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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 31723/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32240/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3332/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI, depositata il 23 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] e Vescovo di Mugnano di Napoli convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], domandando che fosse accertato che essi detenevano senza titolo un fondo di proprietà della Parrocchia, con conseguente loro condanna al rilascio; nella contumacia dei convenuti, il Tribunale accolse la domanda e ordinò il rilascio immediato del fondo, detenuto senza titolo; la Corte di appello di Napoli - adita dai convenuti soccombenti già contumaci in primo grado - ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, in quanto proposto dopo la scadenza del termine "lungo" di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; in proposito, la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: 1- La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stata pubblicata in data 1° luglio 2020 mentre il ricorso introduttivo del giudizio di appello era stato depositato dai convenuti soccombenti solo il 9 aprile 2021, sicché, in applicazione del disposto di cui all'art.327, primo comma, c.p.c., essi dovevano ritenersi decaduti dall'impugnazione, essendo decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; 2- l'eccezione di inesistenza o nullità della notificazione del ricorso introduttivo del processo di primo grado (in ragione della quale la decadenza dall'impugnazione prevista dall'art.327, primo comma, c.p.c. non sarebbe stata applicabile Ric. 2021 n. 32240 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2- nei loro confronti, in quanto convenuti contumaci che non avevano avuto conoscenza del processo medesimo, con conseguente ammissibilità dell'appello, pur successivo alla scadenza del termine lungo semestrale) non era fondata; 3- questa eccezione, infatti, trovava fondamento nella asserita falsità dell'attestazione con cui l'agente postale, a conclusione del procedimento notificatorio eseguito ai sensi dell'art.140 c.p.c., aveva certificato che i destinatari si erano rifiutati di ricevere la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto processuale; tale falsità, però, avrebbe potuto essere dimostrata solo mediante l'impugnazione di falso della relata di notificazione, avuto riguardo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale l'attività legittimamente delegata all'agente postale dall'ufficiale giudiziario gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta da quest'ultimo; 4- in assenza della querela di falso - solo preannunciata ma non proposta né con il ricorso introduttivo del giudizio di appello né con la successiva memoria (tra l'altro, depositata oltre il termine assegnato alle parti a norma dell'art.221, comma 4, della legge n. 77 del 2020), con la quale era stata soltanto formulata la richiesta, da reputarsi «defatigatoria ed ingiustificata», di un rinvio per la comparizione personale delle parti, al fine di poter proporre la predetta querela - l'eccezione di nullità o inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non poteva dunque ritenersi fondata, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo; propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; \ Ric. 2021 n. 32240 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -3- risponde con controricorso la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] e Vescovo di Mugnano di Napoli; non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. con l'unico motivo viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 221 legge 77/2020 e ss. mm. ii., recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da covid, degli artt. 221 e ss. c.p.c., nonché violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 per avere il giudice d'appello respinto la richiesta di rinvio dell'udienza per consentire la comparizione personale delle parti ai fini della proposizione della querela di falso» e per avere dichiarato l'appello inammissibile «con una motivazione totalmente insufficiente e contraddittoria»; i ricorrenti, ribadendo l'asserzione circa la radicale falsità dell'attestazione compiuta dall'agente postale in ordine al loro rifiuto di ricevere la raccomandata informativa degli adempimenti effettuati ai sensi dell'art.140 c.p.c., deducono che nel ricorso in appello avevano preannunciato l'intenzione di proporre la querela di falso; evidenziano di non essere personalmente comparsi all'udienza di discussione in quanto la stessa si era tenuta a trattazione scritta, ai sensi dell'art.221 della legge n. 77 del 2020; sottolineano, che, avuto riguardo all'esigenza di rispettare le norme per il contenimento della pandemia da Covid, avevano invocato la fissazione di apposita udienza nella memoria depositata ai sensi della predetta disposizione; sostengono che, non essendovi preclusioni all'introduzione dell'incidente di falso, proponibile in ogni stato e grado del giudizio principale, la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la predetta istanza, che era stata invece indebitamente ritenuta "defatigatoria"; Ric. 2021 n. 32240 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -4-

2. il motivo - e con esso l'intero ricorso - è inammissibile; non ostante la mescolanza dei riferimenti ai numeri 3 e 4 dell'art.360 c.p.c., nonché al vizio di motivazione, la doglianza proposta va inquadrata nel paradigma del vizio di violazione di norme processuali da cui conseguirebbe nullità del procedimento e della sentenza (art.360 n. 4 c.p.c.: Cass.24/07/2013, n. 17931); essa, infatti, imputa alla Corte territoriale un error in procedendo, per avere omesso di accogliere la richiesta di disporre, in apposita udienza, la comparizione personale delle parti, al fine di consentire loro di proporre la preannunciata querela di falso; questo error in procedendo, peraltro, non solo non trova fondamento in alcuna delle disposizioni asseritamente violate, ma deve, anzi, ritenersi assolutamente insussistente, ove si considerino tutte le regole processuali che il giudice di appello era chiamato ad applicare, vale a dire non solo le norme speciali contenute nell'art.221 del decreto-legge n.34 del 2020 (convertito nella legge n.77 del 2020) e succ. modif., ma anche le disposizioni generali in tema di querela di falso (artt.221 e ss. c.p.c.), nonché le regole che disciplinavano, nella fattispecie, il processo principale in cui l'incidente di falso sarebbe stato eventualmente introdotto; processo che era governato dal rito del lavoro, nell'ambito del quale sono vietate le udienze di mero rinvio (art.420, ultimo comma, c.p.c.); avuto riguardo a tutte queste regole - e tenuto conto dei principi di diritto affermati da questa Corte, la quale ha ribadito che la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve intervenire prima della rimessione della causa in Ric. 2021 n. 32240 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -5- decisione, ossia entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 1870 del 2016; Cass. n. 25487 del 2021) - appare perfettamente corretto e conforme a diritto l'esercizio del potere di cui il giudice del merito avrebbe fatto cattivo uso: i ricorrenti, infatti, avrebbero potuto proporre la querela di falso sia con il ricorso introduttivo del giudizio di appello, sia con atto ad esso successivo, sia con le note scritte depositate a norma dell'art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sia, infine, comparendo all'udienza di discussione, previa istanza di trattazione orale ai sensi della medesima disposizione; in mancanza di una precisa iniziativa in tal senso (e considerata la perdurante ed ingiustificata inerzia della parte interessata, esitata persino nel ritardato deposito della memoria di all'art.221, comma 4, della legge n. 77 del 2020), il diniego dell'invocato rinvio appare, dunque, non solo legittimo ma persino doveroso, nella prospettiva del bilanciamento delle esigenze di tutela del diritto di difesa della parte con quelle del principio della ragionevole durata del processo; ne discende la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione;

3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

Per questi motivi Ric. 2021 n, 32240 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -6- la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32240/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3332/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI, depositata il 23 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] e Vescovo di Mugnano di Napoli convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], domandando che fosse accertato che essi detenevano senza titolo un fondo di proprietà della Parrocchia, con conseguente loro condanna al rilascio; nella contumacia dei convenuti, il Tribunale accolse la domanda e ordinò il rilascio immediato del fondo, detenuto senza titolo; la Corte di appello di Napoli - adita dai convenuti soccombenti già contumaci in primo grado - ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, in quanto proposto dopo la scadenza del termine "lungo" di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; in proposito, la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: 1- La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stata pubblicata in data 1° luglio 2020 mentre il ricorso introduttivo del giudizio di appello era stato depositato dai convenuti soccombenti solo il 9 aprile 2021, sicché, in applicazione del disposto di cui all'art.327, primo comma, c.p.c., essi dovevano ritenersi decaduti dall'impugnazione, essendo decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; 2- l'eccezione di inesistenza o nullità della notificazione del ricorso introduttivo del processo di primo grado (in ragione della quale la decadenza dall'impugnazione prevista dall'art.327, primo comma, c.p.c. non sarebbe stata applicabile Ric. 2021 n. 32240 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- nei loro confronti, in quanto convenuti contumaci che non avevano avuto conoscenza del processo medesimo, con conseguente ammissibilità dell'appello, pur successivo alla scadenza del termine lungo semestrale) non era fondata; 3- questa eccezione, infatti, trovava fondamento nella asserita falsità dell'attestazione con cui l'agente postale, a conclusione del procedimento notificatorio eseguito ai sensi dell'art.140 c.p.c., aveva certificato che i destinatari si erano rifiutati di ricevere la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto processuale; tale falsità, però, avrebbe potuto essere dimostrata solo mediante l'impugnazione di falso della relata di notificazione, avuto riguardo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale l'attività legittimamente delegata all'agente postale dall'ufficiale giudiziario gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta da quest'ultimo; 4- in assenza della querela di falso - solo preannunciata ma non proposta né con il ricorso introduttivo del giudizio di appello né con la successiva memoria (tra l'altro, depositata oltre il termine assegnato alle parti a norma dell'art.221, comma 4, della legge n. 77 del 2020), con la quale era stata soltanto formulata la richiesta, da reputarsi «defatigatoria ed ingiustificata», di un rinvio per la comparizione personale delle parti, al fine di poter proporre la predetta querela - l'eccezione di nullità o inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non poteva dunque ritenersi fondata, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo; propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; \ Ric. 2021 n. 32240 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- risponde con controricorso la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] e Vescovo di Mugnano di Napoli; non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. con l'unico motivo viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 221 legge 77/2020 e ss. mm. ii., recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da covid, degli artt. 221 e ss. c.p.c., nonché violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 per avere il giudice d'appello respinto la richiesta di rinvio dell'udienza per consentire la comparizione personale delle parti ai fini della proposizione della querela di falso» e per avere dichiarato l'appello inammissibile «con una motivazione totalmente insufficiente e contraddittoria»; i ricorrenti, ribadendo l'asserzione circa la radicale falsità dell'attestazione compiuta dall'agente postale in ordine al loro rifiuto di ricevere la raccomandata informativa degli adempimenti effettuati ai sensi dell'art.140 c.p.c., deducono che nel ricorso in appello avevano preannunciato l'intenzione di proporre la querela di falso; evidenziano di non essere personalmente comparsi all'udienza di discussione in quanto la stessa si era tenuta a trattazione scritta, ai sensi dell'art.221 della legge n. 77 del 2020; sottolineano, che, avuto riguardo all'esigenza di rispettare le norme per il contenimento della pandemia da Covid, avevano invocato la fissazione di apposita udienza nella memoria depositata ai sensi della predetta disposizione; sostengono che, non essendovi preclusioni all'introduzione dell'incidente di falso, proponibile in ogni stato e grado del giudizio principale, la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la predetta istanza, che era stata invece indebitamente ritenuta "defatigatoria"; Ric. 2021 n. 32240 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- 2. il motivo - e con esso l'intero ricorso - è inammissibile; non ostante la mescolanza dei riferimenti ai numeri 3 e 4 dell'art.360 c.p.c., nonché al vizio di motivazione, la doglianza proposta va inquadrata nel paradigma del vizio di violazione di norme processuali da cui conseguirebbe nullità del procedimento e della sentenza (art.360 n. 4 c.p.c.: Cass.24/07/2013, n. 17931); essa, infatti, imputa alla Corte territoriale un error in procedendo, per avere omesso di accogliere la richiesta di disporre, in apposita udienza, la comparizione personale delle parti, al fine di consentire loro di proporre la preannunciata querela di falso; questo error in procedendo, peraltro, non solo non trova fondamento in alcuna delle disposizioni asseritamente violate, ma deve, anzi, ritenersi assolutamente insussistente, ove si considerino tutte le regole processuali che il giudice di appello era chiamato ad applicare, vale a dire non solo le norme speciali contenute nell'art.221 del decreto-legge n.34 del 2020 (convertito nella legge n.77 del 2020) e succ. modif., ma anche le disposizioni generali in tema di querela di falso (artt.221 e ss. c.p.c.), nonché le regole che disciplinavano, nella fattispecie, il processo principale in cui l'incidente di falso sarebbe stato eventualmente introdotto; processo che era governato dal rito del lavoro, nell'ambito del quale sono vietate le udienze di mero rinvio (art.420, ultimo comma, c.p.c.); avuto riguardo a tutte queste regole - e tenuto conto dei principi di diritto affermati da questa Corte, la quale ha ribadito che la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve intervenire prima della rimessione della causa in Ric. 2021 n. 32240 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- decisione, ossia entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 1870 del 2016; Cass. n. 25487 del 2021) - appare perfettamente corretto e conforme a diritto l'esercizio del potere di cui il giudice del merito avrebbe fatto cattivo uso: i ricorrenti, infatti, avrebbero potuto proporre la querela di falso sia con il ricorso introduttivo del giudizio di appello, sia con atto ad esso successivo, sia con le note scritte depositate a norma dell'art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sia, infine, comparendo all'udienza di discussione, previa istanza di trattazione orale ai sensi della medesima disposizione; in mancanza di una precisa iniziativa in tal senso (e considerata la perdurante ed ingiustificata inerzia della parte interessata, esitata persino nel ritardato deposito della memoria di all'art.221, comma 4, della legge n. 77 del 2020), il diniego dell'invocato rinvio appare, dunque, non solo legittimo ma persino doveroso, nella prospettiva del bilanciamento delle esigenze di tutela del diritto di difesa della parte con quelle del principio della ragionevole durata del processo; ne discende la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione; 3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi Ric. 2021 n, 32240 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -6- la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stess
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