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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 27235/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità limitandosi a riprodurre un profilo di censura (l'errore dell'imputato nell'individuare la data di inizio e, conseguentemente, di cessazione del regime di sorveglianza speciale) già adeguatamente vagliato e disatteso con corrette argomentazioni in fatto e in diritto dai giudici del merito e comunque non scanditi da specifiche critiche.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 9 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità limitandosi a riprodurre un profilo di censura (l'errore dell'imputato nell'individuare la data di inizio e, conseguentemente, di cessazione del regime di sorveglianza speciale) già adeguatamente vagliato e disatteso con corrette argomentazioni in fatto e in diritto dai giudici del merito e comunque non scanditi da specifiche critiche. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 2023
Sentenza Cassazione n. 27235/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris