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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16748/2026

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roAgenzia delle Entrate- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman. 1376/2023 depositata il 15/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 1376/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado del Lazio - adita dall’odierno ricorrente in sede di rinvio a seguito dicassazione, con ordinanza di questa Corte n. 5865/2022, della sentenza n.46/28/15 con cui la CTR di Roma aveva accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza n. 348/2013 della CTP di Roma, che avevaNumero registro generale 19936/2023Numero sezionale 4008/2026Numero di raccolta generale 16748/2026Data pubblicazione 28/05/2026accolto il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avversol’intimazione di pagamento relativa ad un’imposta di registro proporzionalecalcolata con l’aliquota prevista per i terreni agricoli anziché con l’aliquotadovuta per i terreni edificabili – rigettava l’appello dell’Ufficio avverso talesentenza della CTP, accertando il decorso del termine perentorio, dalladata di registrazione dell’atto, per la richiesta al Notaio di integrazionedell’imposta principale, compensando le spese per gravi motivi.Avverso la sentenza n. 1376/2023 della CGT2 Lazio, CarmineAndretta proponeva ricorso per cassazione.L’Agenzia delle Entrate non si costituiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.).

Violazione e falsaapplicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, per averela CdGT “erroneamente confermato l’illegittima ed immotivatacompensazione delle spese di lite che è stata pronunciata per gravi motiviperaltro non esplicitati nella parte motiva”, con ciò obliterando leprescrizioni di legge in tema di soccombenza, che consentono al giudice dicompensare le spese (art. 92 c.p.c.) solo in caso di soccombenzareciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsiespressamente.2.

Con il secondo motivo si deduce “Omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”, per non avere la CGT2 in alcunmodo motivato le ragioni della compensazione.3.

Tanto premesso, osserva la Corte che il ricorrente non haprovveduto a documentare l’avvenuta notifica del ricorso nel termineprevisto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c. e nemmeno vi haprovveduto nel successivo termine di cui all’art. 372 c.p.c. (v.

Cass., n.23550/2024).Numero registro generale 19936/2023Numero sezionale 4008/2026Numero di raccolta generale 16748/2026Data pubblicazione 28/05/2026Va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso.4.

Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della controparte.

P.Q.Mdichiara l’improcedibilità del ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data12/5/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAgenzia delle Entrate- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman. 1376/2023 depositata il 15/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1376/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado del Lazio - adita dall’odierno ricorrente in sede di rinvio a seguito dicassazione, con ordinanza di questa Corte n. 5865/2022, della sentenza n.46/28/15 con cui la CTR di Roma aveva accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza n. 348/2013 della CTP di Roma, che avevaNumero registro generale 19936/2023Numero sezionale 4008/2026Numero di raccolta generale 16748/2026Data pubblicazione 28/05/2026accolto il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avversol’intimazione di pagamento relativa ad un’imposta di registro proporzionalecalcolata con l’aliquota prevista per i terreni agricoli anziché con l’aliquotadovuta per i terreni edificabili – rigettava l’appello dell’Ufficio avverso talesentenza della CTP, accertando il decorso del termine perentorio, dalladata di registrazione dell’atto, per la richiesta al Notaio di integrazionedell’imposta principale, compensando le spese per gravi motivi.Avverso la sentenza n. 1376/2023 della CGT2 Lazio, CarmineAndretta proponeva ricorso per cassazione.L’Agenzia delle Entrate non si costituiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.). Violazione e falsaapplicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, per averela CdGT “erroneamente confermato l’illegittima ed immotivatacompensazione delle spese di lite che è stata pronunciata per gravi motiviperaltro non esplicitati nella parte motiva”, con ciò obliterando leprescrizioni di legge in tema di soccombenza, che consentono al giudice dicompensare le spese (art. 92 c.p.c.) solo in caso di soccombenzareciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsiespressamente.2. Con il secondo motivo si deduce “Omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”, per non avere la CGT2 in alcunmodo motivato le ragioni della compensazione.3. Tanto premesso, osserva la Corte che il ricorrente non haprovveduto a documentare l’avvenuta notifica del ricorso nel termineprevisto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c. e nemmeno vi haprovveduto nel successivo termine di cui all’art. 372 c.p.c. (v. Cass., n.23550/2024).Numero registro generale 19936/2023Numero sezionale 4008/2026Numero di raccolta generale 16748/2026Data pubblicazione 28/05/2026Va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso.4. Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della controparte. P.Q.Mdichiara l’improcedibilità del ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data12/5/2026.Il PresidenteUgo Candia
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