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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26127/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0606TF0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo dì ricorso, con cui si censura la violazione della legge perché il giudice di appello non ha riqualificato il fatto nella meno grave ipotesi di tentato furto nonostante l'imputato sia stato fermato quando si trovava ancora all'interno dell'abitacolo dell'automobile prima che conseguisse l'autonoma disponibilità della refurtiva, è manifestamente infondato poiché, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia. (Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo ed altri, Rv. 194483 - 01).

In particolare, si ritiene pacificamente che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risieda nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Picardi, Rv. 274016 - 01).

Nel caso di specie, l'agente veniva fermato dagli agenti di polizia dopo essere sceso dall'autovettura; conseguentemente è possibile ritenere che egli abbia acquisito, seppur per breve tempo, piena disponibilità dei beni trafugati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M P.Q.MEnr' ori c [OSCURATO:PERSONA] DE P1T [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 13 LUG 2026 I [OSCURATO:PERSONA] Dott.

Ce/effrètr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0606TF0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo dì ricorso, con cui si censura la violazione della legge perché il giudice di appello non ha riqualificato il fatto nella meno grave ipotesi di tentato furto nonostante l'imputato sia stato fermato quando si trovava ancora all'interno dell'abitacolo dell'automobile prima che conseguisse l'autonoma disponibilità della refurtiva, è manifestamente infondato poiché, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia. (Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo ed altri, Rv. 194483 - 01). In particolare, si ritiene pacificamente che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risieda nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Picardi, Rv. 274016 - 01). Nel caso di specie, l'agente veniva fermato dagli agenti di polizia dopo essere sceso dall'autovettura; conseguentemente è possibile ritenere che egli abbia acquisito, seppur per breve tempo, piena disponibilità dei beni trafugati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M P.Q.MEnr' ori c [OSCURATO:PERSONA] DE P1T [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 13 LUG 2026 I [OSCURATO:PERSONA] Dott. Ce/effrètr
Sentenza Cassazione n. 26127/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris