CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00240/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la prescrizione del reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, avendo errato nel considerare, nel calcolo dei tempo necessario a prescrivere, anche la contestata recidiva reiterata che tuttavia era stata giudicata subvalente rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato poiché fondato su una interpretazione in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen., oltre che con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato che l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., non integra una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. anche con la recidiva (cfr., Sez. 2, n. 1845 del 17/12/2013, dep. 2014, Cacciaglia, Rv. 258479 - 01) e che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); ribadito che "ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvaiente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" (cfr., Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01M Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicem