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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 44426/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03EP8GF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] M.B.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso dedotto avverso la sentenza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale veniva applicata all'imputato la pena di anni due, mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 è manifestamente infondato poiché la pena accessoria veniva espressamente eliminata con la sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03EP8GF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] M.B.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso dedotto avverso la sentenza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale veniva applicata all'imputato la pena di anni due, mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 è manifestamente infondato poiché la pena accessoria veniva espressamente eliminata con la sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 44426/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris