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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10352/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] REGG]:0 CALABRIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 maggio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame, annullava per difetto delle esigenze cautela -i l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per il reato ex art. 416, primo comma, cod. pen. in quanto promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro il patrimonio e la fede pubblica, quali truffe, falsi e autoriciclaggio.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

Osserva il ricorrente che il Tribunale, dopo avere diffusamente indicato i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone la posizione di primo piano all'interno dell'associazione, ha escluso la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di una motivazione censurabile e con decisione contraria rispetto a quella adottata nei confronti di altri tre indagati, due dei quali pure rivestivano un ruolo di secondo piano rispetto a quello di Coluccio.

L'ordinanza ha fatto riferimento al "tempo trascorso dalla commissione dei fatti", quando la contestazione riguarda un reato permanente con condotta tuttora in atto; ha ipotizzato la interruzione della collaborazione con le sorelle Modafferi e [OSCURATO:PERSONA], sconfessata invece dalle risultanze investigative e dall'accertata relazione sentimentale con la convivente [OSCURATO:PERSONA]; ha valorizzato una nota di P.G. in data 14 dicembre 2020 per ritenere cessata la condotta criminosa di Coluccio, quando invece in essa si evidenza la perdurante operatività dell'associazione anche successivamente alle perquisizioni del 23 luglio 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato, con il quale, peraltro, il vizio motivazionale è stato denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07;2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

2. La deduzione in ordine al diverso esito delle richieste di riesame proposte dagli altri indagati è generica e priva di autosufficienza; in tema di esigenze cautelari, poi, è fisiologico vi possano essere valutazioni diverse anche per i concorrenti nel medesimo reato, specie in considerazione della personalità e dei precedenti penali dell'indagato (in proposito il Tribunale ha evidenziato l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA]).

L'ordinanza, poi, ha osservato che dalla nota della polizia giudiziaria del 14 dicembre 2020 risulta che la condotta criminosa fu proseguita anche dopo le perquisizioni del luglio 2019 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e non già di Coluccio e della sua convivente [OSCURATO:PERSONA].

Con questa specifica circostanza non si è confrontato il ricorrente, che pure ha trascurato di considerare il rilievo espresso dal Tribunale circa il positivo effetto dell'allontanamento di Coluccio dai vertici del sodalizio, sottoposti alla misura cautelare di massimo grado.

Si tratta di valutazioni evidentemente non cond vise dal Pubblico Ministero; tuttavia, le argomentazioni a sostegno della decisione adottata non sono mancanti né contraddittorie o manifestamente illogiche.

P.Q.M.

Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] REGG]:0 CALABRIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 maggio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame, annullava per difetto delle esigenze cautela -i l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per il reato ex art. 416, primo comma, cod. pen. in quanto promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro il patrimonio e la fede pubblica, quali truffe, falsi e autoriciclaggio. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Osserva il ricorrente che il Tribunale, dopo avere diffusamente indicato i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone la posizione di primo piano all'interno dell'associazione, ha escluso la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di una motivazione censurabile e con decisione contraria rispetto a quella adottata nei confronti di altri tre indagati, due dei quali pure rivestivano un ruolo di secondo piano rispetto a quello di Coluccio. L'ordinanza ha fatto riferimento al "tempo trascorso dalla commissione dei fatti", quando la contestazione riguarda un reato permanente con condotta tuttora in atto; ha ipotizzato la interruzione della collaborazione con le sorelle Modafferi e [OSCURATO:PERSONA], sconfessata invece dalle risultanze investigative e dall'accertata relazione sentimentale con la convivente [OSCURATO:PERSONA]; ha valorizzato una nota di P.G. in data 14 dicembre 2020 per ritenere cessata la condotta criminosa di Coluccio, quando invece in essa si evidenza la perdurante operatività dell'associazione anche successivamente alle perquisizioni del 23 luglio 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato, con il quale, peraltro, il vizio motivazionale è stato denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07;2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). 2. La deduzione in ordine al diverso esito delle richieste di riesame proposte dagli altri indagati è generica e priva di autosufficienza; in tema di esigenze cautelari, poi, è fisiologico vi possano essere valutazioni diverse anche per i concorrenti nel medesimo reato, specie in considerazione della personalità e dei precedenti penali dell'indagato (in proposito il Tribunale ha evidenziato l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA]). L'ordinanza, poi, ha osservato che dalla nota della polizia giudiziaria del 14 dicembre 2020 risulta che la condotta criminosa fu proseguita anche dopo le perquisizioni del luglio 2019 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e non già di Coluccio e della sua convivente [OSCURATO:PERSONA]. Con questa specifica circostanza non si è confrontato il ricorrente, che pure ha trascurato di considerare il rilievo espresso dal Tribunale circa il positivo effetto dell'allontanamento di Coluccio dai vertici del sodalizio, sottoposti alla misura cautelare di massimo grado. Si tratta di valutazioni evidentemente non cond vise dal Pubblico Ministero; tuttavia, le argomentazioni a sostegno della decisione adottata non sono mancanti né contraddittorie o manifestamente illogiche. P.Q.M. Rige
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