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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12676/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 16 marzo 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di penale responsabilità ed alla valutazione del compendio probatorio in relazione all'impossibilità di individuare in quale occasione il prevenuto abbia mentito sulle proprie generalità; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che afferma come sussista il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. in ciascuna delle plurime occasioni in cui l'imputato abbia declinato generalità diverse; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] islao Scarlini D [OSCURATO:PERSONA] kTATOhA.119)E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 16 marzo 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di penale responsabilità ed alla valutazione del compendio probatorio in relazione all'impossibilità di individuare in quale occasione il prevenuto abbia mentito sulle proprie generalità; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che afferma come sussista il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. in ciascuna delle plurime occasioni in cui l'imputato abbia declinato generalità diverse; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] islao Scarlini D [OSCURATO:PERSONA] kTATOhA.119)E
Sentenza Cassazione n. 12676/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris