CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 30198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/11/2020 del Tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore provento di furto. 2. Ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale basato la condanna sulla sola testimonianza indiretta di un ufficiale di polizia giudiziaria (teste [OSCURATO:PERSONA]) che avrebbe riferito notizie apprese da altri sottoufficiali che avevano condotto le indagini fermando il ricorrente a bordo del ciclomotore provento di furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In primo luogo, deve essere escluso il travisamento della prova: non risulta conforme al vero che il teste di polizia giudiziaria indicato in ricorso avesse riferito del fatti solo de relato riferendo quanto appreso da altri appartenenti al medesimo organo investigativo dato che egli aveva personalmente preso parte all'operazione che aveva condotto al fermo dell'imputato; tanto emerge dalla sentenza impugnata (fg. 3), che è conforme a quanto emerge a fg. 13 della trascrizione dell'udienza dell'i ottobre 2018 allegata al ricorso: dunque non si registra alcun travisamento della prova. In secondo luogo, l'eccezione di inutilizzabilità della testimonianza è manifestamente infondata nella misura in cui non si confronta con la condivisa giurisprudenza secondo cui, il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo (Sez. 6, Sentenza n. 53174 del 27/09/2018, Capitaneo, Rv. 274614; Sez. 3, Sentenza n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284; Sez.2, n. 36286 del 21/09/2010, Miele, Rv. 248536). Invero lo statuto della testimonianza indiretta che prevede (4) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato nel caso in cui l'escussione della fonte diretta sia stata richiesta e non disposta, (b) l'inutilizzabilità della testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria ove la stessa riporti quanto dichiarato dalle persone sentite nel corso delle indagini, non si applica alle informazioni relative allo sviluppo della attività investigativa, dato che questa viene fisiologicamente delegata ad un nucleo di polizia giudiziaria composto da più persone, che interagiscono tra loro svolgendo attività funzionale all'accertamento del reato. Le notizie in ordine allo svolgimento dell'attività investigativa sono - di regola - riassunte in organiche "informative" e possono essere veicolate in dibattimento da ogni ufficiale di polizia giudiziaria che ha partecipato all'attività. A ben guardare le dichiarazioni in relazione allo svolgimento dell'indagine non sono inquadrabili come "indirette", poiché danno conto dell'attività investigativa svolta da un nucleo pluripersonale di ufficiali di polizia giudiziaria che hanno agito in modo sincronico e coordinato, sicché ogni componente del gruppo "conosce" i passaggi decisivi dell'indagine e può direttamente riferirli in dibattimento. Diverso è il caso dell'ufficiale che riferisce i "contenuti" appresi durante la escussione delle persone informate sui fatti effettuata nel corso della attività delegata: in questo caso egli riversa illegittimamente in dibattimento quanto riferito da persona estranea al nucleo investigativo, cui è stata delegata l'indagine, e tale parte della sua testimonianza è inutilizzabile. 2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.06.2022. L' estens