CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata dichiarazione di improcedibilità ex art. 344-bis cod.proc.pen., è manifestamente infondato, atteso che il procedimento concerne un reato commesso in epoca antecedente il 1 gennaio 2020 e, per consolidata giurisprudenza, la nuova normativa non ha portata retroattiva; ritenuto che il motivo concernente il diniego della particolare tenuità è generico, in quanto non si confronta con le puntuali argomentazioni rese dalla Corte di appello (p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]