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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32953/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità 11,(£01/30 _ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in data 8 febbraio 2021, irrevocabile il 24 maggio 2021.

Osserva che il giudice della cognizione ha concesso per la seconda volta il beneficio in violazione dell'art. 164 cod. pen. senza essere a conoscenza della condizione ostativa costituita dalla precedente sentenza di condanna, in data 14 dicembre 2020, a pena detentiva di anni uno e mesi nove di reclusione.

Tale ultima pronunzia, per quanto divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2021, non era ancora iscritta al Casellario giudiziale al momento della pronunzia della seconda sentenza. 9(

2. Ricorre per cassazione Puglisi, per mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163, 164, 168, primo e secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione.

Il Tribunale ha disatteso il principio di diritto affermato calla giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, in base al quale è estraneo ai poteri del giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso erroneamente per errore di diritto o di fatto.

L'errore del giudice della cognizione sul punto può essere emendato soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo, relativo ai presupposti per la revoca della sospensione della pena in fase esecutiva, è infondato.

1. Trova applicazione anche a caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 37345 del 23 aprile 2015, Longo, secondo cui il giudice della esecuzione, in presenza di cause ostative, può legittimamente revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena salvo che accerti, attraverso la doverosa verifica del fascicolo del giudizio, che tali cause risultavano documentalmente note al giudice della cognizione.

La diversa opzione ermeneutica proposta della difesa ricorrente non tiene in alcun conto le modifiche al regime della revoca della sospensione condizionale introdotte dalla legge 26 marzo 2001, n. 128: - l'art. 1, comma 2, ha aggiunto all'art. 674 cod. proc. pen. l'attuale comma 1-bis il quale stabilisce: «Il giudice della esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva la esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale»; - l'art. 1, comma 1, ha aggiunto all'art. 168 cod. pen. l'attuale terzo comma che recita: «La sospensione condizionale della esecuzione della pena è altresì revocata quando è stata concessa "in violazione dell'articolo 164, quarto comma" e, comunque, "in presenza di cause ostative".

Le predette disposizioni non solo espandono la funzione del giudice della esecuzione, abilitandolo a rimuovere (sulla richiesta del pubblico ministero e con la osservanza del rito ordinario degli incidenti di esecuzione) la statuizione, contenuta nella sentenza irrevocabile, di concessione del beneficio sulla base del rilievo - non già di fatti o eventi sopravvenuti alla formazione del giudicato, bensì - dl vizio genetico del provvedimento, costituito dalla inosservanza dell'art. 164, t quarto comma, cod. pen., e preesistente alla irrevocabilità, ma introducono casi di revoca che prescindono da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trovano, invece, fondamento nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio.

2. L'intervento in executivis volto alla revoca del beneficio con evidente finalità riparatoria è sempre legittimo - incidendo su una statuizione che pur coperta dal giudicato è assistita da una "preclusione debole" derivante dal principio generale dell'ordinamento del divieto del ne bis in idem e limitata esclusivamente alle questioni che sono state dedotte ed effettivamente decise - ogni qual volta i precedenti ostativi non siano conoscibili dal giudice che ha concesso la sospensione condizionale della esecuzione della pena.

Siffatta preclusione risulta recessiva rispetto alla deduzione delle cause ostative preesistenti, sebbene conoscibili, ma in concreto ignote al giudice della cognizione per non avere costituito oggetto di valutazione implicita.

Pertanto, solo la causa ostativa alla concessione del beneficio che risulta documentata in atti e di cui sia stata indebitamente omessa la doverosa valutazione, è insuscettibile di essere ricondotta nell'ambito dei nova che giustificano l'intervento riparatorio del giudice dell'esecuzione.

3. In sintonia con gli illustrati principi, il Tribunale ha accertato che la causa ostativa - la concessione del beneficio, in violazione dell'art. 164, comma 2 n. 1, a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto - non era conoscibile dal giudice che ha concesso la sospensione condizionale della pena.

D'altra parte, è pacifico che il beneficio della pena sospesa, ai sensi dell'art.164 cod. pen., non può essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 5, n. 1442 del 25/05/1995, P.M. in proc.

Orticelli, Rv. 201780 -

01. Sez. 3, n. 7316 del 13/06/1996, Belano, Rv. 205812 - 01).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità 11,(£01/30 _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in data 8 febbraio 2021, irrevocabile il 24 maggio 2021. Osserva che il giudice della cognizione ha concesso per la seconda volta il beneficio in violazione dell'art. 164 cod. pen. senza essere a conoscenza della condizione ostativa costituita dalla precedente sentenza di condanna, in data 14 dicembre 2020, a pena detentiva di anni uno e mesi nove di reclusione. Tale ultima pronunzia, per quanto divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2021, non era ancora iscritta al Casellario giudiziale al momento della pronunzia della seconda sentenza. 9( 2. Ricorre per cassazione Puglisi, per mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163, 164, 168, primo e secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione. Il Tribunale ha disatteso il principio di diritto affermato calla giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, in base al quale è estraneo ai poteri del giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso erroneamente per errore di diritto o di fatto. L'errore del giudice della cognizione sul punto può essere emendato soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo, relativo ai presupposti per la revoca della sospensione della pena in fase esecutiva, è infondato. 1. Trova applicazione anche a caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 37345 del 23 aprile 2015, Longo, secondo cui il giudice della esecuzione, in presenza di cause ostative, può legittimamente revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena salvo che accerti, attraverso la doverosa verifica del fascicolo del giudizio, che tali cause risultavano documentalmente note al giudice della cognizione. La diversa opzione ermeneutica proposta della difesa ricorrente non tiene in alcun conto le modifiche al regime della revoca della sospensione condizionale introdotte dalla legge 26 marzo 2001, n. 128: - l'art. 1, comma 2, ha aggiunto all'art. 674 cod. proc. pen. l'attuale comma 1-bis il quale stabilisce: «Il giudice della esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva la esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale»; - l'art. 1, comma 1, ha aggiunto all'art. 168 cod. pen. l'attuale terzo comma che recita: «La sospensione condizionale della esecuzione della pena è altresì revocata quando è stata concessa "in violazione dell'articolo 164, quarto comma" e, comunque, "in presenza di cause ostative". Le predette disposizioni non solo espandono la funzione del giudice della esecuzione, abilitandolo a rimuovere (sulla richiesta del pubblico ministero e con la osservanza del rito ordinario degli incidenti di esecuzione) la statuizione, contenuta nella sentenza irrevocabile, di concessione del beneficio sulla base del rilievo - non già di fatti o eventi sopravvenuti alla formazione del giudicato, bensì - dl vizio genetico del provvedimento, costituito dalla inosservanza dell'art. 164, t quarto comma, cod. pen., e preesistente alla irrevocabilità, ma introducono casi di revoca che prescindono da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trovano, invece, fondamento nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio. 2. L'intervento in executivis volto alla revoca del beneficio con evidente finalità riparatoria è sempre legittimo - incidendo su una statuizione che pur coperta dal giudicato è assistita da una "preclusione debole" derivante dal principio generale dell'ordinamento del divieto del ne bis in idem e limitata esclusivamente alle questioni che sono state dedotte ed effettivamente decise - ogni qual volta i precedenti ostativi non siano conoscibili dal giudice che ha concesso la sospensione condizionale della esecuzione della pena. Siffatta preclusione risulta recessiva rispetto alla deduzione delle cause ostative preesistenti, sebbene conoscibili, ma in concreto ignote al giudice della cognizione per non avere costituito oggetto di valutazione implicita. Pertanto, solo la causa ostativa alla concessione del beneficio che risulta documentata in atti e di cui sia stata indebitamente omessa la doverosa valutazione, è insuscettibile di essere ricondotta nell'ambito dei nova che giustificano l'intervento riparatorio del giudice dell'esecuzione. 3. In sintonia con gli illustrati principi, il Tribunale ha accertato che la causa ostativa - la concessione del beneficio, in violazione dell'art. 164, comma 2 n. 1, a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto - non era conoscibile dal giudice che ha concesso la sospensione condizionale della pena. D'altra parte, è pacifico che il beneficio della pena sospesa, ai sensi dell'art.164 cod. pen., non può essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 5, n. 1442 del 25/05/1995, P.M. in proc. Orticelli, Rv. 201780 - 01. Sez. 3, n. 7316 del 13/06/1996, Belano, Rv. 205812 - 01). 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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