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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23644/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7376/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] –intimato – [OSCURATO:PERSONA]. 2797, [OSCURATO:PERSONA], COD. CIV. r.g. n. 7376/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 58 / 20 2 2 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 12 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 maggio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. intimò a Monte dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi dell’art. 2797, secondo comma, cod. civ., il pagamento di somme di denaro, ascritte a credito derivante da prestazione di servizi di ormeggio, custodia e rimessaggio di una imbarcazione (sulla quale l’intimante esercitò diritto di ritenzione), di proprietà della società intimata e concessa in leasing alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto risolto per inadempimento della utilizzatrice. 2. Nel proporre opposizione all’intimazione, la Monte dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eccepì l’inesistenza o l’inopponibilità del privilegio vantato e l’illegittimo esercizio del diritto di ritenzione, chiedendo comunque di essere manlevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Livorno rigettò l’opposizione, condannando [OSCURATO:PERSONA] a tener indenne Monte dei Paschi di tutto quanto pagato a Marina di [OSCURATO:PERSONA]. 4. In accoglimento dell’appello interposto da Monte dei Paschi, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato l’inesistenza di alcun diritto di ritenzione sull’imbarcazione da parte di Marina di [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultima alla restituzione delle somme ad essa corrisposte dalla Monte dei Paschi. 5. Ricorre per cassazione Marina di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, Monte dei Paschi. Non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]. 6. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. r.g. n. 7376/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con le doglianze illustrate in ricorso, parte impugnante: 1.1. censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la inammissibilità dell’appello in quanto, in violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., recante la mera riproduzione di argomentazioni svolte con gli atti di primo grado (primo motivo); 1.2. lamenta violazione ofalsa applicazione degli artt. 2756 e 2761 cod. civ. in ordine alla ritenuta insussistenza del privilegio e del diritto di ritenzione della ricorrente, per aver la Corte territoriale interpretato in maniera erronea il contratto di ormeggio in questione, attestante invece la sussistenza della custodia del bene (secondo motivo); 1.3. denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 275 e 552 del codice della navigazione, per omesso esame di un documento decisivo in relazione al diritto di ritenzione della ricorrente nei confronti di Monte dei Paschi (terzo motivo). 2. Preliminare rispetto al vaglio dei motivi testé riassunt i risulta il rilievo dell’inammissibilità per tardività dell’appello deciso con la sentenza in questa sede impugnata. 2.1. Va al riguardo ribadito che l’inammissibilità dell’appello per tardività è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche di ufficio in sede di legittimità, allorquando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia, dacché l’indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell’accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 30/10/2019, n. 27830; Cass. 14/5/2019, n. 12718; Cass.06/5/2013, n. 10440; Cass. 27/9/2000, n. 12794). r.g. n. 7376/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] senza allegazione della circostanza ad opera delle parti, la Corte di cassazione è abilitata (ed anzi, tenuta) al rilievo della questione ed alle conseguenti declaratorie ove la tardività dell’appello emerga dagli atti di costituzione delle parti, cioèdal ricorso e dal controricorso, dalla sentenza impugnata e dagli atti pervenuti alla Corte su iniziativa delle parti (fascicoli di parte delle fasi di merito) o per il tramite del fascicolo d’ufficio delle fasi di merito (così, tra le tante, Cass. 2/06/2023, n. 17990; Cass. 03/4/2015, n. 6821). 2.2. Nella specie, avverso la sentenza in prime cure del Tribunale di Livorno pubblicata il 7 aprile 2016, la Monte dei Paschi interpose appello con atto di citazione notificato il giorno 10 novembre 2016, quando cioè era irrimediabilmente decorso il termine di sei mesi stabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazioneordinaria. La pronuncia di primo grado aveva infatti deciso su controversia avente natura di opposizione all’esecuzioneai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.:tale va invero qualificata, per fermo orientamento di questa Corte, l’opposizione intentata avverso la vendita o l’intimazione nel procedimento previsto dall’art. 2797 cod. civ. (cfr. Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 02/07/2018, n. 17268; Cass. 29/09/2008, n. 21908, allacui diffusa motivazione sul tema si opera adesiva relatio). Pertanto, l’opposizione all’intimazione ex art. 2797 cod. civ. soggiace alle medesime regole processuali che governano l’opposizione all’esecuzione, tra cui l’inapplicabilità, in ogni stato e grado del giudizio, della sospensione feriale dei termini. L’inoperatività della sospensione feriale - espressamente prevista per le «opposizioni all’esecuzione» dal combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 – concerne la natura della lite: essa, quindi, disciplina l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni r.g. n. 7376/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sua fase e grado, incluse le impugnazioni, a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass.28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass.08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171). 3. Ai sensi dell’art. 382, comma terzo, ultimo periodo, cod. proc. civ., la sentenza qui impugnata va quindi cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva essere proseguito, da ciò conseguendo la definitività della pronuncia di primo grado. 4. Il regolamento delle spese del giudizio di appello segue il principio di soccombenza, con condanna dell’allora appellante alla refusione delle stesse, liquidate secondo tariffa come in dispositivo, in favore della parte allora appellata in quel giudizio costituita. 5. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite segue anch’esso la regola della soccombenza. 6. Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q. M. Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio non poteva essere proseguito. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla refusione delle spese del grado di appello in favore di Marina di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, r.g. n. 7376/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a l pagamento in favore di Marina di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.delle spese del presente giudiziodi legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,
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