttamente notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore dell'imputato, essendo irrilevante la nomina fiduciaria o d'ufficio del difensore stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigl