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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25351/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alla requisitoria in atti, concludendo per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, esclusa l'aggravante mafiosa, il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a BARTUCCIO Domenico la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 14), 15) e 16) della contestazione provvisoria [partecipazione a un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d.

P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen., più reati fine ai sensi degli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in importazioni di cocaina, in [OSCURATO:PERSONA] tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 12/1/2021)].

2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate mediante un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria.

In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to -end) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giudiziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server.

La doglianza era stata proposta in relazione alla mancata disponibilità della documentazione inerente alle modalità acquisitive e di decrittazione dei dati trasmessi, con asserita compromissione delle prerogative difesnive.

Il sistema, infatti, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione).

Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente.

Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione.

Gli esiti dell'indagine presupposta (quella, cioè, condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa).

Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribuna/ judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, cioè a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi note 1 e 2 della pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

Pertanto, secondo il Tribunale, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), di un flusso di comunicazioni in atto, cioè, al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi, bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti.

Il Tribunale del riesame, poi, ha ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto degli ordini emessi, richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente.

Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera.

Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici.

Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi.

Il Tribunale ha poi rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riportate nella nota sopra richiamata.

Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente.

Inoltre, l'AG richiesta aveva autorizzato le attività di accesso al server di interesse per quattro mesi, ma tale indicazione temporale, secondo il Tribunale, non giustifica la tesi per la quale nella specie si tratterebbe di dati informatici captati in maniera dinamica, l'indicazione di quel termine valendo unicamente a evitare continue autorizzazioni, ma non anche a dimostrare che si sia autorizzata una attività di intercettazione.

Quanto, poi, alle modalità di trasmissione dei dati oggetto degli ordini d'indagine, il Tribunale ha ritenuto sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire a quei dati garanzia di autenticità e conformità all'originale.

Fatte tali premesse, il Tribunale ha dunque affrontato il vaglio della gravità indiziaria, sia con riferimento al reato associativo, che avuto riguardo ai singoli reati fine.

Ha, così, ritenuto sussistenti gravi indizi della intraneità del BARTUCCIO al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria e del suo concorso nelle singole operazioni oggetto dei reati fine contestati al medesimo, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo.

Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato.

In particolare, ha descritto analiticamente le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 9 a 11 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e Palmi) per la esfiltrazione della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde garantire la loro presenza all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che poi veniva prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene efficacemente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto).

Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi.

In tale schema, il BARTUCCIO avrebbe fatto parte della squadra di portuali al servizio dell'organizzazione criminale, con il compito di esfiltrare la cocaina occultata all'interno dei containers e assicurare l'uscita della droga dal porto di [OSCURATO:PERSONA].

La sua diretta partecipazione al sodalizio e il suo concorso nei reati fine sarebbero emersi, secondo quanto riportato nell'ordinanza censurata, dal tenore delle intercettazioni sull'utenza in uso a FAZARI Girolamo e VALENTE Nazareno e dall'analisi delle chat [OSCURATO:PERSONA].

Egli, dipendente MCT con matricola 2656 e ruolo di yard operator, è stato considerato una new entry del sodalizio, al quale nonostante ciò aveva dato prova di stabile disponibilità anche per operazioni future, ciò che per il Tribunale escluderebbe la natura episodica dell'apporto dato, come era emerso anche dalle affermazioni di BONIFAZIO Rosario nella chat del gruppo con DELL'ACQUA Salvatore e BAGNOLI Salvatore, ai quali dava ordini sulle operazioni da svolgere, affermando di usufruire dell'aiuto del BARTUCCIO che definiva affidabile e disponibile, per l'appunto, anche per future esfiltrazioni.

Il suo ruolo all'interno della squadra collaudata non era stato marginale, nella piena consapevolezza dell'agente di operare con gli altri sodali.

I singoli elementi indiziari in ordine ai reati scopo, poi, sono stati esposti alle pagg. da 11 a 17 dell'ordinanza impugnata e ad esse si rinvia.

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi disponibili consentissero di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni.

L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa supportata da una trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale.

In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra vertici e operai infedeli).

Il gruppo era poi dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro).Particolare risalto è stato dato alla serialità, definita impressionante, delle condotte criminose che, aventi a oggetto continui arrivi di droga, non si fermavano neppure nonostante i sequestri e i controlli a tappeto delle forze dell'ordine.

Il Tribunale, poi, ha ritenuto sussistenti elementi gravemente indiziari anche con riferimento alla aggravante della transnazionalità, ritenendo evidente che l'approvvigionamento era avvenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di autonome strutture associative a loro volta dedite al narcotraffico, valorizzando i quantitativi e le modalità del trasporto, nonché taluni, specifici accorgimenti ritenuti indicativi della presenza di un gruppo organizzato all'estero (quali la dotazione del sigillo clonato da apporre sul container contaminato dopo il suo svuotamento).

Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art.274, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla necessità di un approfondimento dei fatti e di altri eventuali episodi e alla necessità di individuare correi e altri partecipi, esigenza che potrebbe esser frustrata dall'occultamento di tracce dell'attività delittuosa dalla concertazione di linee difensive o altro, tenuto anche conto dell'utilizzo di strumenti intesi proprio a sfuggire le attività di intercettazione, tanto che, una volta diffusasi la notizia della violazione della piattaforma criptata, non si era più registrato alcun utilizzo di essa.

Il collegio ha poi ritenuto esistente anche il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dimostrative del fatto che il BARTUCCIO, ove non ristretto, potrebbe porre in essere reati della stessa specie; dall'altro, alla sua negativa personalità, egli essendosi reso disponibile, attraverso un sistema collaudato e non occasionale, ad importare quantitativi non esigui di cocaina.

Ha, inoltre, valorizzato la vicinanza nel tempo delle condotte e ritenuto la misura più afflittiva l'unica in grado di scongiurare il mantenimento dell'inestricabile reticolo di rapporti e cointeressenze illecite intessuto dagli indagati, risolutivamente rinviando alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura inframuraria, in difetto di elementi di segno contrario.

3. La difesa ha proposto ricorso, formulando due gruppi di censure, uno inerente alla gravità indiziaria, l'altro alle esigenze cautelari.

Quanto al primo gruppo, ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle chat trasmesse in evasione degli ordini di indagine, atteso che non sono note e verificabili le modalità di acquisizione e decrittazione delle stesse.

L'utilizzabilità di tali dati è stata ritenuta in forza di quella che la difesa definisce inesistente presunzione di legittimità degli atti stranieri, sottraendo l'attività investigativa alla dialettica processuale e al controllo delle parti.

Richiama il precedente Lori del 2022 di questa sezione per inferirne il fondamento giuridico della tesi difensiva, in quella sede avendo i giudici di legittimità ritenuto la necessità del vaglio di compatibilità delle modalità di acquisizione della messaggistica in questione con le norme inderogabili e i principi fondamentali del nostro ordinamento che presupporrebbe la conoscenza di tali modalità e ciò a prescindere dalla circostanza che, nella specie, i dati siano stati trasmessi da una autorità giudiziaria e non di polizia.

La difesa non ha formulato istanze di ostensione di atti inerenti alle informazioni tra le forze di polizia, di fatto inesistenti come ammesso dal rappresentate della Procura all'udienza camerale, non versandosi in ipotesi di mancata evasione di una richiesta difensiva, ma di inesistenza degli atti dei quali si discute.

Sotto altro profilo, si censura anche il rinvio fatto alla norma processuale di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., trattandosi comunque di dati acquisiti illegittimamente all'estero e rispetto ai quali, in ogni caso, difetterebbe il consenso del relativo titolare.

Da tale inutilizzabilità la difesa fa discendere la violazione degli artt. 273 e 309 del codice di rito, attesa la mancanza di gravi elementi indiziari in ordine a tutti i reati di cui alla incolpazione provvisoria.

Ha, poi, dedotto analogo vizio, oltre a violazione di legge e vizio della motivazione, questa volta con riferimento alla ritenuta aggravante della transnazionalità, rilevando che, ai fini della sua sussistenza, deve emergere la diversità del gruppo operante all'estero rispetto al sodalizio per il quale si procede, il Tribunale essendosi limitato ad apodittiche affermazioni.

Quanto, poi, al gruppo di censure inerenti alle esigenze cautelari, con un primo motivo la difesa ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza e vizio motivazionale in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della misura più afflittiva con quella domiciliare, anche con presidio elettronico, contestando l'assunto per il quale una persona ristretta ai domiciliari possa definirsi libera e rilevando, quanto al pericolo di reiterazione criminosa, che lo stesso non può sostanziarsi in una mera potenzialità ipotetica, l'ordinanza tradendo la sua marcata impronta congetturale, non avendo il Tribunale spiegato come il BARTUCCIO, con il ruolo di portuale, possa reiterare il reato ove ristretto presso la sua abitazione.

Infine, ha contestato il riferimento alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della sola misura infra muraria, asserendo l'allegazione di plurime circostanze atte a vincere le due presunzioni, quale la sospensione disciplinare dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il primo gruppo di censure inerisce alla valutazione della gravità indiziaria anche con riferimento all'aggravante ritenuta dal Tribunale e tutte queste censure sono infondate.

2.1. Quanto al primo profilo, e al conseguente difetto della necessaria gravità indiziaria a carico dell'indagato, deve escludersi che, nella specie, si sia in presenza della denunciata violazione delle regole del contraddittorio, con specifico riferimento alle modalità di acquisizione e decrittazione dei documenti informatici (chats decriptate, acquisite dall'autorità giudiziaria francese).

La questione è stata prospettata, non già in relazione alla violazione del disposto di cui all'art. 309, c. 5, cod. proc. pen., essendo incontestato che la misura è stata emessa alla luce del compendio riversato in sede di riesame.

Pertanto, non è in discussione, in questa sede, la sussistenza di una violazione idonea a far scattare la sanzione processuale prevista dal comma 10 della norma richiamata.

Tuttavia la doglianza si fonda su un errore che inficia tutto il ragionamento difensivo.

2.1.1. Occorre effettuare una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo.

Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d.

Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale.

Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non d'iniziativa dell'autorità richiedente, ma in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria, autonoma iniziativa, nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese.

Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute.

Si tratta di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40].

Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55).

La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine.

Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta.

Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica.

Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59).

Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando).

In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva».

Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acauisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame).

2.1.2. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire.

E, nella specie, la richiesta ha riguardato la "Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione", con riferimento alle chat, ai Nes, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema [OSCURATO:PERSONA] d'interesse per la presente indagine.

Tali prove è indiscusso che siano state già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta dell'ufficio di Procura procedente nel nostro Paese.

È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server).

Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione.

L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese.

2.1.3. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fondi su due errati presupposti.Da un lato, la difesa ritiene esistente un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana; dall'altro, in maniera del tutto generica, allega una ipotetica esistenza di elementi valutativi rilevanti ai fini di tale vaglio, che potrebbero essere contenuti nella documentazione non disponibile (quindi, non posta a sostegno della richiesta cautelare e neppure valutata dal GIP nella ordinanza oggetto della richiesta di riesame).

Il primo argomento è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato.

La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia.

Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese.

Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: si è già affermato, per esempio, che l'utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria).Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di documentazione).

2.1.4. Quanto al secondo profilo, invece, deve rilevarsi che la misura è stata emessa sulla scorta della documentazione posta nella disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e delle prerogative difensive.

Essa è costituita da atti richiesti all'autorità giudiziaria francese che li aveva autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro.

La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pag. 6 della ordinanza impugnata) le norme processuali penali francesi, ha precisato che l'apprensione di quei dati era stata disposta dall'autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coerente con il principio fondamentale posto dall'art. 15 della nostra Costituzione.

Quanto agli atti, invece, non posti a sostegno della richiesta cautelare, deve rilevarsi l'assoluta aspecificità della censura: la difesa non ha prospettato profili rilevanti ai fini della verifica del rispetto dei diritti fondamentali e del principio di proporzione, scrutinio che, in ogni caso, il Tribunale ha già operato sulla documentazione disponibile; né ha allegato che quei dati siano stati valutati dal giudice al momento della emissione del titolo, cosicché non può dirsi integrata, come già sopra chiarito, una violazione dell'obbligo disciplinato dall'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. e, di conseguenza, operante la sanzione processuale del comma 10 dello stesso articolo.

Tale censura, quindi, si risolve sostanzialmente nella mera prospettazione, in termini ipotetici, che negli atti scambiati dalle forze di polizia, relativi a una fase antecedente all'attività acquisitiva posta in essere su autorizzazione del Tribunale di Parigi, possano astrattamente esistere dati idonei a denunciare la violazione dei principi fondamentali e delle norme inderogabili del nostro sistema nell'acquisizione dei dati statici disposta dall'AG parigina, unico vaglio che il Tribunale poteva fare e che ha condotto sulla scorta della documentazione disponibile.

2.1.5. La stessa genericità contraddistingue l'argomento difensivo che richiama la impossibilità di un controllo sulla fase della decrittazione di quei dati e, quindi, della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per tale operazione.

Anche in questo caso, il tema difensivo è prospettato in termini meramente ipotetici, cioè quello della possibile non corrispondenza del dato originale con quello trasmesso.

La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia.

Pare opportuno, dunque, ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario.

In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data).

Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534).

Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione.

Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione; sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.).

2.1.6. Infine, è destituito di fondamento l'argomento difensivo con il quale si è allegata una violazione del protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen.

Ribadito che la messaggistica di che trattasi non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Molisso), in altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d.

I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella

I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato tale questione sotto il profilo della esistenza di un valido consenso all'acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribunale di Parigi che ne poteva legittimamente disporre.

In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero).

Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo.

In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l'applicabilità, ai casi come quello all'esame, della disposizione di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907/21, Ci vale, cit., in motivazione).

Nella specie, i dati non sono stati appresi dal detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute o i singoli users dei dispositivi utilizzati per comunicare), ma sono stati richiesti ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto la violazione di quella piattaforma, mediante l'utilizzo del c.d.

"man in the middle" (violazione resa pubblica nel marzo del 2021, momento dal quale gli utilizzatori cesseranno di utilizzare quel sistema di comunicazione).

Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporre.

E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali dei nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi).

La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.).

In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni").

Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso.

La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico.

In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Molitemo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319).

2.2. È infondato anche il secondo dei motivi del primo gruppo, inerente all'aggravante della transnazionalità.

La doglianza è del tutto generica e silente rispetto alla precisa indicazione dell'entità dei traffici movimentati dal [OSCURATO:PERSONA], del tutto incoerenti con iniziative di soggetti isolati capaci di organizzare trasferimenti di droga così ingenti e ripetitivi, attraverso la predisposizione di accorgimenti specifici intesi a consentire ai committenti di poter mettere in atto le operazioni di esfiltrazione dello stupefacente (occultamento dei sigilli clonati da sostituire all'interno di uno dei colli contenenti la droga, vedi pag. 10 dell'ordinanza).

A fronte di doglianze generiche, deve rilevarsi che la risposta del Tribunale è del tuto esaustiva oltre che coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità.

Premesso che, secondo il diritto vivente, il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della

I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez.

U, n. 18374 del 31/1/2013, Adami, Rv. 255034, in cui, in motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati; sez. 3, n. 17710 del 6/2/2019, Demontis, Rv. 275597).

Inoltre l'aggravante di cui si discute presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez.

U, Adami, cit., Rv. 255033).

Inoltre, va pure ribadito che la aggravante in esame ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280645), rilevandosi che, nel caso specifico riferibile al BARTUCCIO, è stata esclusa nei suoi confronti l'aggravante mafiosa, cosicché del tutto coerentemente si è ritenuta, in termini di gravità indiziaria, la sua consapevolezza o colpevole ignoranza circa l'esistenza di un gruppo, diverso da quello che costituisce il sodalizio di cui al capo 1), attivo nel luogo d'origine delle importazioni.

3. I motivi di cui al secondo gruppo di dogiianze sono manifestamente infondati.

Il Tribunale ha giustificato la sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante l'operatività della presunzione relativa che presidia quel vaglio e quello sulla scelta della misura, in difetto di elementi di segno contrario atti a superarle (circoscritti dalla difesa alla sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa).

La motivazione supera in ogni caso le generiche censure articolate con il motivo: quanto alla esigenza probatoria, si osserva che il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individuare altre attività criminose non è scalfito dalle generiche censure articolate in ricorso; quanto al pericolo di fuga, si rileva che il Tribunale non ha ritenuto l'esigenza ad esso legata, in ogni caso rilevandosi che, in presenza delle altre esigenze, essa non riveste alcun rilievo ai fini dell'annullamento richiesto; quanto all'esigenza special-preventiva, infine, la motivazione è coerente con i parametri delineati dal diritto vivente.

Infatti, in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674).

Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).

Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216).

Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttamente collegato alle modalità della condotta, connotata dal ruolo svolto all'interno del sodalizio in uno con l'affidamento riposto dagli altri sodali, tenuto anche conto della vicinanza nel tempo dei fatti contestati, il tutto valutabile in termini di prognosi cautelare, come concreto pericolo di reviviscenza di quei legami con l'ambiente criminale nel quale i delitti sono maturati.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alla requisitoria in atti, concludendo per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, esclusa l'aggravante mafiosa, il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a BARTUCCIO Domenico la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 14), 15) e 16) della contestazione provvisoria [partecipazione a un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d. P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen., più reati fine ai sensi degli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in importazioni di cocaina, in [OSCURATO:PERSONA] tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 12/1/2021)]. 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate mediante un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to -end) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giudiziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server. La doglianza era stata proposta in relazione alla mancata disponibilità della documentazione inerente alle modalità acquisitive e di decrittazione dei dati trasmessi, con asserita compromissione delle prerogative difesnive. Il sistema, infatti, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella, cioè, condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribuna/ judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, cioè a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi note 1 e 2 della pag. 6 dell'ordinanza impugnata). Pertanto, secondo il Tribunale, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), di un flusso di comunicazioni in atto, cioè, al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi, bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti. Il Tribunale del riesame, poi, ha ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto degli ordini emessi, richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha poi rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riportate nella nota sopra richiamata. Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. Inoltre, l'AG richiesta aveva autorizzato le attività di accesso al server di interesse per quattro mesi, ma tale indicazione temporale, secondo il Tribunale, non giustifica la tesi per la quale nella specie si tratterebbe di dati informatici captati in maniera dinamica, l'indicazione di quel termine valendo unicamente a evitare continue autorizzazioni, ma non anche a dimostrare che si sia autorizzata una attività di intercettazione. Quanto, poi, alle modalità di trasmissione dei dati oggetto degli ordini d'indagine, il Tribunale ha ritenuto sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire a quei dati garanzia di autenticità e conformità all'originale. Fatte tali premesse, il Tribunale ha dunque affrontato il vaglio della gravità indiziaria, sia con riferimento al reato associativo, che avuto riguardo ai singoli reati fine. Ha, così, ritenuto sussistenti gravi indizi della intraneità del BARTUCCIO al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria e del suo concorso nelle singole operazioni oggetto dei reati fine contestati al medesimo, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo. Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato. In particolare, ha descritto analiticamente le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 9 a 11 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e Palmi) per la esfiltrazione della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde garantire la loro presenza all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che poi veniva prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene efficacemente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto). Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi. In tale schema, il BARTUCCIO avrebbe fatto parte della squadra di portuali al servizio dell'organizzazione criminale, con il compito di esfiltrare la cocaina occultata all'interno dei containers e assicurare l'uscita della droga dal porto di [OSCURATO:PERSONA]. La sua diretta partecipazione al sodalizio e il suo concorso nei reati fine sarebbero emersi, secondo quanto riportato nell'ordinanza censurata, dal tenore delle intercettazioni sull'utenza in uso a FAZARI Girolamo e VALENTE Nazareno e dall'analisi delle chat [OSCURATO:PERSONA]. Egli, dipendente MCT con matricola 2656 e ruolo di yard operator, è stato considerato una new entry del sodalizio, al quale nonostante ciò aveva dato prova di stabile disponibilità anche per operazioni future, ciò che per il Tribunale escluderebbe la natura episodica dell'apporto dato, come era emerso anche dalle affermazioni di BONIFAZIO Rosario nella chat del gruppo con DELL'ACQUA Salvatore e BAGNOLI Salvatore, ai quali dava ordini sulle operazioni da svolgere, affermando di usufruire dell'aiuto del BARTUCCIO che definiva affidabile e disponibile, per l'appunto, anche per future esfiltrazioni. Il suo ruolo all'interno della squadra collaudata non era stato marginale, nella piena consapevolezza dell'agente di operare con gli altri sodali. I singoli elementi indiziari in ordine ai reati scopo, poi, sono stati esposti alle pagg. da 11 a 17 dell'ordinanza impugnata e ad esse si rinvia. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi disponibili consentissero di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni. L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa supportata da una trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale. In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra vertici e operai infedeli). Il gruppo era poi dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro).Particolare risalto è stato dato alla serialità, definita impressionante, delle condotte criminose che, aventi a oggetto continui arrivi di droga, non si fermavano neppure nonostante i sequestri e i controlli a tappeto delle forze dell'ordine. Il Tribunale, poi, ha ritenuto sussistenti elementi gravemente indiziari anche con riferimento alla aggravante della transnazionalità, ritenendo evidente che l'approvvigionamento era avvenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di autonome strutture associative a loro volta dedite al narcotraffico, valorizzando i quantitativi e le modalità del trasporto, nonché taluni, specifici accorgimenti ritenuti indicativi della presenza di un gruppo organizzato all'estero (quali la dotazione del sigillo clonato da apporre sul container contaminato dopo il suo svuotamento). Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art.274, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla necessità di un approfondimento dei fatti e di altri eventuali episodi e alla necessità di individuare correi e altri partecipi, esigenza che potrebbe esser frustrata dall'occultamento di tracce dell'attività delittuosa dalla concertazione di linee difensive o altro, tenuto anche conto dell'utilizzo di strumenti intesi proprio a sfuggire le attività di intercettazione, tanto che, una volta diffusasi la notizia della violazione della piattaforma criptata, non si era più registrato alcun utilizzo di essa. Il collegio ha poi ritenuto esistente anche il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dimostrative del fatto che il BARTUCCIO, ove non ristretto, potrebbe porre in essere reati della stessa specie; dall'altro, alla sua negativa personalità, egli essendosi reso disponibile, attraverso un sistema collaudato e non occasionale, ad importare quantitativi non esigui di cocaina. Ha, inoltre, valorizzato la vicinanza nel tempo delle condotte e ritenuto la misura più afflittiva l'unica in grado di scongiurare il mantenimento dell'inestricabile reticolo di rapporti e cointeressenze illecite intessuto dagli indagati, risolutivamente rinviando alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura inframuraria, in difetto di elementi di segno contrario. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando due gruppi di censure, uno inerente alla gravità indiziaria, l'altro alle esigenze cautelari. Quanto al primo gruppo, ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle chat trasmesse in evasione degli ordini di indagine, atteso che non sono note e verificabili le modalità di acquisizione e decrittazione delle stesse. L'utilizzabilità di tali dati è stata ritenuta in forza di quella che la difesa definisce inesistente presunzione di legittimità degli atti stranieri, sottraendo l'attività investigativa alla dialettica processuale e al controllo delle parti. Richiama il precedente Lori del 2022 di questa sezione per inferirne il fondamento giuridico della tesi difensiva, in quella sede avendo i giudici di legittimità ritenuto la necessità del vaglio di compatibilità delle modalità di acquisizione della messaggistica in questione con le norme inderogabili e i principi fondamentali del nostro ordinamento che presupporrebbe la conoscenza di tali modalità e ciò a prescindere dalla circostanza che, nella specie, i dati siano stati trasmessi da una autorità giudiziaria e non di polizia. La difesa non ha formulato istanze di ostensione di atti inerenti alle informazioni tra le forze di polizia, di fatto inesistenti come ammesso dal rappresentate della Procura all'udienza camerale, non versandosi in ipotesi di mancata evasione di una richiesta difensiva, ma di inesistenza degli atti dei quali si discute. Sotto altro profilo, si censura anche il rinvio fatto alla norma processuale di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., trattandosi comunque di dati acquisiti illegittimamente all'estero e rispetto ai quali, in ogni caso, difetterebbe il consenso del relativo titolare. Da tale inutilizzabilità la difesa fa discendere la violazione degli artt. 273 e 309 del codice di rito, attesa la mancanza di gravi elementi indiziari in ordine a tutti i reati di cui alla incolpazione provvisoria. Ha, poi, dedotto analogo vizio, oltre a violazione di legge e vizio della motivazione, questa volta con riferimento alla ritenuta aggravante della transnazionalità, rilevando che, ai fini della sua sussistenza, deve emergere la diversità del gruppo operante all'estero rispetto al sodalizio per il quale si procede, il Tribunale essendosi limitato ad apodittiche affermazioni. Quanto, poi, al gruppo di censure inerenti alle esigenze cautelari, con un primo motivo la difesa ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza e vizio motivazionale in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della misura più afflittiva con quella domiciliare, anche con presidio elettronico, contestando l'assunto per il quale una persona ristretta ai domiciliari possa definirsi libera e rilevando, quanto al pericolo di reiterazione criminosa, che lo stesso non può sostanziarsi in una mera potenzialità ipotetica, l'ordinanza tradendo la sua marcata impronta congetturale, non avendo il Tribunale spiegato come il BARTUCCIO, con il ruolo di portuale, possa reiterare il reato ove ristretto presso la sua abitazione. Infine, ha contestato il riferimento alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della sola misura infra muraria, asserendo l'allegazione di plurime circostanze atte a vincere le due presunzioni, quale la sospensione disciplinare dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo gruppo di censure inerisce alla valutazione della gravità indiziaria anche con riferimento all'aggravante ritenuta dal Tribunale e tutte queste censure sono infondate. 2.1. Quanto al primo profilo, e al conseguente difetto della necessaria gravità indiziaria a carico dell'indagato, deve escludersi che, nella specie, si sia in presenza della denunciata violazione delle regole del contraddittorio, con specifico riferimento alle modalità di acquisizione e decrittazione dei documenti informatici (chats decriptate, acquisite dall'autorità giudiziaria francese). La questione è stata prospettata, non già in relazione alla violazione del disposto di cui all'art. 309, c. 5, cod. proc. pen., essendo incontestato che la misura è stata emessa alla luce del compendio riversato in sede di riesame. Pertanto, non è in discussione, in questa sede, la sussistenza di una violazione idonea a far scattare la sanzione processuale prevista dal comma 10 della norma richiamata. Tuttavia la doglianza si fonda su un errore che inficia tutto il ragionamento difensivo. 2.1.1. Occorre effettuare una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo. Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non d'iniziativa dell'autorità richiedente, ma in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria, autonoma iniziativa, nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acauisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). 2.1.2. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. E, nella specie, la richiesta ha riguardato la "Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione", con riferimento alle chat, ai Nes, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema [OSCURATO:PERSONA] d'interesse per la presente indagine. Tali prove è indiscusso che siano state già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta dell'ufficio di Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server). Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. 2.1.3. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fondi su due errati presupposti.Da un lato, la difesa ritiene esistente un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana; dall'altro, in maniera del tutto generica, allega una ipotetica esistenza di elementi valutativi rilevanti ai fini di tale vaglio, che potrebbero essere contenuti nella documentazione non disponibile (quindi, non posta a sostegno della richiesta cautelare e neppure valutata dal GIP nella ordinanza oggetto della richiesta di riesame). Il primo argomento è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: si è già affermato, per esempio, che l'utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria).Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di documentazione). 2.1.4. Quanto al secondo profilo, invece, deve rilevarsi che la misura è stata emessa sulla scorta della documentazione posta nella disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e delle prerogative difensive. Essa è costituita da atti richiesti all'autorità giudiziaria francese che li aveva autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro. La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pag. 6 della ordinanza impugnata) le norme processuali penali francesi, ha precisato che l'apprensione di quei dati era stata disposta dall'autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coerente con il principio fondamentale posto dall'art. 15 della nostra Costituzione. Quanto agli atti, invece, non posti a sostegno della richiesta cautelare, deve rilevarsi l'assoluta aspecificità della censura: la difesa non ha prospettato profili rilevanti ai fini della verifica del rispetto dei diritti fondamentali e del principio di proporzione, scrutinio che, in ogni caso, il Tribunale ha già operato sulla documentazione disponibile; né ha allegato che quei dati siano stati valutati dal giudice al momento della emissione del titolo, cosicché non può dirsi integrata, come già sopra chiarito, una violazione dell'obbligo disciplinato dall'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. e, di conseguenza, operante la sanzione processuale del comma 10 dello stesso articolo. Tale censura, quindi, si risolve sostanzialmente nella mera prospettazione, in termini ipotetici, che negli atti scambiati dalle forze di polizia, relativi a una fase antecedente all'attività acquisitiva posta in essere su autorizzazione del Tribunale di Parigi, possano astrattamente esistere dati idonei a denunciare la violazione dei principi fondamentali e delle norme inderogabili del nostro sistema nell'acquisizione dei dati statici disposta dall'AG parigina, unico vaglio che il Tribunale poteva fare e che ha condotto sulla scorta della documentazione disponibile. 2.1.5. La stessa genericità contraddistingue l'argomento difensivo che richiama la impossibilità di un controllo sulla fase della decrittazione di quei dati e, quindi, della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per tale operazione. Anche in questo caso, il tema difensivo è prospettato in termini meramente ipotetici, cioè quello della possibile non corrispondenza del dato originale con quello trasmesso. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Pare opportuno, dunque, ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione; sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). 2.1.6. Infine, è destituito di fondamento l'argomento difensivo con il quale si è allegata una violazione del protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen. Ribadito che la messaggistica di che trattasi non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Molisso), in altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato tale questione sotto il profilo della esistenza di un valido consenso all'acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribunale di Parigi che ne poteva legittimamente disporre. In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l'applicabilità, ai casi come quello all'esame, della disposizione di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907/21, Ci vale, cit., in motivazione). Nella specie, i dati non sono stati appresi dal detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute o i singoli users dei dispositivi utilizzati per comunicare), ma sono stati richiesti ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto la violazione di quella piattaforma, mediante l'utilizzo del c.d. "man in the middle" (violazione resa pubblica nel marzo del 2021, momento dal quale gli utilizzatori cesseranno di utilizzare quel sistema di comunicazione). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporre. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali dei nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Molitemo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). 2.2. È infondato anche il secondo dei motivi del primo gruppo, inerente all'aggravante della transnazionalità. La doglianza è del tutto generica e silente rispetto alla precisa indicazione dell'entità dei traffici movimentati dal [OSCURATO:PERSONA], del tutto incoerenti con iniziative di soggetti isolati capaci di organizzare trasferimenti di droga così ingenti e ripetitivi, attraverso la predisposizione di accorgimenti specifici intesi a consentire ai committenti di poter mettere in atto le operazioni di esfiltrazione dello stupefacente (occultamento dei sigilli clonati da sostituire all'interno di uno dei colli contenenti la droga, vedi pag. 10 dell'ordinanza). A fronte di doglianze generiche, deve rilevarsi che la risposta del Tribunale è del tuto esaustiva oltre che coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità. Premesso che, secondo il diritto vivente, il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/1/2013, Adami, Rv. 255034, in cui, in motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati; sez. 3, n. 17710 del 6/2/2019, Demontis, Rv. 275597). Inoltre l'aggravante di cui si discute presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, Adami, cit., Rv. 255033). Inoltre, va pure ribadito che la aggravante in esame ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280645), rilevandosi che, nel caso specifico riferibile al BARTUCCIO, è stata esclusa nei suoi confronti l'aggravante mafiosa, cosicché del tutto coerentemente si è ritenuta, in termini di gravità indiziaria, la sua consapevolezza o colpevole ignoranza circa l'esistenza di un gruppo, diverso da quello che costituisce il sodalizio di cui al capo 1), attivo nel luogo d'origine delle importazioni. 3. I motivi di cui al secondo gruppo di dogiianze sono manifestamente infondati. Il Tribunale ha giustificato la sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante l'operatività della presunzione relativa che presidia quel vaglio e quello sulla scelta della misura, in difetto di elementi di segno contrario atti a superarle (circoscritti dalla difesa alla sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa). La motivazione supera in ogni caso le generiche censure articolate con il motivo: quanto alla esigenza probatoria, si osserva che il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individuare altre attività criminose non è scalfito dalle generiche censure articolate in ricorso; quanto al pericolo di fuga, si rileva che il Tribunale non ha ritenuto l'esigenza ad esso legata, in ogni caso rilevandosi che, in presenza delle altre esigenze, essa non riveste alcun rilievo ai fini dell'annullamento richiesto; quanto all'esigenza special-preventiva, infine, la motivazione è coerente con i parametri delineati dal diritto vivente. Infatti, in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttamente collegato alle modalità della condotta, connotata dal ruolo svolto all'interno del sodalizio in uno con l'affidamento riposto dagli altri sodali, tenuto anche conto della vicinanza nel tempo dei fatti contestati, il tutto valutabile in termini di prognosi cautelare, come concreto pericolo di reviviscenza di quei legami con l'ambiente criminale nel quale i delitti sono maturati. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 25351/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris