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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08451/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP presso il Tribunale di Piacenza, su concorde richiesta delle parti, applicava ex artt. 444 e ss. cod. proc. a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione per i reati sub: 54) delitto di cui agli artt. 110 cpv e 73 co. 1 e ibis D.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso morale e materiale con MUSCIAGLIA Fabrizio, consapevole della necessità di reperire sostanza stupefacente, forniva a BRAVI Silvia l'utenza mobile in uso al proprio compagno MUSCIAGL1A Fabrizio e da questi utilizzata per i contatti con i suoi clienti, così mettendo in contatto i due e concorrendo alle successive cessioni di cocaina effettuate materialmente dal MUSCIAGLIA in favore della BRAVI (condotta contestata al MUSCIAGLIA al capo 7).

Commesso in Pia- cenza nel periodo indicativamente compreso tra l'anno 2016 ed il mese di aprile 2017. 55) delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 cpv, 73 co. 1 e ibis D.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso con MUSCIAGLIA Fabrizio, con più azioni esecutive del mede- simo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in almeno tre diverse circostanze cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore della LOSINI Beatrice (condotta contestata al MUSCIAGLIA al capo 17).

Commesso in Piacenza nel corso periodo indicativamente compreso tra l'anno 2014 ed il mese di maggio 2017. 56) delitto di cui agli artt. 81 e 110 cpv, artt. 73 co. 1 e 1bis D.P.R. n. 30911990 perché, in concorso morale e materiale con MUSC1AGLIA Fabrizio, in almeno due diverse circostanze cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina a CHIESA Andrea (condotta contestata al MUSCIAGLIA al capo 9).

Com- messo in Piacenza nel corso periodo indicativamente compreso tra l'anno 2016 ed il mese di maggio 2017. 57) delitto di cui agli artt. 81 e 110 cpv, artt. 73 co. 1 e 1bis D.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso morale e materiale con MUSCIAGLIA Fabrizio, ed in più occasioni, una delle quali concretizzatasi nel giorno 17 maggio 2017, cedeva al prezzo di E 80,00 una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina a BOLZONI Fabio (condotta contestata al MUSCIAGLIA al capo 6).

Commesso in Piacenza ed in località Settima (Pc) nel periodo indicativamente compreso tra gennaio 2016 ed il giorno 17 maggio 2017. 58) delitto (li cui agli artt. 110 cpv, 73 co. 1 e ibis D.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso morale e materiale con MUSCIAGLIA Fabrizio, cedeva tre grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a BERNARDI Paolo, dietro il pagamento di E 280,00 (condotta contestata al MUSCIAGLIA al capo 23).

Commesso in Ponte- nure in data 12 maggio 2017.59) del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 co. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché, in concorso morale e materiale con MUSCIAGLIA Fabrizio (nei cui confronti si è proceduto nell'ambito del proc. n. 1735/2017 RGNR Mod. 21), senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. illecitamente deteneva: n. 4 involucri in cellophane contenenti gr. 0,9 di cocaina cadauno e così per un totale di gr. 3,6 occultati all'interno della maniglia dello sportello anteriore destro dell'autovettura AUDI Al targata [OSCURATO:TARGA] di sua proprietà sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall'art. 14 del medesimo D.P.R. che per quantità, modalità di presentazione (avuto riguardo al confezionamento frazionato e alle modalità di occultamento) e per le altre circo- stanze dell'azione (contestuale rinvenimento di ulteriori gr. 374,00 di cocaina cu- stodita all'interno dell'immobile corrente in [OSCURATO:PERSONA] n. 26/f di cui avevano la disponibilità e presso cui veniva rinvenuto BERP4ARDI Paolo che si dichiarava abituale acquirente della sostanza) appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale.

Accertato in Piacenza il 18— 19 maggio 2017 80) del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 co. 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché, in concorso morale e materiale con ALBANESE Giulia - MUSCIAGLIA Fabrizio e ALBANESE Francesco (per cui si è proceduto separatamente) -e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo d.P.R. illecitamente detenevano, all'interno dell'abitazione corrente in [OSCURATO:PERSONA] n. 26/f di proprietà di ALBANESE Francesco e di cui ave- vano tutti la disponibilità: • Un involucro termosaldato contenente gr. 0,5 di cocaina - custodito nel vano cucina, all'interno di una cassettiera; • N. 6 involucri plastici contenenti rispettivamente gr. 201,1-48,7-58,6-25,5- 20,1 e 20,00 di cocaina e così per un totale di gr. 374,00 - custoditi in un vano che, ricavato nel muro del bagno mediante l'asportazione di un mattone, era de- bitamente occultato con una mattonella posticcia sostenuta da una calamita.

Sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall'art. 14 del medesimo D.P.R. che per quantità e per le altre circostanze dell'azione (contestuale rinveni- mento di un bilancino grammometrico di precisione, di elevata qualità dall'aspetto solido e non polveroso), appariva destinata ad un uso non esclusivamente perso- nale (condotta contestata a MUSCIAGLIA Fabrizio e ALBANESE Francesco nell'am- bito del proc. n. 1735/2017 RGNR Mod. 21 per cui è stata esercitata l'azione pe- nale).

Con l'aggravante di cui all'art. 73 co. 6 d.P.R. n. 309/1990 per aver com- messo il fatto in almeno tre persone.

Accertato in Pontenure (PC) 1118 maggio 2017.83) artt. 110 c.p. 12 quinquies L. n. 356/92 perché, in concorso con MUSCIA- GLIA Fabrizio per il quale si procede separatamente, al fine di eludere le disposi- zioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente a RATTI Giulia, che concordava, la titolarità dei seguenti immobili: - civile abitazione identificata al catasto fabbricati del Comune di Orla al foglio 41 particella 246 su- balterni 3 e 4, sita in via Montegrappa n. 18; - civile abitazione identificata al catasto fabbricati del Comune di Oria al foglio 41 particella 246 subalterni 1 e 2, sita in via Montegrappa n. 18; in realtà di proprietà di MUSCIAGLIA Fabrizio.

Com- messo in [OSCURATO:PERSONA] il 2 novembre 2016 La pena veniva concordata ed applicata nei seguenti termini: da una pena base di anni 8 di reclusione ed curo 26.000 di multa per l'ipotesi più grave, conte- stata al capo 80) quando veniva rinvenuta una significativa quantità di stupefa- cente tipo cocaina, nell'immobile sito in Pontenure, [OSCURATO:PERSONA] n. 26/f, aumen- tato ex art. 81 cpv per la continuazione con tutti gli altri reati (54, 55, 56, 57, 58, 59 e 83) ad anni 8, mesi 6 di reclusione ed euro 36.000 di multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 24.000 di multa, ridotta per il rito alla pena sopra indicata.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Ratti, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., l'illegalità della pena in quanto il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione l'intervenuta pro- nuncia della suprema Corte Costituzionale n 40/2019, che aveva dichiarato l'ille- gittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni an- ziché sei anni.

La riduzione dell'anzidetto minimo edittale per effetto della richiamata deci- sione della Corte Costituzionale, per la ricorrente, imponeva al giudice del patteg- giamento di rideterminare la pena base in favore dell'imputata.

Ciò in quanto la richiesta di applicazione della pena presentata dalla difesa ed il successivo consenso prestato dal P.M. ai sensi dell'articolo 188 disp. att. cod. proc. pen. , rispettivamente datati 17/9/2018 e 19/9/2018, erano antecedenti alla predetta declaratoria di illegittimità costituzionale.

Vengono richiamati i precedenti di cui a Sez. 4 n. 21901/2020, Sez. 6 n. 20326/2020 Sez. 1 n. 3280/2020 in casi analoghi.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3.

All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16 co. 2 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 228 in vigore dal 31/12/2021, è comparst il solo Procuratore generale che ha concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, ammissibile ex art. 448 co. 2bis cod. proc. pen. in quanto investe l'illegalità della pena applicata, è fondato.

2. Quanto alle doglianze proposte, deve ritenersi che il patteggiamento si sia concretizzato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi successivamente all'intervenuta sentenza 40/2019, apparendo ininfluente che la richiesta ed il consenso, per iscritto, datassero al settembre 2018, per cui non appare per nulla evidente che la pena base di otto anni di reclusione sia stata individuata con riferimento a quello che era il minimo edittale dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Ciò in quanto il reato di cui al capo 80, sul quale è stata determinata la pena base, è aggravato ai sensi dell'art. 73 co. 6 Dpr. 309/90 (se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata) per cui si potrebbe pensare che si sia partiti da anni 8 di reclusione perché è stata considerata l'ag- gravante e non perché è stata ignorata la sentenza della Corte Costituzionale.

Di ciò, tuttavia, non vi è certezza, in quanto tutto il meccanismo di calcolo della pena utilizzato dalle parti e ratificato dal giudice del patteggiamento è pro- fondamente errato e finisce per determinare una pena illegale.

Innanzitutto, sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e non risulta essere stato operato alcun bilanciamento con l'aggravante.

Inoltre, sono stati operati prima gli aumenti per la continuazione e poi è stata applicata la riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche (non bilanciate), laddove è pacifico che, ai fi fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o atte- nuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 225 del 28/6/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211).

Sin dagli albori del nuovo codice di rito è stato chiarito che, in tema di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., il procedimento che il giudice deve seguire nel determinare in concreto la pena da applicare comporta che i vari reati da unificare ex art. 81 cpv. cod. pen. siano valutati nella loro entità e consistenza alla luce di tutti gli elementi di giudizio, ivi comprese le circostanze ad esse ine- renti.

E che tale preventiva valutazione è necessaria non solo perché le circostanze che attengono ai singoli reati devono essere valutate in relazione ai reati stessi, ma anche perché ove sia configurabile l'unicità del disegno criminoso, il giudice deve accertare qual è il reato più grave onde determinare la pena base sulla quale apportare l'aumento previsto dall'art. 81 cod. pen. (così Sez. 6, n. 11401 del 8/10/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196758, che ebbe ad annullare la sentenza che, ex art. 444 cod. proc. pen., come quella in esame, aveva applicato la pena sulla base di un calcolo che aveva operato l'aumento per la continuazione prima della dimi- nuzione per le attenuanti generiche).

3. Essendo il calcolo della pena pattuita viziato, s'impone, pertanto, l'an- nullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di piacenza per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP presso il Tribunale di Piacenza, su concorde richiesta delle parti, applicava ex artt. 444 e ss. cod. proc. a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione per i reati sub: 54) delitto di cui agli artt. 110 cpv e 73 co. 1 e ibis D.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso morale e materiale con MUSCIAGLIA Fabrizio, consapevole della necessità di reperire sostanza stupefacente, forniva a BRAVI Silvia l'utenza mobile in uso al proprio compagno MUSCIAGL1A Fabrizio e da questi utilizzata per i contatti con i suoi clienti, così mettendo in contatto i due e concorrendo alle successive cessioni di cocaina effettuate materialmente dal MUSCIAGLIA in favore della BRAVI (condotta contestata al MUSCIAGLIA al capo 7). Commesso in Pia- cenza nel periodo indicativamente compreso tra l'anno 2016 ed il mese di aprile 2017. 55) delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 cpv, 73 co. 1 e ibis D.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso con MUSCIAGLIA Fabrizio, con più azioni esecutive del mede- simo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in almeno tre diverse circostanze cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore della LOSINI Beatrice (condotta contestata al MUSCIAGLIA al capo 17). Commesso in Piacenza nel corso periodo indicativamente compreso tra l'anno 2014 ed il mese di maggio 2017. 56) delitto di cui agli artt. 81 e 110 cpv, artt. 73 co. 1 e 1bis D.P.R. n. 30911990 perché, in concorso morale e materiale con MUSC1AGLIA Fabrizio, in almeno due diverse circostanze cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina a CHIESA Andrea (condotta contestata al MUSCIAGLIA al capo 9). Com- messo in Piacenza nel corso periodo indicativamente compreso tra l'anno 2016 ed il mese di maggio 2017. 57) delitto di cui agli artt. 81 e 110 cpv, artt. 73 co. 1 e 1bis D.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso morale e materiale con MUSCIAGLIA Fabrizio, ed in più occasioni, una delle quali concretizzatasi nel giorno 17 maggio 2017, cedeva al prezzo di E 80,00 una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina a BOLZONI Fabio (condotta contestata al MUSCIAGLIA al capo 6). Commesso in Piacenza ed in località Settima (Pc) nel periodo indicativamente compreso tra gennaio 2016 ed il giorno 17 maggio 2017. 58) delitto (li cui agli artt. 110 cpv, 73 co. 1 e ibis D.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso morale e materiale con MUSCIAGLIA Fabrizio, cedeva tre grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a BERNARDI Paolo, dietro il pagamento di E 280,00 (condotta contestata al MUSCIAGLIA al capo 23). Commesso in Ponte- nure in data 12 maggio 2017.59) del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 co. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché, in concorso morale e materiale con MUSCIAGLIA Fabrizio (nei cui confronti si è proceduto nell'ambito del proc. n. 1735/2017 RGNR Mod. 21), senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. illecitamente deteneva: n. 4 involucri in cellophane contenenti gr. 0,9 di cocaina cadauno e così per un totale di gr. 3,6 occultati all'interno della maniglia dello sportello anteriore destro dell'autovettura AUDI Al targata [OSCURATO:TARGA] di sua proprietà sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall'art. 14 del medesimo D.P.R. che per quantità, modalità di presentazione (avuto riguardo al confezionamento frazionato e alle modalità di occultamento) e per le altre circo- stanze dell'azione (contestuale rinvenimento di ulteriori gr. 374,00 di cocaina cu- stodita all'interno dell'immobile corrente in [OSCURATO:PERSONA] n. 26/f di cui avevano la disponibilità e presso cui veniva rinvenuto BERP4ARDI Paolo che si dichiarava abituale acquirente della sostanza) appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale. Accertato in Piacenza il 18— 19 maggio 2017 80) del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 co. 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché, in concorso morale e materiale con ALBANESE Giulia - MUSCIAGLIA Fabrizio e ALBANESE Francesco (per cui si è proceduto separatamente) -e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo d.P.R. illecitamente detenevano, all'interno dell'abitazione corrente in [OSCURATO:PERSONA] n. 26/f di proprietà di ALBANESE Francesco e di cui ave- vano tutti la disponibilità: • Un involucro termosaldato contenente gr. 0,5 di cocaina - custodito nel vano cucina, all'interno di una cassettiera; • N. 6 involucri plastici contenenti rispettivamente gr. 201,1-48,7-58,6-25,5- 20,1 e 20,00 di cocaina e così per un totale di gr. 374,00 - custoditi in un vano che, ricavato nel muro del bagno mediante l'asportazione di un mattone, era de- bitamente occultato con una mattonella posticcia sostenuta da una calamita. Sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall'art. 14 del medesimo D.P.R. che per quantità e per le altre circostanze dell'azione (contestuale rinveni- mento di un bilancino grammometrico di precisione, di elevata qualità dall'aspetto solido e non polveroso), appariva destinata ad un uso non esclusivamente perso- nale (condotta contestata a MUSCIAGLIA Fabrizio e ALBANESE Francesco nell'am- bito del proc. n. 1735/2017 RGNR Mod. 21 per cui è stata esercitata l'azione pe- nale). Con l'aggravante di cui all'art. 73 co. 6 d.P.R. n. 309/1990 per aver com- messo il fatto in almeno tre persone. Accertato in Pontenure (PC) 1118 maggio 2017.83) artt. 110 c.p. 12 quinquies L. n. 356/92 perché, in concorso con MUSCIA- GLIA Fabrizio per il quale si procede separatamente, al fine di eludere le disposi- zioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente a RATTI Giulia, che concordava, la titolarità dei seguenti immobili: - civile abitazione identificata al catasto fabbricati del Comune di Orla al foglio 41 particella 246 su- balterni 3 e 4, sita in via Montegrappa n. 18; - civile abitazione identificata al catasto fabbricati del Comune di Oria al foglio 41 particella 246 subalterni 1 e 2, sita in via Montegrappa n. 18; in realtà di proprietà di MUSCIAGLIA Fabrizio. Com- messo in [OSCURATO:PERSONA] il 2 novembre 2016 La pena veniva concordata ed applicata nei seguenti termini: da una pena base di anni 8 di reclusione ed curo 26.000 di multa per l'ipotesi più grave, conte- stata al capo 80) quando veniva rinvenuta una significativa quantità di stupefa- cente tipo cocaina, nell'immobile sito in Pontenure, [OSCURATO:PERSONA] n. 26/f, aumen- tato ex art. 81 cpv per la continuazione con tutti gli altri reati (54, 55, 56, 57, 58, 59 e 83) ad anni 8, mesi 6 di reclusione ed euro 36.000 di multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 24.000 di multa, ridotta per il rito alla pena sopra indicata. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Ratti, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., l'illegalità della pena in quanto il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione l'intervenuta pro- nuncia della suprema Corte Costituzionale n 40/2019, che aveva dichiarato l'ille- gittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni an- ziché sei anni. La riduzione dell'anzidetto minimo edittale per effetto della richiamata deci- sione della Corte Costituzionale, per la ricorrente, imponeva al giudice del patteg- giamento di rideterminare la pena base in favore dell'imputata. Ciò in quanto la richiesta di applicazione della pena presentata dalla difesa ed il successivo consenso prestato dal P.M. ai sensi dell'articolo 188 disp. att. cod. proc. pen. , rispettivamente datati 17/9/2018 e 19/9/2018, erano antecedenti alla predetta declaratoria di illegittimità costituzionale. Vengono richiamati i precedenti di cui a Sez. 4 n. 21901/2020, Sez. 6 n. 20326/2020 Sez. 1 n. 3280/2020 in casi analoghi. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16 co. 2 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 228 in vigore dal 31/12/2021, è comparst il solo Procuratore generale che ha concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, ammissibile ex art. 448 co. 2bis cod. proc. pen. in quanto investe l'illegalità della pena applicata, è fondato. 2. Quanto alle doglianze proposte, deve ritenersi che il patteggiamento si sia concretizzato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi successivamente all'intervenuta sentenza 40/2019, apparendo ininfluente che la richiesta ed il consenso, per iscritto, datassero al settembre 2018, per cui non appare per nulla evidente che la pena base di otto anni di reclusione sia stata individuata con riferimento a quello che era il minimo edittale dichiarato costituzionalmente illegittimo. Ciò in quanto il reato di cui al capo 80, sul quale è stata determinata la pena base, è aggravato ai sensi dell'art. 73 co. 6 Dpr. 309/90 (se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata) per cui si potrebbe pensare che si sia partiti da anni 8 di reclusione perché è stata considerata l'ag- gravante e non perché è stata ignorata la sentenza della Corte Costituzionale. Di ciò, tuttavia, non vi è certezza, in quanto tutto il meccanismo di calcolo della pena utilizzato dalle parti e ratificato dal giudice del patteggiamento è pro- fondamente errato e finisce per determinare una pena illegale. Innanzitutto, sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e non risulta essere stato operato alcun bilanciamento con l'aggravante. Inoltre, sono stati operati prima gli aumenti per la continuazione e poi è stata applicata la riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche (non bilanciate), laddove è pacifico che, ai fi fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o atte- nuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 225 del 28/6/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211). Sin dagli albori del nuovo codice di rito è stato chiarito che, in tema di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., il procedimento che il giudice deve seguire nel determinare in concreto la pena da applicare comporta che i vari reati da unificare ex art. 81 cpv. cod. pen. siano valutati nella loro entità e consistenza alla luce di tutti gli elementi di giudizio, ivi comprese le circostanze ad esse ine- renti. E che tale preventiva valutazione è necessaria non solo perché le circostanze che attengono ai singoli reati devono essere valutate in relazione ai reati stessi, ma anche perché ove sia configurabile l'unicità del disegno criminoso, il giudice deve accertare qual è il reato più grave onde determinare la pena base sulla quale apportare l'aumento previsto dall'art. 81 cod. pen. (così Sez. 6, n. 11401 del 8/10/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196758, che ebbe ad annullare la sentenza che, ex art. 444 cod. proc. pen., come quella in esame, aveva applicato la pena sulla base di un calcolo che aveva operato l'aumento per la continuazione prima della dimi- nuzione per le attenuanti generiche). 3. Essendo il calcolo della pena pattuita viziato, s'impone, pertanto, l'an- nullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di piacenza per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
Sentenza Cassazione n. 08451/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris