CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10337/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] B. di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria region ale della Toscana –sezione staccata di Livorno n. 1973 / 14/2014 , depositata il 10 ottobre2014; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2005. R.G. N.10337/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Livorno notificava, in data 29 settembre 2008, alla società [OSCURATO:PERSONA] B. di Pizzi ing. [OSCURATO:SOCIETA]. processo verbale di constatazione, con il quale, con riferimento all’anno d’imposta 2005, contestava alla suddetta società due rilievi: 1) rilievo riguardante i ricavi per la prestazione di servizi e lavori, con il quale venivano accertati maggiori ricavi per € 30.873,95 e una maggiore IVA sull’imponibile di € 80.873,95; 2) rilievo riguardante i ricavi da vendite di fabbricati, con cui veniva rettificato il valore di cessione di tre immobili, con conseguente accertamento di maggiori imposte dirette, IVA ed IRAP. 1.1. In particolare, con riferimento al rilievo n. 1), tra le rimanenze iniziali dell’anno 2005 la società aveva inserito la ristrutturazione di un frantoio (“[OSCURATO:PERSONA] di Guardistallo”), per un ammontare di € 80.873,95; a fine anno detto valore non era stato ricompreso tra le rimanenze finali, ma la fattura relativa a tale operazioni non era stata emessa al momento della verifica fiscale, però la società aveva contabilizzato al 31 dicembre 2005 un parziale ricavo per l’importo di € 50.000,00. Sulla base di ciò i verificatori deducevano che i lavori fossero stati conclusi e quindi si fosse realizzato per competenza il relativo ricavo. Con riferimento al rilievo n. 2), invece, l’Ufficio rettificava il prezzo di vendita di un immobile sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA], fraz. Donoratico, nonché di due immobili siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.10337/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2. La compagine societaria della Impresa Generale di [OSCURATO:PERSONA] B. di Pizzi ing. [OSCURATO:SOCIETA]. era così composta: a) [OSCURATO:PERSONA] quota del 33,34%; b) [OSCURATO:PERSONA] quota del 22,22%; c) [OSCURATO:PERSONA] quota del 22,22%; d) [OSCURATO:PERSONA] quota del 22,22%. A seguito di detta verifica fiscale l’Agenzia delle entrate emetteva, quindi, nei confronti della società e dei soci, i seguenti avvisi di accertamento, notificati il 23 ottobre 2009 e relativi all’anno d’imposta 2005: a ) n. R5P020200762/2009, emesso nei confronti della società e riguardante IRES, IVA e IRAP e relative sanzioni amministrative; b ) n. R5P020200773/2009, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio, riguardante IRPEF e sanzioni amministrative; c ) n. R5P020200772/2009, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socia, riguardante IRPEF e sanzioni amministrative; d) n. R5P020200780/2009, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socia, riguardante IRPEF e sanzioni amministrative; e ) n. R5P02020077 4 /2009, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] qualità di socia, riguardante IRPEF e sanzioni amministrative. 2. Avverso i suddetti avvisi di accertamentola società ed i soci proponevano ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno la quale, con sentenza n. 99/02/2011 depositata il 6 maggio 2011, lo rigettava. 3. Interposto gravame dai contribuenti, la Commissione tributaria regionale della Toscana – sezione stacca ta di Livorno, con sentenza n. 1973/14/2014, pronunciata il 16 maggio 2014 e depositata in segreteria il 10 ottobre 2014, accoglieva parzialmente l’appello, confermando la decisione R.G. N.10337/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado «limitatamente all’appartamento di Donoratico ed al frantoio Ruffo», ed attribuendo agli appartamenti siti in [OSCURATO:PERSONA] i valori «secondo le conclusioni del C.T.U.», compensando inoltre le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] B. di Pizzi ing. [OSCURATO:SOCIETA]., nonché i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6.1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostengono, in particolare, i contribuenti che, nel caso di specie, i giudici della C.T.R. avevano ricopiato pedissequamente le argomentazioni svolte dalle parti in causa, riportando addirittura l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di primo grado, e ricopiando le argomentazioni dei contribuenti relativamente alla esperibilità della tutela cautelare in fase di appello. R.G. N.10337/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.2. Con il secondo motivo di ricorso la società ed i soci eccepiscono, ancora, nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostengono, in particolare, i ricorrenti che la sentenza impugnata era priva di una vera e propria motivazione, non potendosi ritenere che all’affermazione di parziale condivisione della sentenza di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame proposti dalla società. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce, ancora, nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Sostengono, in particolare, i ricorrenti che, con riferimento alla rettifica del valore di cessione dell’immobile sito in Donoratico, così come per l’accertamento, a fini II.DD., IRAP ed IVA, la C.T.R. avrebbe omesso qualsiasi tipo di pronuncia. 7. Così riassunti i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono da ritenere fondati. Il dispositivo della sentenza impugnata dispone, da un lato, la conferma della sentenza di primo grado, «limitatamente all’appartamento di Donoratico ed al frantoio Ruffo», ed «attribuisce agli appartamenti di S. Vincenzo i valori stimati dall’Ufficio secondo le conclusionidel C.T.U.». Al di là, dunque, di qualche imprecisione linguistica, il significato del dispositivo è sufficientemente chiaro: l’appello R.G. N.10337/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei contribuenti viene rigettato, con riferimento al rilievo di n. 1) (maggiori ricavi per € 30.873,95 e una maggiore IVA sull’imponibile per € 80.873,95 derivanti dai lavori di ristrutturazione del c.d. frantoio Ruffo), e con riferimento alla parte del rilievo n. 2) riguardante la cessione dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], frazione Donoratico; l’appello viene invece accolto con riferimento alla parte del rilievo n. 2) riguardante la cessione degli immobili siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA], icui valori di cessione (ed i conseguenti ricavi) venivano rideterminati, in base alle conclusioni del C.T.U. nominato nel giudizio d’appello. Orbene, tale dispositivo non app a re coerente con la motivazione della sentenza. Al di là della lunga premessa iniziale, infatti (che consiste, sostanzialmente, nella riproduzione degli scritti difensivi delle parti), tale sentenza, alle pagg. 17-19, afferma chiaramente che, per quel che riguarda gli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], la stima del prezzo di cessione è quella indicata dal C.T.U. «in rettifica a quelle originariamente determinate dall’Ufficio», mentre viene confermata la stima del valore di cessione per l’immobile in Donoratico, come già ritenuto dalla C.T.P.; al contrario , per quel che riguarda i ricavi derivanti dai lavori di ristrutturazione del frantoio Ruffo, la C.T.R., pur dichiarando di trovarsi d’accordo con leconclusioni dei primi giudici, pare invece dare ragione alle doglianze dei contribuenti, posto che afferma che «poiché la stessa Agenzia rileva l’inesistenza di pagamento o acconti ricevuti dalla società, non si capisce in base a quale norma abbia potuto motivare il rilievo di addebito dell’IVA effettuato nell’avviso di accertamento», dal che parrebbe che la C.T.R. abbia ritenuto infondato R.G. N.10337/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento dell’Ufficio, riguardante maggiori ricavi per € 30.873,95, e maggiore IVA sull’importo imponibile complessivo di € 80.873,85. Peraltro, la motivazione, sul punto, è meramente apparente, in quanto, per l’appunto, incomprensibile e contraddittoria, posto che, come già detto, da un lato la C.T.R. dichiara di concordare con le statuizioni della C.T.P., e, dall’altro, pare invece accogliere le doglianze dei contribuenti. 7.2. I primi due motivi sono quindi fondati, il che determina l’assorbimento del terzo motivo, stante la accertata nullità della sentenza impugnata. 8. Vanno quindi accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado