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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1962

Cassazione n. 06068/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/09/1962 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nei contestare la motivazione spesa nel non accordare le generiche, escluse dalla sentenza gravata per la affermata assenza di elementi valorizzabili al fine, si rimarca, da parte della di fesa, che andava di contro apprezzato l'ammissione dell'addebito resa dall'imputato e ciò in termini di inaccettabile genericità perchè la deduzione è svolta senza precisare se tale circostanza sia stata devoluta con il gravame di merito; senza dettagliare il contenuto di siffatta ammissione e il momento nel quale la stessa è intervenuta; offrire alla Corte argomentate indicazioni a sostegno della rilevanza da ascrivere al detto contegno collaborativo rispetto ai cuadro probatorio aliunde acquisito; rilevato che all'inammissibilità cel ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremil3 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/09/1962 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nei contestare la motivazione spesa nel non accordare le generiche, escluse dalla sentenza gravata per la affermata assenza di elementi valorizzabili al fine, si rimarca, da parte della di fesa, che andava di contro apprezzato l'ammissione dell'addebito resa dall'imputato e ciò in termini di inaccettabile genericità perchè la deduzione è svolta senza precisare se tale circostanza sia stata devoluta con il gravame di merito; senza dettagliare il contenuto di siffatta ammissione e il momento nel quale la stessa è intervenuta; offrire alla Corte argomentate indicazioni a sostegno della rilevanza da ascrivere al detto contegno collaborativo rispetto ai cuadro probatorio aliunde acquisito; rilevato che all'inammissibilità cel ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremil3 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 06068/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris