CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 05841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata per ritenere la destinazione dello stupefacente allo spaccio e per escludere l'ipotesi del consumo di gruppo, che richiede la sussistenza di precise condizioni nella specie ritenute non soddisfatte (cfr. Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia e aa., Rv. 272961); Considerato, inoltre, che il motivo è parimenti inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della essa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della essa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.