CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 28187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA7dat_o_a-v3,i4-slle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 12 ottobre 2021 la Corte d'appello di Roma, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia - con cui era stata affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/90 - ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 32.000,00 di multa. Rilevato che avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo di difensore, lamentando, con motivo unico di ricorso, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in ordine ai fatti di reato a lui contestati, per essere la ricostruzione effettuata dall'organo giudicante priva di alcun riscontro fattuale. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché, quanto ai cosiddetto "patteggiamento in appello" - reintrodotto per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017 - una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia; pertanto, a seguito di sentenza di secondo grado che applica la pena concordata dalle parti, all'imputato deve ritenersi preclusa la facoltà di mettere nuovamente in discussione il profilo attinente alla prova circa la propria penale responsabilità; nel caso di specie, la difesa ha censurato una motivazione che deve ritenersi, per contro, completa, contenendo !a medesima il riferimento alla insussistenza di elementi per una pronuncia più favorevole nel merito e una valutazione di equità della pena determinata dalle parti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore P