Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2026

Cassazione n. 00984/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

in atti- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] per PROTEZIONE dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14569/2024 depositata il22/10/2024;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Oscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGianna [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoprincipale e di quello incidentale con ogni conseguenziale pronuncia;udito l’[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai propri scritti difensivi;udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso incidentale;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e Mangiafico, che si sono associati alle conclusionidel P.G., riportandosi ai propri atti difensivi.[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità,conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma il [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] (nel prosieguo, per brevità, [OSCURATO:PERSONA] o GPDP) e C.F.[.. affinché fosse accertata la liceità del trattamento dei dati personali dalei posto in essere in occasione della realizzazione e diffusione di un servizioall’interno della trasmissione “ [OSCURATO:PERSONA] ” in data Data_1 e diun ulteriore servizio all’interno della trasmissione “ OM in data [...]Data_2 , ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 Cost., 137, comma 3, e139 del [OSCURATO:PERSONA], 5 e 6 delle Regole deontologiche e 5, par. 1, lett.a), del Regolamento, e fosse annullato il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] n. 297del 6 luglio 2023, con il conseguente venir meno del divieto dell’ulteriorediffusione delle e-mail proiettate nei due servizi.2.

Il tribunale riconosceva il carattere perentorio del termine (di dodicimesi dalla presentazione del reclamo) indicato dalla stessa autorità per laconclusione del procedimento sanzionatorio.Riteneva, in particolare, che il potere sanzionatorio attribuito dal legislatorealle autorità amministrative indipendenti (quali il [OSCURATO:PERSONA]) presentasse icosiddetti “Engel criteria”, i quali, in base alla giurisprudenza CEDU,consentivano di qualificarlo come sostanzialmente penale, con caratteredunque tassativo e di stretta legalità.Oscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026Reputava, di conseguenza, che la natura afflittiva della potestàsanzionatoria imponesse la tempestività dell’intero procedimento, il qualesi caratterizzava per una stretta correlazione tra il rispetto del termine perl’adozione del provvedimento finale e l’effettività del diritto di difesadell’incolpato, come riconosciuto e garantito dall’art. 24 Cost.Giudicava, pertanto, che la tempistica del procedimento sanzionatorioassumesse, per la sua particolarità, carattere perentorio, onde garantireche l’accertamento della violazione non fosse troppo distante dalla suapunizione ed assicurare che l’irrogazione della sanzione conseguisse il suoobiettivo di effettività e avesse capacità dissuasiva.Rammentava e condivideva un consolidato orientamento dellagiurisprudenza amministrativa che, in materia di sanzioni amministrative,aveva definito perentorio il termine fissato per l’adozione del provvedimentofinale, a prescindere da un’espressa qualificazione in tal senso da parte dellalegge o del regolamento che lo prevede.Rilevava che il [OSCURATO:PERSONA], con il proprio Regolamento n. 2/2019, si eradi motivate necessità istruttorie (art. 8), proprio allo scopo di assicurare ilrispetto delle esigenze di certezza giuridica della posizione dell’incolpato edell’effettività del diritto di difesa.Annullava, pertanto, il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], poiché era statoadottato tardivamente, quando i termini indicati dalla medesima autoritànel provvedimento di proroga adottato in data 19 ottobre 2021 eranooramai perenti.3.

C.F. ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 22 ottobre 2024, prospettando due motivi diOMISdoglianza, ai quali hanno resistito con controricorso e il [OSCURATO:PERSONA];quest’ultimo ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a un unicomotivo.Oscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod.proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.OMISParte ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ai sensidell’art. 378 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 143 [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 8 Regolamento GPDP n. 2/2019,perché il Tribunale di Roma, pur in assenza di una espressa norma di leggein proposito, ha erroneamente considerato di carattere perentorio e non dinatura ordinatoria i termini relativi al procedimento amministrativo che sisvolge innanzi al [OSCURATO:PERSONA].4.2 Il motivo di ricorso incidentale presentato dal [OSCURATO:PERSONA] prospetta, ex art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 143, comma 3,d. lgs 196/2003 e 8 Regolamento GPDP approvato con delibera del 4 aprile2019, in quanto il tribunale ha errato nel ritenere che il termine diconclusione procedimentale abbia carattere perentorio, in assenza diun’espressa previsione normativa in questo senso.5.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della lorosovrapponibilità, non meritano accoglimento.5.1 Questa Corte, di recente, ha avuto occasione di affermare (con lasentenza n. 18583/2025, che si va a ripercorrere nei suoi tratti salienti), inrelazione all’attività procedimentale del [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento diviolazioni e all’irrogazione delle corrispondenti sanzioni, la distinzione, sulpiano logico e cronologico, tra una fase sanzionatoria in senso stretto, comeprevisto dall’art. 166, comma 5, d. lgs. 196/2003, e una precedente faseinvestigativa o preistruttoria, a cui, invece, è dedicato il comma 4 delmedesimo art. 166.Solo una volta esaurita la fase investigativa (o preistruttoria) disciplinatadall’art. 166, comma 4, d. lgs. 196/2003, l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA], a mente delOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026successivo capoverso, “quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corsodelle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nelpresente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avviail procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui alcomma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunteviolazioni”.L’elemento di raccordo tra la fase investigativa (o preistruttoria) di cuiall’art. 166, comma 4, d. lgs. 196/2003 e quella sanzionatoria in sensostretto (la quale prende l’avvio con la notifica delle presunte violazioni,prevede una fase istruttoria vera e propria e culmina nell’adozione delprovvedimento sanzionatorio, nel senso stabilito dall’ art. 166, commi 5, 6,7) è così costituito dal Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2019, che al punto 2dell’allegato “B” (“Termini relativi a procedimenti individuati nel codice inmateria di protezione dei dati personali”) prevede, per l’esercizio dei poterisanzionatori (art. 166, comma 5, d. lgs. 196/2003), un termine dicentoventi giorni decorrente “dall’accertamento della violazione per lanotificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o 360giorni per la notificazione ai residenti all’estero”.Questo termine di centoventi giorni per l’irrogazione della sanzione decorredal definitivo accertamento dell’illecito ed impone l’esercizio del poteresanzionatorio, mediante l’invio della comunicazione di cui al combinatodisposto degli artt. 12, commi 1 e 2, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2019,e 166, comma 5, d. lgs. 196/2003, entro quattro mesi dalla conoscenza(accertamento) della violazione, pena l’esaurimento della potestàsanzionatoria.Il termine in discorso non può che essere fatto decorrere, giusta l’art. 12,comma 1, del Regolamento n. 1/2019 dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dall’avvio delcorrispondente procedimento sanzionatorio, vale a dire da quando vienecomunicato al titolare e, se del caso, al responsabile del trattamento, ilOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, paragrafo2, e 83 del RGPD.Comunicazione da individuarsi in quella di cui all’art. 166, comma 5, d. lgs.196/2003, stante lo specifico richiamo a quest’ultima disposizione che sirinviene nel comma 2 del predetto 12.5.2 A questo specifico termine deve essere riconosciuta natura perentoria.Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr.

Corte Cost. 151/2021)la predefinizione legislativa di un limite temporale per l’emissione di unasanzione espressiva della potestà punitiva della pubblica amministrazione,il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso, «risultacoessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametricostituzionali di sicurezza giuridica e diritto di difesa».La mancanza di un termine finale perentorio, al contrario, colloca l’autoritàtitolare della potestà punitiva «in una posizione ingiustificatamenteprivilegiata che, nell’attuale contesto ordinamentale, si configura come unanacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblicaamministrazione».La previsione di un preciso limite temporale per l’irrogazione della sanzionetutela la certezza giuridica (in termini di prevedibilità delle conseguenzederivanti dalla reazione autoritativa alla violazione di un precetto pubblico,con finalità di prevenzione speciale e generale) e l’effettività del diritto didifesa dei consociati (la quale richiede una contiguità temporale tral’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione).Nell’ipotesi normativa in esame ‒ in cui il termine per la conclusione delprocedimento sanzionatorio è espressamente fissato in via regolamentare,sia pure senza sanzionarne la violazione in termini decadenziali ‒ lemedesime esigenze costituzionali di certezza giuridica della posizione deltrasgressore e di effettività del suo diritto di difesa impongono diinterpretare, sia la fonte primaria di attribuzione del potere regolamentare(art. 166, comma 9, d. lgs. 196/2003), sia le disposizioni secondarie diOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026determinazione del termine di durata del procedimento individuato perl’esercizio del potere sanzionatorio ex art. 166, comma 5, del medesimodecreto legislativo (artt. 3 e 4 del regolamento n. 2/2019 del [OSCURATO:PERSONA], dicui alla deliberazione del medesimo [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2019, e punto 2della Tabella B allegata al medesimo Regolamento), nel senso di vincolareperentoriamente l’autorità che l’ha previsto alla sua osservanza.Sulla base delle argomentazioni in precedenza riassunte questa Corte, nellasentenza in precedenza citata, ha affermato il principio secondo cui, in temadi trattamento dei dati personali, la complessiva attività procedimentaledell’[OSCURATO:PERSONA] per la protezione di questi ultimi, finalizzataall’accertamento di violazioni e all’irrogazione delle corrispondenti sanzioni,consta di due fasi – una sanzionatoria in senso stretto e una, precedente,investigativa o preistruttoria – logicamente e cronologicamente distinte; iltermine, da considerarsi perentorio, di centoventi giorni previsto al punto 2dell’allegato “B” del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2019 si riferisceesclusivamente alla fase sanzionatoria in senso stretto e decorre dallaconclusione della fase preistruttoria che culmina con l’effettivoaccertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica dellacontestazione.5.3 La decisione impugnata è del tutto coerente con i principi appenaillustrati.Il provvedimento impugnato registra, infatti, la cronologia delle fasiamministrative, nei termini che emergevano dagli atti di causa e che nonrisultavano contestati tra le parti, evidenziando che a seguito dell’atto direclamo proposto da C.F. in data 25 novembre 2020 il [OSCURATO:PERSONA],OMIScon nota del 1° aprile 2021, aveva richiesto osservazioni alla che eranostate poi depositate il 21 aprile 2021.OMISL’[OSCURATO:PERSONA], esaminata la documentazione prodotta dalla e lecomplessive risultanze istruttorie, in data 10 agosto 2021 aveva comunicatoal titolare del trattamento l’avvio del procedimento sanzionatorio perOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, delRegolamento, con l’indicazione delle presunte violazioni di legge,individuate nelle fattispecie di cui agli artt. 5 del Regolamento, 137, comma3, del Codice e 5 e 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento didati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, pubblicate ai sensidell’articolo 20, comma 4, d. lgs. 101/2018.[OSCURATO:PERSONA], ricevute (in data 9 settembre 2021) le memorie difensive con leOMISquali la aveva ribadito la correttezza del trattamento dei dati personalied effettuata l’audizione del titolare del trattamento (in data 12 ottobre2021), con nota del 19 ottobre 2021 aveva comunicato il differimento deitermini di conclusione del procedimento relativo al reclamo proposto dalC.F ai sensi degli artt. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma1, del Regolamento dell’autorità 2/2019, evidenziando che la decisionefinale sarebbe stata adottata entro il termine di dodici mesi dallapresentazione del reclamo, “in ragione delle necessità connesse allevalutazioni istruttorie”.Ciò nonostante, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato fondato il reclamo soltanto con ilOMISprovvedimento n. 297 del 6 luglio 2023, comunicato alla il 19 luglio2023.Alla luce di un simile sviluppo dell’attività procedimentale dell’AutoritàGarante, la decisione impugnata in questa sede ha esattamentericonosciuto, in coerenza con i principi sopra ricordati, la natura perentoriadel termine per l’adozione del provvedimento sanzionatorio e deve esserecorretta, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., soltanto nella partein cui individua tale termine in quello che l’autorità nel caso di specie si eraautoassegnata per la conclusione del procedimento sanzionatorio, piuttostoche – come detto – in quello di centoventi giorni previsto in linea generaleal punto 2 dell’allegato “B” del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2019decorrente dalla conclusione della fase preistruttoria, che culmina conl’effettivo accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notificaOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026della contestazione (errore di nessuna rilevanza ai fini della decisione dellacontroversia, posto che il termine per l’adozione del provvedimento sarebbegiunto a maturazione il 9 dicembre 2021 – una volta decorso il termine dicentoventi giorni dalla notifica della contestazione – piuttosto che il 20novembre 2021 –, a seguito del decorso del periodo di dodici mesi dallapresentazione del reclamo -, mentre la sanzione era stata adottata oltre unanno e mezzo dopo).Giova aggiungere, da ultimo ed in considerazione delle argomentazionisviluppate nella discussione finale, che, ferma la perentorietà del termine indiscorso e la sua decorrenza (dal momento di accertamento delle violazioniascritte al trasgressore e notifica della contestazione), non influiscesull’esito del presente giudizio il carattere (correttivo) della misura adottata,posto che la norma regolamentare che individua il termine finale della fasesanzionatoria non opera alcuna distinzione rispetto al differente possibileesito del procedimento.6.

Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92cod. proc. civ., perché il Tribunale di Roma ha erroneamente condannatoC.F. al pagamento delle spese legali, sebbene l’accoglimento delOMISricorso proposto dalla fosse stato fondato esclusivamente su unaresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA]: dovendosi considerare soccombente la parteche con il suo comportamento aveva dato causa alla lite giudiziaria,rendendo necessario l’accertamento giudiziale, nessuna responsabilitàpoteva essere imputata al C.F rispetto a quanto concerneva la causazionedella controversia.Ad ogni modo il Tribunale di Roma avrebbe dovuto compensare le spese dilite, in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificarel’adozione di un simile provvedimento.7.

Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.Oscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/20267.1 Non vi è dubbio che la soccombenza sia stata determinata dalla tardivitàcon cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato la sanzione, di certo non imputabile inalcun modo al C.FÈ altrettanto indubbio, tuttavia, che quest’ultimo, nell’ambito del giudizio dimerito, abbia condiviso le tesi del [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la tardività delprovvedimento dell’autorità fosse, in realtà, inesistente.Ora, il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla SupremaCorte è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello dellacausalità, assumendo rilievo la concreta attività difensiva espletata daciascuna delle parti (Cass., Sez.

U., 23143/2018).La disciplina delle spese di lite, dunque, segue la condivisione degli interessie delle difese in giudizio, come ha correttamente ritenuto il giudice dimerito, anche laddove l’atto la cui adozione abbia provocato la necessità delprocesso non sia riconducibile alla singola parte.7.2 La valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle speseprocessuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che inquella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc.civ., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass.24502/2017, Cass. 8241/2017).Ne consegue che la mancata compensazione delle spese da parte del giudicedi merito non può essere censurata in questa sede di legittimità.8.

Per tutto quanto sopra esposto, tanto il ricorso principale quanto ilricorso incidentale devono essere respinti.Ricorrono le condizioni per l’integrale compensazione delle spese delgiudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., tenutoconto della novità della questione trattata e del fatto che la stessa è statarisolta soltanto con una sentenza pronunciata in epoca successiva allapresentazione del ricorso.

P.Q.MOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensaintegralmente le spese processuali fra tutte le parti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitàe gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quantoimposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in atti- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] per PROTEZIONE dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14569/2024 depositata il22/10/2024;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Oscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGianna [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoprincipale e di quello incidentale con ogni conseguenziale pronuncia;udito l’[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai propri scritti difensivi;udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso incidentale;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e Mangiafico, che si sono associati alle conclusionidel P.G., riportandosi ai propri atti difensivi.[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità,conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma il [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] (nel prosieguo, per brevità, [OSCURATO:PERSONA] o GPDP) e C.F.[.. affinché fosse accertata la liceità del trattamento dei dati personali dalei posto in essere in occasione della realizzazione e diffusione di un servizioall’interno della trasmissione “ [OSCURATO:PERSONA] ” in data Data_1 e diun ulteriore servizio all’interno della trasmissione “ OM in data [...]Data_2 , ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 Cost., 137, comma 3, e139 del [OSCURATO:PERSONA], 5 e 6 delle Regole deontologiche e 5, par. 1, lett.a), del Regolamento, e fosse annullato il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] n. 297del 6 luglio 2023, con il conseguente venir meno del divieto dell’ulteriorediffusione delle e-mail proiettate nei due servizi.2. Il tribunale riconosceva il carattere perentorio del termine (di dodicimesi dalla presentazione del reclamo) indicato dalla stessa autorità per laconclusione del procedimento sanzionatorio.Riteneva, in particolare, che il potere sanzionatorio attribuito dal legislatorealle autorità amministrative indipendenti (quali il [OSCURATO:PERSONA]) presentasse icosiddetti “Engel criteria”, i quali, in base alla giurisprudenza CEDU,consentivano di qualificarlo come sostanzialmente penale, con caratteredunque tassativo e di stretta legalità.Oscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026Reputava, di conseguenza, che la natura afflittiva della potestàsanzionatoria imponesse la tempestività dell’intero procedimento, il qualesi caratterizzava per una stretta correlazione tra il rispetto del termine perl’adozione del provvedimento finale e l’effettività del diritto di difesadell’incolpato, come riconosciuto e garantito dall’art. 24 Cost.Giudicava, pertanto, che la tempistica del procedimento sanzionatorioassumesse, per la sua particolarità, carattere perentorio, onde garantireche l’accertamento della violazione non fosse troppo distante dalla suapunizione ed assicurare che l’irrogazione della sanzione conseguisse il suoobiettivo di effettività e avesse capacità dissuasiva.Rammentava e condivideva un consolidato orientamento dellagiurisprudenza amministrativa che, in materia di sanzioni amministrative,aveva definito perentorio il termine fissato per l’adozione del provvedimentofinale, a prescindere da un’espressa qualificazione in tal senso da parte dellalegge o del regolamento che lo prevede.Rilevava che il [OSCURATO:PERSONA], con il proprio Regolamento n. 2/2019, si eradi motivate necessità istruttorie (art. 8), proprio allo scopo di assicurare ilrispetto delle esigenze di certezza giuridica della posizione dell’incolpato edell’effettività del diritto di difesa.Annullava, pertanto, il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], poiché era statoadottato tardivamente, quando i termini indicati dalla medesima autoritànel provvedimento di proroga adottato in data 19 ottobre 2021 eranooramai perenti.3. C.F. ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 22 ottobre 2024, prospettando due motivi diOMISdoglianza, ai quali hanno resistito con controricorso e il [OSCURATO:PERSONA];quest’ultimo ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a un unicomotivo.Oscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod.proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.OMISParte ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ai sensidell’art. 378 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 143 [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 8 Regolamento GPDP n. 2/2019,perché il Tribunale di Roma, pur in assenza di una espressa norma di leggein proposito, ha erroneamente considerato di carattere perentorio e non dinatura ordinatoria i termini relativi al procedimento amministrativo che sisvolge innanzi al [OSCURATO:PERSONA].4.2 Il motivo di ricorso incidentale presentato dal [OSCURATO:PERSONA] prospetta, ex art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 143, comma 3,d. lgs 196/2003 e 8 Regolamento GPDP approvato con delibera del 4 aprile2019, in quanto il tribunale ha errato nel ritenere che il termine diconclusione procedimentale abbia carattere perentorio, in assenza diun’espressa previsione normativa in questo senso.5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della lorosovrapponibilità, non meritano accoglimento.5.1 Questa Corte, di recente, ha avuto occasione di affermare (con lasentenza n. 18583/2025, che si va a ripercorrere nei suoi tratti salienti), inrelazione all’attività procedimentale del [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento diviolazioni e all’irrogazione delle corrispondenti sanzioni, la distinzione, sulpiano logico e cronologico, tra una fase sanzionatoria in senso stretto, comeprevisto dall’art. 166, comma 5, d. lgs. 196/2003, e una precedente faseinvestigativa o preistruttoria, a cui, invece, è dedicato il comma 4 delmedesimo art. 166.Solo una volta esaurita la fase investigativa (o preistruttoria) disciplinatadall’art. 166, comma 4, d. lgs. 196/2003, l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA], a mente delOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026successivo capoverso, “quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corsodelle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nelpresente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avviail procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui alcomma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunteviolazioni”.L’elemento di raccordo tra la fase investigativa (o preistruttoria) di cuiall’art. 166, comma 4, d. lgs. 196/2003 e quella sanzionatoria in sensostretto (la quale prende l’avvio con la notifica delle presunte violazioni,prevede una fase istruttoria vera e propria e culmina nell’adozione delprovvedimento sanzionatorio, nel senso stabilito dall’ art. 166, commi 5, 6,7) è così costituito dal Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2019, che al punto 2dell’allegato “B” (“Termini relativi a procedimenti individuati nel codice inmateria di protezione dei dati personali”) prevede, per l’esercizio dei poterisanzionatori (art. 166, comma 5, d. lgs. 196/2003), un termine dicentoventi giorni decorrente “dall’accertamento della violazione per lanotificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o 360giorni per la notificazione ai residenti all’estero”.Questo termine di centoventi giorni per l’irrogazione della sanzione decorredal definitivo accertamento dell’illecito ed impone l’esercizio del poteresanzionatorio, mediante l’invio della comunicazione di cui al combinatodisposto degli artt. 12, commi 1 e 2, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2019,e 166, comma 5, d. lgs. 196/2003, entro quattro mesi dalla conoscenza(accertamento) della violazione, pena l’esaurimento della potestàsanzionatoria.Il termine in discorso non può che essere fatto decorrere, giusta l’art. 12,comma 1, del Regolamento n. 1/2019 dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dall’avvio delcorrispondente procedimento sanzionatorio, vale a dire da quando vienecomunicato al titolare e, se del caso, al responsabile del trattamento, ilOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, paragrafo2, e 83 del RGPD.Comunicazione da individuarsi in quella di cui all’art. 166, comma 5, d. lgs.196/2003, stante lo specifico richiamo a quest’ultima disposizione che sirinviene nel comma 2 del predetto 12.5.2 A questo specifico termine deve essere riconosciuta natura perentoria.Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 151/2021)la predefinizione legislativa di un limite temporale per l’emissione di unasanzione espressiva della potestà punitiva della pubblica amministrazione,il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso, «risultacoessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametricostituzionali di sicurezza giuridica e diritto di difesa».La mancanza di un termine finale perentorio, al contrario, colloca l’autoritàtitolare della potestà punitiva «in una posizione ingiustificatamenteprivilegiata che, nell’attuale contesto ordinamentale, si configura come unanacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblicaamministrazione».La previsione di un preciso limite temporale per l’irrogazione della sanzionetutela la certezza giuridica (in termini di prevedibilità delle conseguenzederivanti dalla reazione autoritativa alla violazione di un precetto pubblico,con finalità di prevenzione speciale e generale) e l’effettività del diritto didifesa dei consociati (la quale richiede una contiguità temporale tral’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione).Nell’ipotesi normativa in esame ‒ in cui il termine per la conclusione delprocedimento sanzionatorio è espressamente fissato in via regolamentare,sia pure senza sanzionarne la violazione in termini decadenziali ‒ lemedesime esigenze costituzionali di certezza giuridica della posizione deltrasgressore e di effettività del suo diritto di difesa impongono diinterpretare, sia la fonte primaria di attribuzione del potere regolamentare(art. 166, comma 9, d. lgs. 196/2003), sia le disposizioni secondarie diOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026determinazione del termine di durata del procedimento individuato perl’esercizio del potere sanzionatorio ex art. 166, comma 5, del medesimodecreto legislativo (artt. 3 e 4 del regolamento n. 2/2019 del [OSCURATO:PERSONA], dicui alla deliberazione del medesimo [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2019, e punto 2della Tabella B allegata al medesimo Regolamento), nel senso di vincolareperentoriamente l’autorità che l’ha previsto alla sua osservanza.Sulla base delle argomentazioni in precedenza riassunte questa Corte, nellasentenza in precedenza citata, ha affermato il principio secondo cui, in temadi trattamento dei dati personali, la complessiva attività procedimentaledell’[OSCURATO:PERSONA] per la protezione di questi ultimi, finalizzataall’accertamento di violazioni e all’irrogazione delle corrispondenti sanzioni,consta di due fasi – una sanzionatoria in senso stretto e una, precedente,investigativa o preistruttoria – logicamente e cronologicamente distinte; iltermine, da considerarsi perentorio, di centoventi giorni previsto al punto 2dell’allegato “B” del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2019 si riferisceesclusivamente alla fase sanzionatoria in senso stretto e decorre dallaconclusione della fase preistruttoria che culmina con l’effettivoaccertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica dellacontestazione.5.3 La decisione impugnata è del tutto coerente con i principi appenaillustrati.Il provvedimento impugnato registra, infatti, la cronologia delle fasiamministrative, nei termini che emergevano dagli atti di causa e che nonrisultavano contestati tra le parti, evidenziando che a seguito dell’atto direclamo proposto da C.F. in data 25 novembre 2020 il [OSCURATO:PERSONA],OMIScon nota del 1° aprile 2021, aveva richiesto osservazioni alla che eranostate poi depositate il 21 aprile 2021.OMISL’[OSCURATO:PERSONA], esaminata la documentazione prodotta dalla e lecomplessive risultanze istruttorie, in data 10 agosto 2021 aveva comunicatoal titolare del trattamento l’avvio del procedimento sanzionatorio perOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, delRegolamento, con l’indicazione delle presunte violazioni di legge,individuate nelle fattispecie di cui agli artt. 5 del Regolamento, 137, comma3, del Codice e 5 e 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento didati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, pubblicate ai sensidell’articolo 20, comma 4, d. lgs. 101/2018.[OSCURATO:PERSONA], ricevute (in data 9 settembre 2021) le memorie difensive con leOMISquali la aveva ribadito la correttezza del trattamento dei dati personalied effettuata l’audizione del titolare del trattamento (in data 12 ottobre2021), con nota del 19 ottobre 2021 aveva comunicato il differimento deitermini di conclusione del procedimento relativo al reclamo proposto dalC.F ai sensi degli artt. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma1, del Regolamento dell’autorità 2/2019, evidenziando che la decisionefinale sarebbe stata adottata entro il termine di dodici mesi dallapresentazione del reclamo, “in ragione delle necessità connesse allevalutazioni istruttorie”.Ciò nonostante, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato fondato il reclamo soltanto con ilOMISprovvedimento n. 297 del 6 luglio 2023, comunicato alla il 19 luglio2023.Alla luce di un simile sviluppo dell’attività procedimentale dell’AutoritàGarante, la decisione impugnata in questa sede ha esattamentericonosciuto, in coerenza con i principi sopra ricordati, la natura perentoriadel termine per l’adozione del provvedimento sanzionatorio e deve esserecorretta, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., soltanto nella partein cui individua tale termine in quello che l’autorità nel caso di specie si eraautoassegnata per la conclusione del procedimento sanzionatorio, piuttostoche – come detto – in quello di centoventi giorni previsto in linea generaleal punto 2 dell’allegato “B” del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2019decorrente dalla conclusione della fase preistruttoria, che culmina conl’effettivo accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notificaOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026della contestazione (errore di nessuna rilevanza ai fini della decisione dellacontroversia, posto che il termine per l’adozione del provvedimento sarebbegiunto a maturazione il 9 dicembre 2021 – una volta decorso il termine dicentoventi giorni dalla notifica della contestazione – piuttosto che il 20novembre 2021 –, a seguito del decorso del periodo di dodici mesi dallapresentazione del reclamo -, mentre la sanzione era stata adottata oltre unanno e mezzo dopo).Giova aggiungere, da ultimo ed in considerazione delle argomentazionisviluppate nella discussione finale, che, ferma la perentorietà del termine indiscorso e la sua decorrenza (dal momento di accertamento delle violazioniascritte al trasgressore e notifica della contestazione), non influiscesull’esito del presente giudizio il carattere (correttivo) della misura adottata,posto che la norma regolamentare che individua il termine finale della fasesanzionatoria non opera alcuna distinzione rispetto al differente possibileesito del procedimento.6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92cod. proc. civ., perché il Tribunale di Roma ha erroneamente condannatoC.F. al pagamento delle spese legali, sebbene l’accoglimento delOMISricorso proposto dalla fosse stato fondato esclusivamente su unaresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA]: dovendosi considerare soccombente la parteche con il suo comportamento aveva dato causa alla lite giudiziaria,rendendo necessario l’accertamento giudiziale, nessuna responsabilitàpoteva essere imputata al C.F rispetto a quanto concerneva la causazionedella controversia.Ad ogni modo il Tribunale di Roma avrebbe dovuto compensare le spese dilite, in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificarel’adozione di un simile provvedimento.7. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.Oscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/20267.1 Non vi è dubbio che la soccombenza sia stata determinata dalla tardivitàcon cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato la sanzione, di certo non imputabile inalcun modo al C.FÈ altrettanto indubbio, tuttavia, che quest’ultimo, nell’ambito del giudizio dimerito, abbia condiviso le tesi del [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la tardività delprovvedimento dell’autorità fosse, in realtà, inesistente.Ora, il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla SupremaCorte è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello dellacausalità, assumendo rilievo la concreta attività difensiva espletata daciascuna delle parti (Cass., Sez. U., 23143/2018).La disciplina delle spese di lite, dunque, segue la condivisione degli interessie delle difese in giudizio, come ha correttamente ritenuto il giudice dimerito, anche laddove l’atto la cui adozione abbia provocato la necessità delprocesso non sia riconducibile alla singola parte.7.2 La valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle speseprocessuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che inquella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc.civ., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass.24502/2017, Cass. 8241/2017).Ne consegue che la mancata compensazione delle spese da parte del giudicedi merito non può essere censurata in questa sede di legittimità.8. Per tutto quanto sopra esposto, tanto il ricorso principale quanto ilricorso incidentale devono essere respinti.Ricorrono le condizioni per l’integrale compensazione delle spese delgiudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., tenutoconto della novità della questione trattata e del fatto che la stessa è statarisolta soltanto con una sentenza pronunciata in epoca successiva allapresentazione del ricorso. P.Q.MOscuramento disposto Numero registro generale 759/2025Numero sezionale 4419/2025Numero di raccolta generale 984/2026Data pubblicazione 17/01/2026La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensaintegralmente le spese processuali fra tutte le parti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitàe gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quantoimposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 00984/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris