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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 44859/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 19.4.2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi udito il difensore delle parti civili ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi, associandosi alla richiesta del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di annullamento in ragione di un rilevato vizio motivazionale disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte della pronuncia resa dalla Corte di appello di Lecce che, in riforma della assoluzione per non aver commesso il fatto emessa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Taranto, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale in relazione ad un sinistro avvenuto il 31.8.2012, si è pronunciata in sede di rinvio con sentenza in data 19.4.2021 la Corte di appello di Lecce che ha confermato l'assoluzione resa dal giudice di primo grado.

A chiarimento della vicenda va puntualizzato che il fatto in contestazione è rappresentato dalla condotta tenuta dal Piccinni che, alla guida di un autoarticolato composto da motrice e rimorchio, aveva lungo la strada statale n.106 Taranto-Metaponto arrestato la marcia a causa di un guasto al sistema frenante, accostandosi sul lato di estrema destra della carreggiata quando sopraggiungeva da tergo un pullman con a bordo ventidue passeggeri guidato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale, senza avvedersi di una [OSCURATO:PERSONA] che viaggiava a bassa velocità davanti a lui, la urtava violentemente spingendola contro il guard-rail di destra e trascinandola in avanti per parecchi metri fino a schiacciarla, senza che risultassero segni di frenata, contro la parte posteriore dell'autoarticolato, collisione a seguito della quale decedevano i tre occupanti della autovettura ed una passeggera del pullman, altri dei quali riportavano lesioni. [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la violazione degli artt. 140, 141 e 162 cod. strad. per non aver indossato il giubbino catarinfrangente e per aver omesso di installare il segnale mobile di pericolo alla prescritta distanza regolamentare, mentre il [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole con doppia pronuncia conforme della violazione degli artt. 140, 141 e 149 cod. strad. per non aver regolato la velocità del veicolo alla circostanza che viaggiava in orario notturno, nè mantenuto la necessaria distanza di sicurezza dall'auto che lo precedeva.

Avverso il suddetto provvedimento le parti civili costituitesi per la morte di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due ricorsi per cassazione, il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2. Con impugnativa congiunta a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo nella qualità di marito della vittima, hanno articolato un unico motivo con il quale lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 41 e 589 cod. pen. e 2043 cod. civ. e al vizio motivazionale, l'omessa disamina delle diverse conseguenze che avrebbe causato la collisione tra il pullman, ferma restando la responsabilità del suo conducente, e l'autoarticolato guidato dal Piccinni se tale mezzo, prescindendo dal travolgimento della [OSCURATO:PERSONA] da parte del conducente [OSCURATO:PERSONA], non si fosse trovato in sosta sul lato destro della carreggiata a seguito dell'imprudente, ma deliberata scelta dell'imputato di proseguire, non appena accortosi dell'avaria al sistema frenante del proprio mezzo, la marcia, anziché sostare, così come avrebbe potuto nella piazzola di parcheggio.

Sostengono come tale scelta, che aveva comportato, stante la violazione delle regole di prudenza cui deve conformarsi il conducente di un veicolo considerato l'orario notturno, la mancanza di illuminazione della strada, le dimensioni dell'autoarticolato in rapporto a quelle della carreggiata e il conseguente ingombro della corsia di destra, l'accettazione del rischio di mettere a repentaglio l'incolumità degli altri soggetti circolanti sulla strada statale, configuri una concausa efficiente alla determinazione dell'evento, ovverosia della collisione contro l'autocarro dell'auto e del decesso dei suoi occupanti, così come della morte di una passeggera del pullman e delle lesioni riportate dagli altri.

Evidenziano come dall'espletata istruttoria e, segnatamente dalla relazione redatta dal perito del Tribunale, fosse emerso che il guasto al sistema frenante dell'autoarticolato era stato segnalato al guidatore ben prima del suo arresto a bordo della carreggiata, stante la dotazione del mezzo di un manometro e che un chilometro prima del campo del sinistro era stata accertata l'esistenza di una piazzola di sosta, la quale avrebbe consentito la sosta dell'autoarticolato in piena sicurezza.

Si dolgono, conseguentemente, dell'assoluta carenza motivazionale in ordine all'aggravamento delle conseguenze del sinistro da parte del Piccinni essendo stato il violento impatto dell'auto contro il rimorchio in sosta la causa esclusiva della morte degli occupanti dell'auto e della donna a bordo del pullman, non potendo la presenza dell'autoarticolato essere ricondotta ad un caso fortuito.

3. Con separato ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato pur avendo contraddittoriamente aderito alle conclusioni del perito nominato dal Tribunale, il quale aveva evidenziato come l'evento letale si fosse verificato anche a causa del considerevole ingombro della carreggiata da parte dell'autoarticolato, senza che il conducente avesse fatto alcunchè per evitare la collisione atteso che il mezzo era sprovvisto di catadiottri e quindi non visibile di notte, che lui stesso aveva omesso di segnalare il pericolo omettendo di indossare il giubbotto catarifrangente, che aveva scelto di non fermarsi anzitempo sulle corsie di emergenza presenti lungo la SS 106 pur consapevole dell'avaria al sistema frenante e che del tutto dubbia era risultata l'apposizione del triangolo di pericolo, il quale in ogni caso sarebbe stato collocato a distanza inferiore da quella regolamentare: evidenzia la difesa come tutti i suddetti elementi convergessero verso l'affermazione di una colpa quantomeno generica in violazione del principio del neminem ledere, rilevando il giudice del rinvio non avesse né valutato la condotta tenuta dal Piccinni, né escluso la configurabilità di un nesso eziologico tra la stessa e il sinistro essendosi limitata a recepire acriticamente le argomentazioni spese dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione.

4. Con memoria trasmessa via Pec in data 16.9.2022 il difensore dell'imputato ha contestato la legittimazione dei ricorrenti in relazione all'impugnativa a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] stante la mancanza di procura speciale al difensore sottoscrittore del ricorso per cassazione che avevano solo nominato quale loro difensore di fiducia e la mancanza di revoca dei precedenti difensori e procuratori speciali, nonché la mancanza di specificità di entrambi i ricorsi limitatisi a censurare l'inadeguatezza della motivazione, senza individuare alcuna evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante la quale soltanto integra il vizio deducibile in sede di legittimità.

Ha inoltre rilevato nel merito come la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unica nella sua gravità collegabile sul piano del nesso causale all'evento letale, come inconfutabilmente ricostruito dalla sentenza impugnata, concludendo per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere in via preliminare sgombrato il campo dall'eccepita inammissibilità del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di legittimazione dei ricorrenti in difetto della procura ad litem in capo al difensore.

Premesso che, a differenza dell'imputato o dell'indagato per i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, è sufficiente che, ove intendano essere assistiti da un difensore di fiducia, provvedano alla sua nomina mediante un semplice negozio unilaterale di investitura per effetto del quale al professionista prescelto viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia e che comprende tutti i poteri di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'assistito, tutte le altre parti private devono, invece, stare nel giudizio penale, secondo quanto previsto dall'art. 100 cod. proc. pen., con il ministero di un difensore, munito di procura speciale.

Diversamente dalla nomina, quest'ultima si inserisce nello schema negoziale del mandato attraverso il quale il difensore viene incaricato dalla parte conferente la procura di svolgere la sua opera professionale che consiste nella rappresentanza nel compimento degli atti ivi espressamente indicati dal mandante in relazione a un determinato procedimento, analogamente alla procura ad litem prevista nel rito civile dall'art. 83 cod. proc. civ..

Non essendo previste formule solenni per il conferimento della suddetta investitura, deve rilevarsi che la apposizione della formula apposta in calce al ricorso con cui le parti attribuiscono all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato quale loro difensore di fiducia, il potere di proporre "ricorso per cassazione avverso la sentenza n.653 della Corte di appello penale di Lecce in data 19.7.2021", con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore, integri a tutti gli effetti una valida procura speciale tanto con riferimento alla sua provenienza, quanto al suo contenuto che prevede l'indicazione degli specifici poteri conferiti al nominato in relazione a un determinato procedimento, nella specie puntualmente individuati anche con gli estremi della sentenza oggetto di impugnativa.

Né, peraltro, risulta fornita alcuna evidenza di precedenti procure speciali riferite alla proposizione del presente ricorso ad altri difensori, onde sotto tale profilo la censura deve ritenersi del tutto generica anche in relazione al profilo dell'autosufficienza.

2. Tanto premesso, i ricorsi, da esaminarsi congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione, pur ammissibili, non possono ritenersi fondati.

Muovendo dal rilievo articolato dalla sentenza di annullamento di questa Corte nei confronti della precedente condanna del Piccinni pronunciata dai giudici di secondo grado, consistente nella carenza del necessario nesso di causalità tra le condotte omissive contestategli in violazione delle norme sulla circolazione stradale e l'evento dannoso, la pronuncia assolutoria pronunciata dai giudici del rinvio ha reputato del tutto ininfluenti le eventuali violazioni del codice della strada da parte del coimputato a fronte della condotta del conducente del pullman che, non essendosi neppure si era accorto di aver travolto l'auto che procedeva davanti a sè sulla strada, e tantomeno dell'autoarticolato al margine della carreggiata, come attestato dalla mancanza di tracce di frenata, esaurisse il nesso di causalità necessario alla determinazione dell'evento esautorando il giudice di merito da ogni ulteriore indagine.

Ebbene, le contestazioni sollevate dai ricorrenti, che si incentrano sulla omessa disamina delle condotte caratterizzate da imprudenza e negligenza poste in essere dal Piccinni, non colgono nel segno venendo completamente tralasciata da entrambe le difese la rilevanza dirimente attribuita dai giudici del rinvio alla condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in or dine al nesso eziologico.

Ed invero in relazione al vizio di violazione di legge devoluto dal ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e solo indirettamente richiamato dal ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che, mentre il mancato rispetto della norma generale del neminem ledere dettata dal codice civile nulla ha a che vedere con i precetti di rilevanza penale dettati dal codice della strada sui quali soltanto è possibile fondare l'accertamento di responsabilità in ordine ad un sinistro stradale, non risulta, invece, individuata dai ricorrenti quale specifica infrazione delle norme dettate sulla circolazione, fra quelle contestate al Piccinni, abbia concorso alla causazione dell'evento.

Gli illeciti indicati nell'imputazione si esauriscono infatti nella violazione dell'art. 141 cod. strad., concernente i limiti di velocità, pacificamente escluso dai giudici di merito in ragione del fatto che al momento della collisione l'autoarticolato era fermo da tempo sul margine destro della carreggiata, e dell'art. 162 cod. strad., relativo all'obbligo di secHalazione di veicolo fermo, essendo stata del pari ritenuta ininfluente la circostanza che l'imputato non avesse indossato il giubbotto retroriflettente non essendo ma sceso dal mezzo.

Tuttavia, quand'anche il Piccinni avesse apposto il triangolo catarifrangente a distanza dal mezzo inferiore a quella regolamentare, così come assume la difesa, siffatta condotta, oltre a non integrare la prescritta violazione di segnalazione di veicolo fermo essendo state accese le luci posteriori di emergenza, così come prescritto dall'art. 162 cit., non avrebbe in ogni caso evitato l'impatto, come accertato dai giudici del rinvio, con il pullman il cui conducente aveva avuto, già ad una distanza di 65 metri, corrispondente al raggio di profondità di il ce degli anabbaglianti del mezzo da lui condotto, la visuale dell'ingombro della carreggiata per la presenza dell'autoarticolato, senza aver neppure Lmtato di frenare.

In realtà il rimprovero che viene mosso dalle difese al Piccinni sembra incentrarsi sulla infrazione del divieto di :gombro della carreggiata che mai risulta essergli stato contestato, essendosi al lc,ntrario accertato che l'imputato abbia, una volta constatata l'avaria al sist.c,i,a frenante, diligentemente arrestato l'autoarticolato al margine destro della cà, wggiata in una situazione di emergenza, senza aver alcuna possibilità di rimuovcm l mezzo.

La ricostruzione del fatto effettuatà. dalla Corte pugliese si incentra, invece, sulla mancanza di tracce di frenata dà parte del conducente del pullman in prossimità del punto del sinistro, segna questo dal quale viene coerentemente desunto che egli non si fosse proprio é-2e- ,do della presenza della Fiat punto che marciava davanti a lui e che aveva trav(,;to ben prima di entrare in collisione con l'autoarticolato, di cui poteva avere pie visione per via delle luci.

Sulla base di tale premessa neppur può ritenersi che i rilievi articolati dalle difese valgano ad incrinare la tenuta a piano logico del ragionamento seguito dalla Corte territoriale venendo del tL d m tralasciata la necessaria analisi della sussistenza del nesso di causalità tra L :adotta del Piccinni e l'evento letale.

E' ben vero che ove l'autoarticolato non iasse stato parcheggiato sul bordo della carreggiata si sarebbe evitato lo schiacci:inento della Fiat punto tra lo stesso ed il pullman, ma ciò non toglie la necessità :a. :Wanalisi, omessa da entrambe le difese, sulla sussistenza del nesso di causalità à la condotta del Piccinni e l'impatto del pullman contro l'autoarticolato, di cui ne.. ene contestata la visibilità, ma soltanto la sua presenza sul margine destro ia carreggiata.

Peraltro, nulla venendo confutato sulla mancanza di reazioni d: arte del [OSCURATO:PERSONA], desunta dai giudici di merito dalla mancanza di tracce di ata, deve escludersi che le doglianze difensive individuino un'omissione o una -crepanza logico-argomentativa avente valenza decisiva, nelle quali soltanto si pendia il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità, fuoriuscendo dal i acato rimesso a questa Corte il giudizio valutativo della prova sul quale si incer t no invece entrambi i ricorsi.

Segue pertanto a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 19.4.2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi udito il difensore delle parti civili ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi, associandosi alla richiesta del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di annullamento in ragione di un rilevato vizio motivazionale disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte della pronuncia resa dalla Corte di appello di Lecce che, in riforma della assoluzione per non aver commesso il fatto emessa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Taranto, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale in relazione ad un sinistro avvenuto il 31.8.2012, si è pronunciata in sede di rinvio con sentenza in data 19.4.2021 la Corte di appello di Lecce che ha confermato l'assoluzione resa dal giudice di primo grado. A chiarimento della vicenda va puntualizzato che il fatto in contestazione è rappresentato dalla condotta tenuta dal Piccinni che, alla guida di un autoarticolato composto da motrice e rimorchio, aveva lungo la strada statale n.106 Taranto-Metaponto arrestato la marcia a causa di un guasto al sistema frenante, accostandosi sul lato di estrema destra della carreggiata quando sopraggiungeva da tergo un pullman con a bordo ventidue passeggeri guidato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale, senza avvedersi di una [OSCURATO:PERSONA] che viaggiava a bassa velocità davanti a lui, la urtava violentemente spingendola contro il guard-rail di destra e trascinandola in avanti per parecchi metri fino a schiacciarla, senza che risultassero segni di frenata, contro la parte posteriore dell'autoarticolato, collisione a seguito della quale decedevano i tre occupanti della autovettura ed una passeggera del pullman, altri dei quali riportavano lesioni. [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la violazione degli artt. 140, 141 e 162 cod. strad. per non aver indossato il giubbino catarinfrangente e per aver omesso di installare il segnale mobile di pericolo alla prescritta distanza regolamentare, mentre il [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole con doppia pronuncia conforme della violazione degli artt. 140, 141 e 149 cod. strad. per non aver regolato la velocità del veicolo alla circostanza che viaggiava in orario notturno, nè mantenuto la necessaria distanza di sicurezza dall'auto che lo precedeva. Avverso il suddetto provvedimento le parti civili costituitesi per la morte di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due ricorsi per cassazione, il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2. Con impugnativa congiunta a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo nella qualità di marito della vittima, hanno articolato un unico motivo con il quale lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 41 e 589 cod. pen. e 2043 cod. civ. e al vizio motivazionale, l'omessa disamina delle diverse conseguenze che avrebbe causato la collisione tra il pullman, ferma restando la responsabilità del suo conducente, e l'autoarticolato guidato dal Piccinni se tale mezzo, prescindendo dal travolgimento della [OSCURATO:PERSONA] da parte del conducente [OSCURATO:PERSONA], non si fosse trovato in sosta sul lato destro della carreggiata a seguito dell'imprudente, ma deliberata scelta dell'imputato di proseguire, non appena accortosi dell'avaria al sistema frenante del proprio mezzo, la marcia, anziché sostare, così come avrebbe potuto nella piazzola di parcheggio. Sostengono come tale scelta, che aveva comportato, stante la violazione delle regole di prudenza cui deve conformarsi il conducente di un veicolo considerato l'orario notturno, la mancanza di illuminazione della strada, le dimensioni dell'autoarticolato in rapporto a quelle della carreggiata e il conseguente ingombro della corsia di destra, l'accettazione del rischio di mettere a repentaglio l'incolumità degli altri soggetti circolanti sulla strada statale, configuri una concausa efficiente alla determinazione dell'evento, ovverosia della collisione contro l'autocarro dell'auto e del decesso dei suoi occupanti, così come della morte di una passeggera del pullman e delle lesioni riportate dagli altri. Evidenziano come dall'espletata istruttoria e, segnatamente dalla relazione redatta dal perito del Tribunale, fosse emerso che il guasto al sistema frenante dell'autoarticolato era stato segnalato al guidatore ben prima del suo arresto a bordo della carreggiata, stante la dotazione del mezzo di un manometro e che un chilometro prima del campo del sinistro era stata accertata l'esistenza di una piazzola di sosta, la quale avrebbe consentito la sosta dell'autoarticolato in piena sicurezza. Si dolgono, conseguentemente, dell'assoluta carenza motivazionale in ordine all'aggravamento delle conseguenze del sinistro da parte del Piccinni essendo stato il violento impatto dell'auto contro il rimorchio in sosta la causa esclusiva della morte degli occupanti dell'auto e della donna a bordo del pullman, non potendo la presenza dell'autoarticolato essere ricondotta ad un caso fortuito. 3. Con separato ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato pur avendo contraddittoriamente aderito alle conclusioni del perito nominato dal Tribunale, il quale aveva evidenziato come l'evento letale si fosse verificato anche a causa del considerevole ingombro della carreggiata da parte dell'autoarticolato, senza che il conducente avesse fatto alcunchè per evitare la collisione atteso che il mezzo era sprovvisto di catadiottri e quindi non visibile di notte, che lui stesso aveva omesso di segnalare il pericolo omettendo di indossare il giubbotto catarifrangente, che aveva scelto di non fermarsi anzitempo sulle corsie di emergenza presenti lungo la SS 106 pur consapevole dell'avaria al sistema frenante e che del tutto dubbia era risultata l'apposizione del triangolo di pericolo, il quale in ogni caso sarebbe stato collocato a distanza inferiore da quella regolamentare: evidenzia la difesa come tutti i suddetti elementi convergessero verso l'affermazione di una colpa quantomeno generica in violazione del principio del neminem ledere, rilevando il giudice del rinvio non avesse né valutato la condotta tenuta dal Piccinni, né escluso la configurabilità di un nesso eziologico tra la stessa e il sinistro essendosi limitata a recepire acriticamente le argomentazioni spese dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione. 4. Con memoria trasmessa via Pec in data 16.9.2022 il difensore dell'imputato ha contestato la legittimazione dei ricorrenti in relazione all'impugnativa a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] stante la mancanza di procura speciale al difensore sottoscrittore del ricorso per cassazione che avevano solo nominato quale loro difensore di fiducia e la mancanza di revoca dei precedenti difensori e procuratori speciali, nonché la mancanza di specificità di entrambi i ricorsi limitatisi a censurare l'inadeguatezza della motivazione, senza individuare alcuna evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante la quale soltanto integra il vizio deducibile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato nel merito come la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unica nella sua gravità collegabile sul piano del nesso causale all'evento letale, come inconfutabilmente ricostruito dalla sentenza impugnata, concludendo per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere in via preliminare sgombrato il campo dall'eccepita inammissibilità del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di legittimazione dei ricorrenti in difetto della procura ad litem in capo al difensore. Premesso che, a differenza dell'imputato o dell'indagato per i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, è sufficiente che, ove intendano essere assistiti da un difensore di fiducia, provvedano alla sua nomina mediante un semplice negozio unilaterale di investitura per effetto del quale al professionista prescelto viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia e che comprende tutti i poteri di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'assistito, tutte le altre parti private devono, invece, stare nel giudizio penale, secondo quanto previsto dall'art. 100 cod. proc. pen., con il ministero di un difensore, munito di procura speciale. Diversamente dalla nomina, quest'ultima si inserisce nello schema negoziale del mandato attraverso il quale il difensore viene incaricato dalla parte conferente la procura di svolgere la sua opera professionale che consiste nella rappresentanza nel compimento degli atti ivi espressamente indicati dal mandante in relazione a un determinato procedimento, analogamente alla procura ad litem prevista nel rito civile dall'art. 83 cod. proc. civ.. Non essendo previste formule solenni per il conferimento della suddetta investitura, deve rilevarsi che la apposizione della formula apposta in calce al ricorso con cui le parti attribuiscono all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato quale loro difensore di fiducia, il potere di proporre "ricorso per cassazione avverso la sentenza n.653 della Corte di appello penale di Lecce in data 19.7.2021", con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore, integri a tutti gli effetti una valida procura speciale tanto con riferimento alla sua provenienza, quanto al suo contenuto che prevede l'indicazione degli specifici poteri conferiti al nominato in relazione a un determinato procedimento, nella specie puntualmente individuati anche con gli estremi della sentenza oggetto di impugnativa. Né, peraltro, risulta fornita alcuna evidenza di precedenti procure speciali riferite alla proposizione del presente ricorso ad altri difensori, onde sotto tale profilo la censura deve ritenersi del tutto generica anche in relazione al profilo dell'autosufficienza. 2. Tanto premesso, i ricorsi, da esaminarsi congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione, pur ammissibili, non possono ritenersi fondati. Muovendo dal rilievo articolato dalla sentenza di annullamento di questa Corte nei confronti della precedente condanna del Piccinni pronunciata dai giudici di secondo grado, consistente nella carenza del necessario nesso di causalità tra le condotte omissive contestategli in violazione delle norme sulla circolazione stradale e l'evento dannoso, la pronuncia assolutoria pronunciata dai giudici del rinvio ha reputato del tutto ininfluenti le eventuali violazioni del codice della strada da parte del coimputato a fronte della condotta del conducente del pullman che, non essendosi neppure si era accorto di aver travolto l'auto che procedeva davanti a sè sulla strada, e tantomeno dell'autoarticolato al margine della carreggiata, come attestato dalla mancanza di tracce di frenata, esaurisse il nesso di causalità necessario alla determinazione dell'evento esautorando il giudice di merito da ogni ulteriore indagine. Ebbene, le contestazioni sollevate dai ricorrenti, che si incentrano sulla omessa disamina delle condotte caratterizzate da imprudenza e negligenza poste in essere dal Piccinni, non colgono nel segno venendo completamente tralasciata da entrambe le difese la rilevanza dirimente attribuita dai giudici del rinvio alla condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in or dine al nesso eziologico. Ed invero in relazione al vizio di violazione di legge devoluto dal ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e solo indirettamente richiamato dal ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che, mentre il mancato rispetto della norma generale del neminem ledere dettata dal codice civile nulla ha a che vedere con i precetti di rilevanza penale dettati dal codice della strada sui quali soltanto è possibile fondare l'accertamento di responsabilità in ordine ad un sinistro stradale, non risulta, invece, individuata dai ricorrenti quale specifica infrazione delle norme dettate sulla circolazione, fra quelle contestate al Piccinni, abbia concorso alla causazione dell'evento. Gli illeciti indicati nell'imputazione si esauriscono infatti nella violazione dell'art. 141 cod. strad., concernente i limiti di velocità, pacificamente escluso dai giudici di merito in ragione del fatto che al momento della collisione l'autoarticolato era fermo da tempo sul margine destro della carreggiata, e dell'art. 162 cod. strad., relativo all'obbligo di secHalazione di veicolo fermo, essendo stata del pari ritenuta ininfluente la circostanza che l'imputato non avesse indossato il giubbotto retroriflettente non essendo ma sceso dal mezzo. Tuttavia, quand'anche il Piccinni avesse apposto il triangolo catarifrangente a distanza dal mezzo inferiore a quella regolamentare, così come assume la difesa, siffatta condotta, oltre a non integrare la prescritta violazione di segnalazione di veicolo fermo essendo state accese le luci posteriori di emergenza, così come prescritto dall'art. 162 cit., non avrebbe in ogni caso evitato l'impatto, come accertato dai giudici del rinvio, con il pullman il cui conducente aveva avuto, già ad una distanza di 65 metri, corrispondente al raggio di profondità di il ce degli anabbaglianti del mezzo da lui condotto, la visuale dell'ingombro della carreggiata per la presenza dell'autoarticolato, senza aver neppure Lmtato di frenare. In realtà il rimprovero che viene mosso dalle difese al Piccinni sembra incentrarsi sulla infrazione del divieto di :gombro della carreggiata che mai risulta essergli stato contestato, essendosi al lc,ntrario accertato che l'imputato abbia, una volta constatata l'avaria al sist.c,i,a frenante, diligentemente arrestato l'autoarticolato al margine destro della cà, wggiata in una situazione di emergenza, senza aver alcuna possibilità di rimuovcm l mezzo. La ricostruzione del fatto effettuatà. dalla Corte pugliese si incentra, invece, sulla mancanza di tracce di frenata dà parte del conducente del pullman in prossimità del punto del sinistro, segna questo dal quale viene coerentemente desunto che egli non si fosse proprio é-2e- ,do della presenza della Fiat punto che marciava davanti a lui e che aveva trav(,;to ben prima di entrare in collisione con l'autoarticolato, di cui poteva avere pie visione per via delle luci. Sulla base di tale premessa neppur può ritenersi che i rilievi articolati dalle difese valgano ad incrinare la tenuta a piano logico del ragionamento seguito dalla Corte territoriale venendo del tL d m tralasciata la necessaria analisi della sussistenza del nesso di causalità tra L :adotta del Piccinni e l'evento letale. E' ben vero che ove l'autoarticolato non iasse stato parcheggiato sul bordo della carreggiata si sarebbe evitato lo schiacci:inento della Fiat punto tra lo stesso ed il pullman, ma ciò non toglie la necessità :a. :Wanalisi, omessa da entrambe le difese, sulla sussistenza del nesso di causalità à la condotta del Piccinni e l'impatto del pullman contro l'autoarticolato, di cui ne.. ene contestata la visibilità, ma soltanto la sua presenza sul margine destro ia carreggiata. Peraltro, nulla venendo confutato sulla mancanza di reazioni d: arte del [OSCURATO:PERSONA], desunta dai giudici di merito dalla mancanza di tracce di ata, deve escludersi che le doglianze difensive individuino un'omissione o una -crepanza logico-argomentativa avente valenza decisiva, nelle quali soltanto si pendia il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità, fuoriuscendo dal i acato rimesso a questa Corte il giudizio valutativo della prova sul quale si incer t no invece entrambi i ricorsi. Segue pertanto a
Sentenza Cassazione n. 44859/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris