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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08496/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [che ha concluso chiedendo (udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 novembre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Trani del 25 giugno 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, ritenute le contestate aggravanti e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda, con pena sospesa e sospensione della patente di guida per anni due, in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-sexies; 186-bis, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 1,95 e 1,93 g/I; con le aggravanti di avere commesso il fatto avendo conseguito la patente di guida da meno di tre anni, ed in un orario compreso tra le 22.00 e le 07.00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen.; 186, comma 2-sexies, e 186-bis, comma 3, cod. strada.

La Corte di appello avrebbe errato nell'escludere, con mere presunzioni, la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui, all'esito di una valutazione globale della vicenda fattuale, ricorrerebbero tutti i presupposti applicativi, tenuto conto che trattavasi di comportamento non abituale dell'imputata e che la stessa, già nell'immediatezza, aveva manifestato una condotta pienamente collaborativa e disponibile nei riguardi degli operanti, neanche presentando, al momento del controllo, i sintomi propri dello stato di ubriachezza.

Con la seconda censura la ricorrente ha lamentato violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen.; 186, comma 2-sexies, e 186-bis, comma 3, cod. strada, evidenziando la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata che, ad un tempo, ha riconosciuto la pena nel minimo edittale, nonché concesso le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, per poi non ritenere, sulla base dei medesimi parametri valutativi, il fatto come di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4.

Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, connma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01).

Orbene, nella specie i giudici di merito hanno adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in modo logico e congruo, le negative circostanze per cui l'imputata, che aveva conseguito la patente di guida da un tempo inferiore a tre anni, era stata trovata alla guida di un'autovettura, in tardo orario notturno, in uno stato di elevata alterazione alcolica.

Trattasi di aspetti che, congiuntamente considerati, hanno logicamente indotto la Corte di appello a qualificare l'integrata condotta come particolarmente pericolosa, così da ritenerla inconciliabile con una situazione di minima offensività idonea a consentire il riconoscimento dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. 3.

Del tutto priva di pregio è, poi, la doglianza dedotta con la seconda censura, in quanto espressa con motivo del tutto generico e aspecifico, non risultando fondati sui medesimi parametri valutativi la determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché la concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al peculiare istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ben potendo essere negata, quindi, come nel caso di specie, la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. pur a fronte dell'effettuato riconoscimento degli altri benefici indicati.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [che ha concluso chiedendo (udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 novembre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Trani del 25 giugno 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, ritenute le contestate aggravanti e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda, con pena sospesa e sospensione della patente di guida per anni due, in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-sexies; 186-bis, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 1,95 e 1,93 g/I; con le aggravanti di avere commesso il fatto avendo conseguito la patente di guida da meno di tre anni, ed in un orario compreso tra le 22.00 e le 07.00. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen.; 186, comma 2-sexies, e 186-bis, comma 3, cod. strada. La Corte di appello avrebbe errato nell'escludere, con mere presunzioni, la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui, all'esito di una valutazione globale della vicenda fattuale, ricorrerebbero tutti i presupposti applicativi, tenuto conto che trattavasi di comportamento non abituale dell'imputata e che la stessa, già nell'immediatezza, aveva manifestato una condotta pienamente collaborativa e disponibile nei riguardi degli operanti, neanche presentando, al momento del controllo, i sintomi propri dello stato di ubriachezza. Con la seconda censura la ricorrente ha lamentato violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen.; 186, comma 2-sexies, e 186-bis, comma 3, cod. strada, evidenziando la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata che, ad un tempo, ha riconosciuto la pena nel minimo edittale, nonché concesso le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, per poi non ritenere, sulla base dei medesimi parametri valutativi, il fatto come di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, connma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01). Orbene, nella specie i giudici di merito hanno adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in modo logico e congruo, le negative circostanze per cui l'imputata, che aveva conseguito la patente di guida da un tempo inferiore a tre anni, era stata trovata alla guida di un'autovettura, in tardo orario notturno, in uno stato di elevata alterazione alcolica. Trattasi di aspetti che, congiuntamente considerati, hanno logicamente indotto la Corte di appello a qualificare l'integrata condotta come particolarmente pericolosa, così da ritenerla inconciliabile con una situazione di minima offensività idonea a consentire il riconoscimento dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. 3. Del tutto priva di pregio è, poi, la doglianza dedotta con la seconda censura, in quanto espressa con motivo del tutto generico e aspecifico, non risultando fondati sui medesimi parametri valutativi la determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché la concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al peculiare istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ben potendo essere negata, quindi, come nel caso di specie, la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. pur a fronte dell'effettuato riconoscimento degli altri benefici indicati. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 febb
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