CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 22 aprile 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 16 luglio 2021 ad esito di rito abbreviato, ha ridotto la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi a), b), c) ( artt. 110, 624, 625 n. 2 prima ipotesi e n.7; artt. 110, 628, comma secondo e terzo, n. 1, art.t. 110, 81, comma secondo, 337 cod. pen.), confermando invece la sentenza impugnata quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato come il primo e secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse del Bonora, quanto alla asserita genericità dei capi di imputazione e alla omessa motivazione sul punto da parte della Corte di appello, non siano consentiti perché non proposti in sede di appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). Ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso proposti nell'interesse del Bonora, con i quali si censurano la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) e la valutazione effettuata in tema di trattamento sanzionatorio e concessione delle circostanze attenuanti generiche, si caratterizzano per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione, che ha analiticamente affrontato il profilo della qualificazione giuridica con motivazione logica e persuasiva, a pag. 5 e seg., richiamando in particolare i tempi e modi della azione posta in essere, caratterizzata da violenza, in assenza di soluzione di continuità, nonché il tema del trattamento sanzionatorio, in tutte le sue componenti in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità; considerata, nello stesso senso, la reiteratività e genericità del motivo proposto dal Minguzzi, che si limita a proporre una non consentita lettura alternativa del merito, senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore