CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 29648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Napoli - Sezione riesame -, che, in sede di rinvio, ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa il 9 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli (nelle more sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), in relazione al delitto di corruzione. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Maisto - nella qualità di funzionario di "[OSCURATO:SOCIETA]." - avrebbe indebitamente ricevuto la somma di denaro di euro 13.000,00 al fine di agevolare illecitamente la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nell'esecuzione degli appalti concessi da "[OSCURATO:SOCIETA].", in relazione ai quali il Maisto era stato nominato direttore dei lavori dalla stazione appaltante. La precedente ordinanza era stata annullata dalla Prima sezione di questa Corte perché il Tribunale, «nel confrontarsi con la circostanza dedotta e documentata dalla difesa delle dimissioni irrevocabili di Maisto in data 2.5.2022», l'aveva ritenuta «assolutamente inconferente», incorrendo, «in tal modo, in asserzioni apodittiche e avulse da qualsiasi concreto riferimento all'attuale possibilità dell'indagato di continuare a commettere reati della stessa specie, nonostante la sopravvenuta cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione». 2. Avverso la "nuova" ordinanza del Tribunale, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 274 e 627 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale si sarebbe completamente sottratto all'obbligo di motivazione, che nasceva dai chiari contenuti della sentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione. Quest'ultima avrebbe affermato che, essendosi interrotto il rapporto con la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione del reato non poteva essere genericamente ancorato alle funzioni svolte in precedenza, ma doveva essere ricollegato all'evidenza specifica e concreta di elementi di fatto che consentivano di ritenere del tutto ininfluente la cessazione del rapporto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge, in relazione agli artt. 275 e 627 cod. proc. pen. Rappresenta che la sentenza di annullamento riguardava esclusivamente la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e non gli aspetti di adeguatezza e proporzionalità della misura concretamente applicata. Tanto premesso, sostiene che il Tribunale, eccedendo i limiti del rinvio, «negli ultimi quattro righi della motivazione», sembrerebbe «recuperare un profilo di adeguatezza della più blanda misura attualmente in essere». Il Tribunale, però, non avrebbe potuto esaminare il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura, atteso che l'annullamento poneva il solo problema di individuare in termini specifici e concreti il pericolo di reiterazione del reato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'indagato, hanno depositato memoria scritta, con la quale hanno replicato alle conclusioni del Procuratore generale e hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato la precedente ordinanza perché il Tribunale non si era effettivamente confrontato con la circostanza dedotta dalla difesa: le dimissioni irrevocabili dell'indagato. Con «asserzioni apodittiche», si era limitato a ritenere tale circostanza assolutamente inconferente. Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale, con la "nuova" ordinanza, conformandosi alle prescrizioni della sentenza di annullamento, si è specificamente confrontato con la circostanza dedotta dalla difesa delle dimissioni irrevocabili del Maisto, sostenendo che la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione non sarebbe sufficiente a ritenere recisa ogni possibilità di contatto dell'imputato col "settore deviato" dei pubblici appalti e con il "circuito malavitoso", nel quale l'indagato aveva operato per un lungo arco temporale. Il Tribunale ha rappresentato che, dalle indagini, era emerso che il Maisto, nel corso degli anni, aveva intessuto una fitta rete di relazioni collusive e una profonda conoscenza delle modalità di esecuzione delle pratiche corruttive nel settore. Egli - avendo dato prova di essere soggetto sistematicamente asservito agli interessi illeciti altrui - potrebbe instaurare in via mediata tali pratiche corruttive o comunque fornire la sua intermediazione per agevolare in tali pratiche altri soggetti attivi nel settore dei contratti con la pubblica amministrazione, mettendo a loro disposizione le sue conoscenze e la sua fitta rete di rapporti collusivi. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale il giudice del rinvio si è conformato alle prescrizioni imposte dalla sentenza di annullamento. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, «negli ultimi quattro righi della motivazione», si è limitato semplicemente a ribadire la sussistenza di gravi esigenze cautelari, rappresentando che, nelle more, l'originaria misura cautelare degli arresti domiciliari era stata sostituita con quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In tal modo, di certo, non eccedendo dalle prescrizioni della sentenza di annullamento, che, nel rinviare per una nuova valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non aveva precluso ulteriori valutazioni riguardo l'adeguatezza della misura e, tantomeno, la mera rappresentazione dell'intervenuta sostituzione della misura cautelare. 2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il